CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2026 il Tribunale disorveglianza di Messina ha respinto l'istanza di concessione delle misurealternative alla carcerazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o delladetenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione dellapena di cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per i delitti diestorsione consumata e tentata e di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio,commessi nel 2018 e nel 2023.Il Tribunale ha ritenuto non formulabile una prognosi favorevole, per lapresenza di elementi che rendono non credibile una piena adesione dell'istante alpercorso di reinserimento sociale, stanti i numerosi delitti commessi anche inepoca recente, i precedenti penali e di polizia, che dimostrano una forteinclinazione a delinquere, la commissione di reati anche dopo l'espiazione di unaprecedente pena nella forma della semidetenzione, che testimonia il fallimento diquel tentativo di reinserimento sociale. Il Tribunale ha anche sottolineato chedue analoghe istanze, presentate nel maggio 2024 e nell'aprile 2025, sono staterespinte e che da allora non sono intervenuti fatti nuovi positivi per ilcondannato, dal momento che la relazione di sintesi, pur evidenziando unmiglioramento nella condotta del soggetto, che non ha più commesso violazionidisciplinari, ha espresso parere contrario ad attività extramurarie, suggerendosolo la concessione di permessi premio.Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che il percorso intramurario sia ancorabreve, alla luce dei gravi comportamenti tenuti anche in epoca recente, e che siaaltrettanto breve l'esperimento premiale consistente nella concessione dipermessi premio, e non consenta, allo stato, di formulare una prognosifavorevole.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, per il travisamento del fatto e il contrasto con atti del processo.Il Tribunale di sorveglianza ha fondato il giudizio negativo su fatti gravi dinatura disciplinare, ma in altra ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianzasi è accertato che tali fatti non erano addebitabili al ricorrente, bensì ai suoicompagni di cella. Inoltre l'ordinanza valuta ancora sussistente una elevatapericolosità sociale, mentre una diversa ordinanza, con cui è stato concesso unpermesso premio, ha escluso la sussistenza dell'attualità di tale pericolosità.L'ordinanza, poi, liquida in modo sbrigativo i progressi trattamentali delricorrente, trascurando di valorizzare la condotta carceraria corretta tenuta sindal 2024, la partecipazione ad attività lavorative e formative, l'esito positivo deipermessi premio già goduti.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 47 Ord. pen.L'ordinanza ha violato i criteri legali che presiedono alla concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, consistenti non tanto nella gravitàdei reati commessi, quanto piuttosto nel comportamento successivo ad essi.Non è richiesta, poi, una piena revisione critica, ma è sufficiente che il processodi revisione sia almeno avviato, come è dimostrato, nel caso del ricorrente, daglielementi positivi attualmente esistenti, e che l'ordinanza ha svalutato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato2. Nel primo motivo del suo ricorso, il ricorrente lamenta che il Tribunaleabbia motivato la sua decisione negativa tenendo conto di violazioni disciplinariin realtà non commesse da lui stesso, ma tale doglianza è infondata. L'ordinanzamotiva il rigetto dell'istanza tenendo conto della gravità, per natura e modalità,dei reati le cui condanne sono in esecuzione, della loro reiterazione sino al 2023,immediatamente prima della carcerazione, dei precedenti penali e di polizia, deireati commessi dopo l'ammissione alla semilibertà e della inefficacia riabilitativadella misura alternativa concessa in precedenza. L'affermazione di una condottacarceraria negativa e di violazioni disciplinari commesse sino al 2024 è riportatasolo in quanto contenuta in una relazione comportamentale, ma l'ordinanza noncita tali elementi tra quelli che ritiene rilevanti per valutare «l'inverosimiglianza diuna piena adesione ad un percorso di reinserimento sociale».[OSCURATO:PERSONA] Corte ha costantemente affermato che «In tema di affidamento inprova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine allarealizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 03/12/2013, dep. 2014,Rv. 258402). L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, in quantoha dedotto la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, e la mancanzadi una effettiva volontà di reinserimento sociale e di astensione dallacommissione di nuovi reati, soprattutto da ulteriori elementi, tra cui non èsecondario il fatto che egli abbia ripreso a delinquere dopo avere beneficiato diuna misura alternativa alla detenzione, essendo stato tale comportamento,logicamente, ritenuto sintomatico della forte inclinazione a delinquere delsoggetto e della totale mancanza anche solo di un mero avvio del percorso direvisione del proprio passato criminale.La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, pertanto, è motivatacon argomentazione logica e aderente alla condotta tenuta dal ricorrente inepoca precedente alla carcerazione e durante l'ammissione ad una diversamisura alternativa, condotta che il ricorrente non afferma essere stata travisata.Anche la doglianza di una contraddittorietà dell'ordinanza rispetto allevalutazioni compiute in altri provvedimenti, emessi dal medesimo Ufficio disorveglianza, circa il permanere di tale pericolosità, è infondata. [OSCURATO:PERSONA] sempre affermato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio dicontraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce inun'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa ocon atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità conuna diversa decisione, assunta in altra sede processuale» (Sez. 3, n. 4803 del18/12/2024, dep.2025, Rv. 287429), per cui «Non è configurabile il vizio di cuiall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla contraddittorietà dellamotivazione rispetto a sentenza diversa da quella impugnata» (Sez. 5, n. 34643del 08/05/2008, Rv. 240996). La diversa valutazione eventualmente contenutain una diversa ordinanza, pertanto, è irrilevante, e non può da ciò configurarsi unvizio della motivazione dell'ordinanza impugnata.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.L'ordinanza non ha omesso di tenere conto del fatto che, secondo lerelazioni comportamentali, il ricorrente dopo l'anno 2024 non ha più commessoviolazioni disciplinari ed ha compiuto un progressivo miglioramento nellacondotta e nella partecipazione alle attività trattamentali, ma ha ritenuto che,alla luce dei gravi fatti commessi sino alla carcerazione, e quindi sino adun'epoca recente, della brevità dell'esperienza detentiva e dell'ancora più breveperiodo di sperimentazione extramuraria, mediante il godimento di permessipremio, la concessione di una misura alternativa così ampia, quale l'affidamentoin prova al servizio sociale, sia prematura, non essendo ancora possibile ritenerealmeno iniziato un serio processo di revisione critica, e formulare una prognosipositiva circa la capacità del ricorrente di astenersi da recidive. Gli elementipositivi sono stati bilanciati con quelli negativi, e valutati recessivi, allo stato,rispetto a questi ultimi, con motivazione approfondita, logica e noncontraddittoria.Il Tribunale, pertanto, si è conformato al principio di questa Corte, secondocui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale disorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamentodel detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificarel'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se ilreato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere esussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello»(Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]