CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 07789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* sul lavoro aseguito del cedimento dellecerniere di un cancello in* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – * dell Inail eresponsabilità ex art 2051* * Consiglierec c* * ConsigliereUd 13 marzo 2024 CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12151/2021 R G proposto da* * nella persona del legale rappresentante in atti indicatorappresentata e difesa dall avvocato * * presso il cuiindirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge ricorrente principalecontro* * nella persona del legale rappresentante in attiindicato rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * *presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge controricorrente al ricorso principale ricorrente incidentaleINAIL nella persona del legale rappresentante in atti indicatorappresentato e difeso dagli avvocati * * e ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024* presso l indirizzo di posta elettronica certificata dei quali èdomiciliato per legge controricorrente ad entrambi i ricorsi* * * nella persona del legalerappresentante in atti indicato rappresentato e difeso dall avvocato* * presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliato per legge controricorrente al ricorso incidentale* * * * * * * intimateavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA n 314/2021depositata il 17/03/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalConsigliere * * *1 In data 27 ottobre 2010 * * dipendentemanutentore della società SI G * che aveva ricevuto dalla società* srl la gestione in appalto di un impianto di differenziazione erecupero rifiuti subiva un infortunio mentre era intento a lavorareall interno del capannone di proprietà della società * a causadel cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio cherovinava addosso al lavoratore procurandogli gravi lesioni personaliL Inail provvedeva ad erogare a favore del lavoratoreinfortunato le prestazioni di legge che quantificava in complessivi euro103 797 95 per inabilità temporanea assoluta di giorni 214 e renditaper invalidità permanente del 22% successivamente aggiornate al30 agosto 2015 in euro 119 911 10 ma in via di surroga convenivain giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la società * a r l alfine di sentirla condannare al rimborso delle prestazioni erogate infavore del * dipendente manutentore della ditta SI G ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024S r l appaltatrice della gestione dell impianto quale proprietaria ecustode del cancello ex artt 2043 2051 e 2053 c cLa società * si costituiva in giudizio e nel meritochiedeva il rigetto della domanda sulla base dell assunto che l eventodannoso fosse derivato da un omissione estranea alla sua sfera dicontrollo avendo avuto impulso causale autonomo e carattere diimprevedibilità e di assoluta eccezionalità in quanto il cancello erastato montato appena una settimana prima ed il cedimento dei supportiin ghisa era attribuibile esclusivamente alla loro improvvisa esplosionesicché non vi era stato alcun avvertimento dell esistenza del vizio cheavrebbe potuto nel caso di mancata riparazione far emergere unaresponsabilità per omissione del custode ai sensi dell art 2051 c cmentre il richiamo all art 2053 c c era da ritenersi improprio poiché ilcancello chiudeva una recinzione e non poteva essere consideratoquale elemento o manufatto facente parte di una costruzione In ognicaso la società attorea chiedeva autorizzare la chiamata in causa atitolo di manleva della ditta * S r l in liquidazione installatricedel cancello e della propria compagnia assicuratrice ** S p a* la chiamata in causa si costituiva la * laquale contestava la responsabilità della propria assicurata atteso cheall esito delle indagini preliminari non era stato possibile stabilire lecause che avevano determinato l implosione dei cardini per cuil evento era ascrivibile al caso fortuito in via subordinata eccepival inoperatività della polizza assicurativaSi costituiva altresì la * S r l in liquidazione chededuceva di aver consegnato alla * una serie di cancelli ordinatinel settembre 2010 e montati verso la metà del successivo mese diottobre della stessa tipologia e stesso materiale supporto in ghisa diquelli già installati nel medesimo impianto alcuni anni prima sicchél infortunio in questione non era da ascrivere alla propria* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024responsabilità come peraltro confermato dall esito del procedimentopenale promosso nei confronti del suo legale rappresentanteconclusosi con provvedimento di archiviazione ed insisteva perl attribuzione della responsabilità alla proprietaria del capannone nelquale si trovava il cancello stante il suo inadempimento all obbligo dicustodia o comunque alla società fornitrice dei supporti in ghisa la* * S r l che chiamava in causaLa società * costituitasi a sua volta contestava che icuscinetti forniti alla * S r l fossero quelli inseriti nel cancello poicrollato e comunque eccepiva la decadenza dal diritto alla garanziaesponeva di non svolgere attività produttiva bensì commerciale e diaver acquistato i supporti in questione dalla * S p a chea sua volta chiedeva di chiamare in causa al fine di essere manlevatada ogni responsabilità in ipotesi di difetto di fabbricazione dei prodotticompravenduti insieme alla compagnia assicuratrice * S p aAnche la * S p a si costituiva eccependo ladecadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell art 1495c c in via cautelativa chiamava in causa a titolo di manleva lacompagnia * assicurazione S p aLa * costituitasi a sua volta eccepiva l estinzione deldiritto all indennizzo assicurativo per decorrenza del termineprescrizionale l inoperatività della polizza e nel merito contestava lacarenza di vizi o difettiIl Tribunale di Ancona istruita la causa mediante acquisizione diproduzioni documentali ed assunzione di prove orali rigettava ladomanda ritenendo che stante l impossibilità di individuare le causeche avevano determinato l evento dannoso era configurabile nellaspecie un caso fortuito non addebitabile a fatto delproprietario ciò anche considerato che … è pacifico tra le parti che ilcancello in questione era stato installato dalla * srl appena unasettimana prima dell infortunio e che il cedimento del cancello è stato* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024improvviso e non già in conseguenza di una condotta del custodeomissiva in relazione al dovere di vigilanza e controllo sulla cosa o perun uso improprio o anomalo della cosa stessa essendo dunqueaddebitabile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile quale appuntoè stato il cedimento dei supporti 2 Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevaappello principale l Inail che ne deduceva l erroneità per averidentificato il caso fortuito nell impossibilità di individuare le causedannose l istituto sosteneva la responsabilità della società convenutain qualità di proprietaria e custode del cancello per colpa presuntacome previsto dagli articoli 2051 e 2053 c c e concludeva chiedendoche la medesima fosse condannata al pagamento dell importo di €119 911 10 ovvero di quella somma maggiore o minore risultante digiustizia oltre rivalutazione ed interessi legali dall evento al saldoinsieme ed in solido con la chiamata in garanzia * ** S p a soltanto alla quale chiedeva di estendere ladomanda3 Avverso la sentenza del giudice di primo grado la *proponeva appello incidentale relativamente al capo della pronunciaimpugnata che aveva disposto la compensazione integrale delle spesedi lite malgrado la totale soccombenza dell Inail nonché appelloincidentale condizionato all accoglimento totale o parziale dell appelloprincipale e delle domande di rivalsa e di garanzia proposte dalla* nei confronti della * in liquidazione e della * *** contumacia delle società * e * * sicostituivano le altre parti appellate riportandosi nella sostanza alleargomentazioni svolte nel precedente grado di giudizioLa Corte d appello di Ancona con sentenza n 314/2021dichiarata la contumacia delle società * e * *accertava la responsabilità della società * nella sua qualità di* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024proprietaria e custode del bene che aveva provocato l infortunio e perl effetto in riforma della sentenza impugnata la condannava arimborsare all Inail il costo aggiornato dell infortunio inoltre inaccoglimento della domanda di garanzia formulata dalla predettasocietà nei confronti dell installatrice del cancello * s r lcondannava quest ultima a manlevare la * da quanto eracostretta a pagare all Inail4 Avverso la sentenza della corte territoriale ha propostoimpugnazione la * S r l che ha articolato due motivi* resistito con distinti controricorsi a la società *che si è opposta all accoglimento di entrambi i motivi del ricorsoprincipale ed ha proposto ricorso incidentale nonché b l Inail che siè opposta all accoglimento del secondo motivoAl ricorso incidentale della società * che a sua volta haarticolato due motivi hanno resistito a la compagnia * che si èopposta all accoglimento del secondo motivo b l Inail che si èopposta all accoglimento del primo motivoPer l odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte ma il * della società *ricorrente principale ha depositato memoria con la quale oltre adinsistere nell accoglimento dei propri motivi di ricorso ha anchedichiarato di aderire al primo motivo del ricorso incidentale propostodalla società * * è stata depositata anche dal *della compagnia assicuratrice a sostegno delle conclusioni rassegnatein sede di controricorsoIl collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorniRAGIONI DELLA DECISIONE1 La società * S r l articola in ricorso due motivi1 1 Con il primo motivo la società ricorrente denuncia inrelazione all art 360 comma primo n 3 c p c violazione e falsaapplicazione degli artt 333 342 e 346 c p c nonché del principio della* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024immodificabilità della sentenza passata in giudicato nella parte incui la corte territoriale affermando la sua responsabilità rispettoall evento dannoso il crollo del cancello che aveva procurato lesionial * avrebbe violato il giudicato formale ed il principio diimmodificabilità della sentenza di primo grado non oggetto di appelloincidentale da parte della società ** che il giudice di primo grado pur ritenendo assorbitadalla reiezione della domanda principale anche la domanda di garanziae di manleva contrattuale proposta dalla * contro di essa avevaespressamente escluso la sua responsabilità nella causazionedell evento lesivo1 2 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia inrelazione all art 360 primo comma n 3 c p c violazione e falsaapplicazione dell art 112 c p c – vizio di ultra petizione nella partein cui pp 17 19 cioè nella stessa parte oggetto di censura del primomotivo la Corte di appello in totale autonomia senza che alcuna delleparti lo avesse chiesto o evidenziato ha sottoposto al proprio vaglio ladocumentazione già analizzata dal Giudice di prime cure pervenendoad un apprezzamento diametralmente opposto a quello cui il medesimoera pervenuto* in particolare la ricorrente lamenta che “non essendo statasottoposta all esame del giudice della Corte di appello di Ancona lastatuizione con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poterdeterminare evidentemente neppure alla stregua del principio del piùprobabile che non la causa del cedimento dei cardini in ghisa e quindidel cancello che aveva investito il * la Corte dorica NON potevaaddivenire alla decisione oggi impugnata se non violando l art 112c p c ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione” pag 18 del ricorso2 Anche il ricorso incidentale della società * è affidato adue motivi* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/20242 1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentaledenuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell art 2051 c c in relazione all art 360 n 3 c p c nella parte in cui pp 13 17 la corte territoriale ha affermato che resterebbe a caricodel custode anche l ipotesi del c d fatto ignoto mentre nel caso dispecie si sarebbe verificata un ipotesi di fatto imputabile al terzo rimasto ignoto che aveva costituito una causa interruttiva del nessocausale tra la res e l evento dannoso2 2 Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ai sensi dell art 360 primo comma n 5 c p cin relazione all operatività della polizza stipulata tra la * srl e la* la sentenza impugnata nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto la non operatività della polizza assicurativa daessa stipulata con la propria compagnia assicuratrice sulla basedell art 1 lett A delle * * di *Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto che dall evento lesivo subito dal * non era derivata adessa società assicurata una responsabilità da reato colposoperseguibile d ufficio e giudizialmente accertato3 Il ricorso incidentale della società * va trattato perprimo per motivi di ordine logico e non può essere accolto3 1 In particolare il primo motivo non è fondatoA Occorre premettere che questa Corte con ordinanza01/02/2018 n 2482 e nello stesso senso con ordinanze nn 2479 e2480 del 2018 ha avuto modo di precisare che«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia lacondotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa sisull evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell art 1227* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024comma 1 c c richiedendo una valutazione che tenga conto del doveregenerale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietàespresso dall art 2 Cost sicché quanto più la situazione di possibiledanno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l adozioneda parte del danneggiato delle cautele normalmente attese eprevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deveconsiderarsi l efficienza causale del comportamento imprudente delmedesimo nel dinamismo causale del danno fino a rendere possibileche detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto edevento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamentocostituisca un evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterioprobabilistico di regolarità causale connotandosi invece perl esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»Tale principio di diritto – successivamente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità Cass n 27724/2018 n 20312/2019 n38089/2021 n 35429/2022 nn 14228 e 21675/2023 anche aSezioni Unite Cass n 20943/2022 – è stato poi ancor più di recenteriaffermato statuendosi Cass n 11152/23 che la responsabilità exart 2051 c c ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulladimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno nongià su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa odalla prova del caso fortuito che appartiene alla categoria dei fattigiuridici senza intermediazione di alcun elemento soggettivo oppuredalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrentealla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo rientranti nella categoria dei fatti umani caratterizzaterispettivamente la prima dalla colpa ex art 1227 c c bastando lacolpa del leso Cass ord 20/07/2023 n 21675 Rv 668745 01 oindefettibilmente