CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 35895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5671/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 13830/2019 depositata il 27/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 novembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Sanzioni amministrative- Revocazione R.G.N. 5671/2020 Ud. 09/11/2022CC R.G. 5671/2020- Pagina nr. 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito del rigetto, da parte del Tribunale di Roma, dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 91090068857, emessa in relazione ad una violazioneal Codice della Strada, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] proponeva, sempre innanzi il Tribunale di Roma, domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. 2. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile tale domanda, ritenendo non superata la fase rescindente. Osservava, infatti, il Tribunale che il profilo in relazione al quale veniva dedotta l’esistenza di un errore era stato in realtà già espressamente affrontato nella decisione impugnata, la quale aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse impugnato l’ordinanza - ingiunzione, bensì “il verbale che contiene la sanzione”. 3. MARCO PIERANGELIpropone ora ricorso per la cassazione della decisione impugnata. La [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi 1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di revocazione. R.G. 5671/2020- Pagina nr. 3 di 8 Il ricorrente evidenzia di avere chiesto, sin dal momento dell’opposizione innanzi il Giudice di Pace, di “annullare la sanzione opposta e gli atti ad essa relativi”. Tale domanda, deduce il ricorrente, sarebbe stata erroneamente valutata dal Tribunale di Roma in sede di appello avverso il provvedimento del Giudice di Pace, avendo il Tribunale ritenuto che l’opponente avesse erroneamente impugnato “il verbale che contiene la sanzione”. Detto “errore percettivo”, prosegue il ricorso, è stato denunciato con il rimedio della revoca zione ex art. 395, n. 4), c.p.c., ma il Tribunale di Roma, nel dichiarare l’assenza del profilo rescindente, avrebbe omesso di tenere conto del fatto che la domanda del ricorrente concerneva anche gli “atti relativi” alla sanzione, e quindi anche l’ordinanza-ingiunzione. Tale omissione, conclude il ricorso, si tradurrebbe nell’omessa pronuncia sullo specifico profilo dedotto con l’impugnazione ex art.395 c.p.c., non avendo il Tribunale preso posizione sul motivo di revocazione che deduceva - appunto - la man cata percezione del contenuto della domanda relativa all’annullamento degli “atti relativi” alla sanzione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per “motivazione graficamente assente sul punto o quantomeno solo apparente”ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. In relazione all’ipotesi in cui si ritenga che il Tribunale di Roma si sia invece pronunciato integralmente sul motivo di revocazione, il ricorrente denuncia il carattere apparente della motivazione, avendo essa omesso di argomentare in modo specifico sullo specifico punto R.G. 5671/2020- Pagina nr. 4 di 8 dell’articolazione originaria della domanda, contenente la richiesta di annullamento degli “atti relativi” alla sanzione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4), c.p.c. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la fattispecie dell’errore revocatorio si estende all’ipotesi di erroneo apprezzamento degli atti processuali, la quale ricorrerebbe nel caso in esame, in virtù dell’omesso esame della parte della domanda con cui si chiedeva l’annullamento non solo della sanzione, ma anche degli “atti relativi” alla medesima. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, i l Tribunale capitolino si è direttamente pronunciato sul motivo di revocazione giungendo, tuttavia, alla conclusione della insussistenza del dedotto errore revocatorio, sulla scorta della considerazione che il profilo era già stato esaminato in sede di giudizio di appello. Nel richiamare il passaggio della motivazione di appello, quindi, il Tribunale ha ribadito la valutazione giuridica dell’assenza di diretta impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, escludendo che tale impugnazione fosse contenuta nella domanda di annullamento degli “atti relativi” alla sanzione e , quindi , concludendo specificamente in ordine all’assenza dei presupposti per procedere alla revocazione. 3. Infondato è, parimenti, il secondo motivo. Giova rammentare -e di ciò il ricorrente si mostra consapevole- che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" R.G. 5671/2020- Pagina nr. 5 di 8 del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame, in realtà, la motivazione del Tribunale capitolino non può dirsi graficamente assente e tampoco meramente apparente, dal momento che la stessa -pur impernian dosi in gran parte sul richiamo del contenuto della precedente decisione assunta in sede di appello- viene a ribadire in modo adeguatamente argomentato che, alla luce dell’analisi degli atti introduttivi dei due gradi di merito, era da escludersi un errore di percezione quanto al contenuto della domanda originariamente proposta, concludendo pertanto che errata era, semmai, la formulazione delle conclusioniin sede di proposizione dell’opposizione alla sanzione amministrativa. In tal modo, quindi, il T ribuna le risulta avere affrontato anche il profilo, dedotto dal ricorrente, della presenza della domanda di annullamento degli “atti relativi” alla sanzione e della possibilità di estendere tale domanda all’ordinanza-ingiunzione, escludendo, tuttavia,la fondate zza dell’argomentazione difensiva . 4. Infondato, infine, è anche il terzo motivo. In ordine al rapporto tra errore revocatorio ed apprezzamento degli atti processuali questa Corte ha chiarito che l'errore di fatto R.G. 5671/2020- Pagina nr. 6 di 8 revocatorio,previsto dall’art. 395, n. 4) , c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018). In termini similari, è stato puntualizzato che non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018). Così si è ulteriormente precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso -qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso- si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un error in procedendoovvero in iudicando , di per sé insuscettibili di den uncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009). R.G. 5671/2020- Pagina nr. 7 di 8 Nel caso in esame il motivo di ricorso viene, in realtà, a sollecitare una decisione in conflitto con i principi appena enunciati, in quanto con esso si denuncia, in concreto, non un effettivo errore di percezione della domanda originariamente formulata bensì una non corretta interpretazione della domanda medesima, risultando dalla decisione impugnata che nella sentenza di appello il Tribunale di Roma non aveva escluso erroneamente la presenza di una domanda invece presente in atti, ma aveva proceduto all’interpretazione della domanda stessa giungendo a concludere nel senso del carattere carente della medesima. Nel disattendere l’ impugnazione per revocazione propost a dal ricorrente, quindi, il Tribunale di Roma si è conformat o ai principi enunciati da questa Corte, avendo evidenziatoche il ricorrente non ha dedotto propriamente un errore revocatorio ma h a lamenta to , in modo non ammissibile, una non corretta interpretazione della domanda, laddove tale profilo avrebbe dovuto essere eventualmente dedotto con ordinario mezzo di impugnazione. 5. Il ricorso deve,quindi, essere respint o . Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo la [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). R.G. 5671/2020- Pagina nr. 8 di 8 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo