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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12662/2026

Testo disponibile della fonte

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a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 10934/15/18 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 10934/15/18 del 18/12/2018, la Commissionetributaria regionale (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.16214/31/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito MT) neiconfronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2012.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/20261.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso in ragione del coinvolgimento della società contribuente infrodi carosello.1.2.

La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che:a) il giudice di prime cure aveva annullato anche la ripresa di costi noninerenti per euro 1.034,00, non contestata con il ricorso introduttivo delgiudizio, ripresa che andava, pertanto, confermata; b) per il resto, l’avvisodi accertamento era insufficientemente motivato anche in ragione dellamancata allegazione dei processi verbali di constatazione (di seguito PVC)redatti a carico delle società fornitrici; c) inoltre, l’Ufficio non aveva fornitola prova dell’elemento soggettivo.2.

AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3.

MT restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto dall’Ufficio deve ritenersi procedibile in quantotrattasi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 il cuinormale termine di impugnazione sarebbe scaduto tra il 24/10/2018 e il31/07/2019 (esattamente il 18/06/2019), sicché il termine diimpugnazione è sospeso per nove mesi fino al 18/03/2020 e, quindi,nuovamente sospeso dal 09/03/2020 al 31/05/2020 a seguitodell’emergenza epidemiologica Covid-19, così come previsto dall'art. 83,comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e,successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020 (cfr.Cass. n. 33069 del 09/11/2022).1.1.

Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione,intervenuta a mezzo PEC in data 03/03/2020 è sicuramente tempestiva.2.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perNumero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. edell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR resomotivazione apparente.2.1.

Il motivo è infondato.1.1.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).2.2.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha: a)richiamato nel dettaglio le motivazioni della sentenza di primo gradospecificando di condividerle con riferimento alla ritenuta impossibilità diricostruire in modo chiaro ed inequivoco i singoli fatti storici per comeaccertati e contestati; b) puntualizzato che l’omessa consegna dei PVCrelativi alle altre società coinvolte costituisce violazione dell’art. 7 della l.27 luglio 2000, n. 212; c) evidenziato che l’Ufficio non avrebbe fornito laprova della conoscenza, in capo ad MT, della frode, anche in relazioneall’acquisto dei prodotti a prezzo inferiore a quello di mercato.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/20262.3.

Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma - essendopienamente evincibile la ratio decidendi - la stessa rientra pienamente nelminimo costituzionale.3.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 54 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché dell’art. 2697 cod.civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul ripartodell’onere della prova, posto che graverebbe sulla società contribuente laprova dell’estraneità alla frode e che le presunzioni allegate dall’Ufficiosarebbero comunque idonee a fornire detta prova sotto il profilo indiziario.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

La sentenza impugnata si fonda su almeno due rationes decidendi,ciascuna idonea a sorreggere di per sé sola la decisione impugnata.

Laprima ratio decidendi attiene al difetto di motivazione dell’atto impositivo,in ordine al quale la CTR ha ritenuto che non siano chiare le contestazionieffettuate dall’Ufficio, anche in ragione della mancata allegazione dei PVCelevati nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

La seconda ratiodecidendi attiene alla mancanza di prova della conoscenza o conoscibilitàdella frode in capo alla società contribuente.3.3.

Orbene, il presente motivo di ricorso mette in discussioneunicamente questa seconda ratio decidendi, restando la prima nonutilmente censurata con il primo motivo di ricorso, che è stato disatteso.Conseguentemente, la ricorrente non ha interesse all’eventualeaccoglimento di questo secondo motivo (cfr., ex multis e da ultimo, Cass.n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018).4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in ragionedel fatto che MT non si è difesa nel presente procedimento, restandointimata.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 10934/15/18 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 10934/15/18 del 18/12/2018, la Commissionetributaria regionale (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.16214/31/17 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito MT) neiconfronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2012.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo erastato emesso in ragione del coinvolgimento della società contribuente infrodi carosello.1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che:a) il giudice di prime cure aveva annullato anche la ripresa di costi noninerenti per euro 1.034,00, non contestata con il ricorso introduttivo delgiudizio, ripresa che andava, pertanto, confermata; b) per il resto, l’avvisodi accertamento era insufficientemente motivato anche in ragione dellamancata allegazione dei processi verbali di constatazione (di seguito PVC)redatti a carico delle società fornitrici; c) inoltre, l’Ufficio non aveva fornitola prova dell’elemento soggettivo.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. MT restava intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dall’Ufficio deve ritenersi procedibile in quantotrattasi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 il cuinormale termine di impugnazione sarebbe scaduto tra il 24/10/2018 e il31/07/2019 (esattamente il 18/06/2019), sicché il termine diimpugnazione è sospeso per nove mesi fino al 18/03/2020 e, quindi,nuovamente sospeso dal 09/03/2020 al 31/05/2020 a seguitodell’emergenza epidemiologica Covid-19, così come previsto dall'art. 83,comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 e,successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020 (cfr.Cass. n. 33069 del 09/11/2022).1.1. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione,intervenuta a mezzo PEC in data 03/03/2020 è sicuramente tempestiva.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza perNumero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/2026violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. edell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR resomotivazione apparente.2.1. Il motivo è infondato.1.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).2.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata ha: a)richiamato nel dettaglio le motivazioni della sentenza di primo gradospecificando di condividerle con riferimento alla ritenuta impossibilità diricostruire in modo chiaro ed inequivoco i singoli fatti storici per comeaccertati e contestati; b) puntualizzato che l’omessa consegna dei PVCrelativi alle altre società coinvolte costituisce violazione dell’art. 7 della l.27 luglio 2000, n. 212; c) evidenziato che l’Ufficio non avrebbe fornito laprova della conoscenza, in capo ad MT, della frode, anche in relazioneall’acquisto dei prodotti a prezzo inferiore a quello di mercato.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/20262.3. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma - essendopienamente evincibile la ratio decidendi - la stessa rientra pienamente nelminimo costituzionale.3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 54 deld.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché dell’art. 2697 cod.civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul ripartodell’onere della prova, posto che graverebbe sulla società contribuente laprova dell’estraneità alla frode e che le presunzioni allegate dall’Ufficiosarebbero comunque idonee a fornire detta prova sotto il profilo indiziario.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. La sentenza impugnata si fonda su almeno due rationes decidendi,ciascuna idonea a sorreggere di per sé sola la decisione impugnata. Laprima ratio decidendi attiene al difetto di motivazione dell’atto impositivo,in ordine al quale la CTR ha ritenuto che non siano chiare le contestazionieffettuate dall’Ufficio, anche in ragione della mancata allegazione dei PVCelevati nei confronti degli altri soggetti coinvolti. La seconda ratiodecidendi attiene alla mancanza di prova della conoscenza o conoscibilitàdella frode in capo alla società contribuente.3.3. Orbene, il presente motivo di ricorso mette in discussioneunicamente questa seconda ratio decidendi, restando la prima nonutilmente censurata con il primo motivo di ricorso, che è stato disatteso.Conseguentemente, la ricorrente non ha interesse all’eventualeaccoglimento di questo secondo motivo (cfr., ex multis e da ultimo, Cass.n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018).4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragionedel fatto che MT non si è difesa nel presente procedimento, restandointimata.Numero registro generale 9896/2020Numero sezionale 3587/2026Numero di raccolta generale 12662/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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