la seconda dalle oggettive imprevedibilità eimprevenibilità rispetto all evento pregiudizievole* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del meritosulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce untipico apprezzamento di fatto come tale incensurabile in sede dilegittimità ove scevro come nella specie da quei soli vizi logici ogiuridici ancora rilevanti ai fini del n 5 dell art 360 cod proc civ tracui l apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità dellepremesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietàdegli argomenti Cass 16502/17Orbene dando corretta applicazione ai suddetti principi la corteterritoriale – dopo aver ribadito che il * si era visto crollareaddosso il cancello di notevoli dimensioni avente un peso di circa 300kg ed una lunghezza di quasi 3 metri mentre stava svolgendo neipressi la propria attività lavorativa e che l immobile ove è avvenutol evento risultava essere di proprietà della società * per cuideve ritenersi che tale società abbia acquisito tra l altro la disponibilitàin concreto della cosa che specificatamente ha cagionato il danno ha ritenuto p 15 che la relativa responsabilità fosse a carico dellasocietà * che quale proprietaria sul bene poteva esercitareneppure può ritenersi venuta meno per il fatto che la posa in opera delcancello sia stata affidata a terzi facendo pur sempre carico alproprietario la relativa verifica B * posto la società ricorrente censura la sentenza comesopra rilevato nella parte in cui la corte territoriale ha affermato cheresterebbe a carico del custode anche l ipotesi del c d fatto ignotomentre nel caso di specie a dire della società ricorrente si sarebbeverificata un ipotesi di fatto imputabile al terzo rimasto ignoto cheaveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res el evento dannoso* a quanto sostiene la ricorrente ciò che è rimastoignoto non è l individuazione del terzo cui sarebbe imputabile il fatto* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024ma è l individuazione della causa remota del danno essendo tuttaviaprovata la sua derivazione dalla res di cui la * era custodequale proprietaria dello stabilimento in cui essa si trovavaOrbene se è vero che la responsabilità del custode ai sensidell art 2051 c c può essere esclusa solo dall accertamento positivoche il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stessodanneggiato il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nellaproduzione del danno Cass n 20359/2005 n 10556/1998 è anchevero che nel caso di specie la società proprietaria del cancello non hafornito la prova che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o daun evento imprevedibile od eccezionale considerato che per ottenerel esonero dalla responsabilità al custode è richiesta la prova che il fattodel terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell autonomiadell eccezionalità dell imprevedibilità dell inevitabilità quindidell idoneità a produrre l evento escludendo fattori causali concorrenti Cass n 20359 e n 1655/2005 n 2062/2004D altronde Cass n 25029/2008 nell affermare sulla scia diCass n 21244 e n 3651/2006 il principio di diritto richiamato nellasentenza impugnata p 15 – dopo aver premesso che Per ottenerel esonero dalla responsabilità il custode deve provare in particolareche il fatto del terzo abbia i requisiti dell autonomia dell eccezionalitàdell imprevedibilità e dell inevitabilità e che sia quindi idoneo aprodurre l evento escludendo fattori causali concorrenti hasignificativamente aggiunto L individuazione precisa del terzo noncostituisce elemento essenziale per la prova dell interruzione del nessoeziologico nel caso in cui sia comunque certo l effettivo ruolo delterzo stesso nella produzione dell evento Qualora invece come nelcaso di specie ndr persista l incertezza sull individuazione dellaconcreta causa del danno pur essendo certo che essa derivi dalla cosala responsabilità rimane a carico del custode non essendo il fattoignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024eziologico dell accadimento difettando in concreto la prova del casofortuito Occorre aggiungere che la corte territoriale ha ritenuto p 17che quand anche si fosse riusciti ad accertare la causa del crollo delcancello ciò non poteva comunque valere a liberare da responsabilitàla società proprietaria la quale avrebbe dovuto vigilare affinché la cosanon causasse danni a terzi facendo pur sempre carico alproprietario la relativa verifica che non esclude né altrimenti limita ilgenerale obbligo civilistico della idonea custodia acquisendo ilproprietario la disponibilità del bene di modo che la responsabilità versoi terzi secondo le previsioni del citato art 2051 c c grava soltanto sudi esso cfr p 16 della sentenza di appelloTanto costituisce una corretta estrinsecazione descrittiva delcontenuto della responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodiache prescinde totalmente com è noto e per la oramai consolidatagiurisprudenza di questa Corte regolatrice da qualunque colpa ocondotta del custode3 2 Il secondo motivo è inammissibile per un duplice profiloIn primo luogo il motivo di ricorso è stato proposto come viziodi «omesso esame circa un fatto decisivo» in relazione all art 360comma 1 n 5 c p c ma tale norma nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d l n 83 del 2012 conv dalla l n 143del 2012 applicabile ratione temporis riferisce l omesso esame ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico [OSCURATO:PERSONA] U 8053/2014 Cass 24035/2018 *una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storicoprincipale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminatoavrebbe determinato un esito diverso della controversia Con laconseguenza tra l altro che l omesso esame di elementi istruttori non* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024integra di per sé tale vizio qualora il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass27415/2018 7472/2017 rimane peraltro estranea dall ambito delvizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento”che il giudice si sia formato in esito all esame del materiale istruttorio Cass 20553/2021 Nel caso di specie come detto la societàricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storicoavente le caratteristiche sopra indicate del quale sia stato omessol esame da parte del giudice di meritoInoltre il motivo è inammissibile in quanto la sua illustrazione sifonda sulla polizza stipulata tra la * e la compagnia assicurativama in violazione dell indicazione specifica prescritta dall art 366 n 6c p c parte ricorrente non indica né nella sommaria esposizione deifatti p 5 e neppure nella illustrazione del motivo p 18 ss se e inche termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale4 Non fondati sono i due motivi del ricorso principale che qui sitrattano congiuntamente in quanto connessiInvero contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente lasocietà * pur non dispiegando alcun appello incidentale halegittimamente riproposto la domanda di garanzia ex art 346 c p c inbase al quale come è noto si intendono rinunciate e non piùriesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza diprimo grado che non siano state espressamente riproposte in appelloe la corte territoriale non è incorsa nei vizi denunciati in quanto ilgiudice di primo grado aveva escluso ogni responsabilità ex art 2051in capo alla società * e conseguentemente nulla aveva statuitoin ordine alla responsabilità della società * che era statachiamata in causa in via di manleva e quindi in una posizionedipendente da quella della ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024In altri termini da un lato non vi era a carico della società* alcun onere di impugnazione incidentale della sentenza delgiudice di primo grado relativamente ad una domanda che era stataintegralmente assorbita dalla statuizione inerente l assenza di suaresponsabilità oggettiva dall altro la corte territoriale per effetto dellariforma della sentenza di primo grado avendo ritenuto la responsabilitàdella società * ha legittimamente preso in esame la domandadi manleva che era stata formulata in via subordinata dalla società* sia in primo che in secondo grado sulla base delle risultanzedocumentali emergenti dagli accertamenti ispettivi effettuati dall ** secondo quanto si rileva dagli atti legittimamente esaminabilida questa Corte e che era rimasta assorbita nella sentenza del giudicedi primo gradoIn definitiva contrariamente a quanto sostiene la ricorrentenella specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto detto principioimplica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto ocomunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenzanella domanda ma non vieta affatto che il giudice renda la pronunciarichiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonomarispetto a quella prospettata dalle partiTanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la società *all atto di costituirsi nel giudizio di appello ha specificatamenteriproposto la domanda di manleva nei confronti della società *all uopo chiamata in causa sin dal primo grado di giudizio3 Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentaleconsegue per entrambe le parti la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell importo previsto perlegge ed indicato in dispositivo se dovuto [OSCURATO:PERSONA] U 20 febbraio2020 n 4315 nonché la condanna della ricorrente principale alpagamento delle spese processuali sostenute dall Istituto e la* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024condanna della ricorrente incidentale al pagamento delle speseprocessuali sostenute dall istituto e dalla compagnia assicurativa Lespese processuali tra le due ricorrenti vanno invece integralmentecompensate atteso il rigetto di entrambi i ricorsiInoltre per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione della presente ordinanza dellegeneralità e degli altri dati identificativi della persona infortunata aisensi dell art 52 d lgs 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* sul lavoro aseguito del cedimento dellecerniere di un cancello in* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – * dell Inail eresponsabilità ex art 2051* * Consiglierec c* * ConsigliereUd 13 marzo 2024 CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12151/2021 R G proposto da* * nella persona del legale rappresentante in atti indicatorappresentata e difesa dall avvocato * * presso il cuiindirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge ricorrente principalecontro* * nella persona del legale rappresentante in attiindicato rappresentata e difesa dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * *presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge controricorrente al ricorso principale ricorrente incidentaleINAIL nella persona del legale rappresentante in atti indicatorappresentato e difeso dagli avvocati * * e ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024* presso l indirizzo di posta elettronica certificata dei quali èdomiciliato per legge controricorrente ad entrambi i ricorsi* * * nella persona del legalerappresentante in atti indicato rappresentato e difeso dall avvocato* * presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliato per legge controricorrente al ricorso incidentale* * * * * * * intimateavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ANCONA n 314/2021depositata il 17/03/2021udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalConsigliere * * *1 In data 27 ottobre 2010 * * dipendentemanutentore della società SI G * che aveva ricevuto dalla società* srl la gestione in appalto di un impianto di differenziazione erecupero rifiuti subiva un infortunio mentre era intento a lavorareall interno del capannone di proprietà della società * a causadel cedimento di entrambe le cerniere di un cancello in acciaio cherovinava addosso al lavoratore procurandogli gravi lesioni personaliL Inail provvedeva ad erogare a favore del lavoratoreinfortunato le prestazioni di legge che quantificava in complessivi euro103 797 95 per inabilità temporanea assoluta di giorni 214 e renditaper invalidità permanente del 22% successivamente aggiornate al30 agosto 2015 in euro 119 911 10 ma in via di surroga convenivain giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la società * a r l alfine di sentirla condannare al rimborso delle prestazioni erogate infavore del * dipendente manutentore della ditta SI G ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024S r l appaltatrice della gestione dell impianto quale proprietaria ecustode del cancello ex artt 2043 2051 e 2053 c cLa società * si costituiva in giudizio e nel meritochiedeva il rigetto della domanda sulla base dell assunto che l eventodannoso fosse derivato da un omissione estranea alla sua sfera dicontrollo avendo avuto impulso causale autonomo e carattere diimprevedibilità e di assoluta eccezionalità in quanto il cancello erastato montato appena una settimana prima ed il cedimento dei supportiin ghisa era attribuibile esclusivamente alla loro improvvisa esplosionesicché non vi era stato alcun avvertimento dell esistenza del vizio cheavrebbe potuto nel caso di mancata riparazione far emergere unaresponsabilità per omissione del custode ai sensi dell art 2051 c cmentre il richiamo all art 2053 c c era da ritenersi improprio poiché ilcancello chiudeva una recinzione e non poteva essere consideratoquale elemento o manufatto facente parte di una costruzione In ognicaso la società attorea chiedeva autorizzare la chiamata in causa atitolo di manleva della ditta * S r l in liquidazione installatricedel cancello e della propria compagnia assicuratrice ** S p a* la chiamata in causa si costituiva la * laquale contestava la responsabilità della propria assicurata atteso cheall esito delle indagini preliminari non era stato possibile stabilire lecause che avevano determinato l implosione dei cardini per cuil evento era ascrivibile al caso fortuito in via subordinata eccepival inoperatività della polizza assicurativaSi costituiva altresì la * S r l in liquidazione chededuceva di aver consegnato alla * una serie di cancelli ordinatinel settembre 2010 e montati verso la metà del successivo mese diottobre della stessa tipologia e stesso materiale supporto in ghisa diquelli già installati nel medesimo impianto alcuni anni prima sicchél infortunio in questione non era da ascrivere alla propria* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024responsabilità come peraltro confermato dall esito del procedimentopenale promosso nei confronti del suo legale rappresentanteconclusosi con provvedimento di archiviazione ed insisteva perl attribuzione della responsabilità alla proprietaria del capannone nelquale si trovava il cancello stante il suo inadempimento all obbligo dicustodia o comunque alla società fornitrice dei supporti in ghisa la* * S r l che chiamava in causaLa società * costituitasi a sua volta contestava che icuscinetti forniti alla * S r l fossero quelli inseriti nel cancello poicrollato e comunque eccepiva la decadenza dal diritto alla garanziaesponeva di non svolgere attività produttiva bensì commerciale e diaver acquistato i supporti in questione dalla * S p a chea sua volta chiedeva di chiamare in causa al fine di essere manlevatada ogni responsabilità in ipotesi di difetto di fabbricazione dei prodotticompravenduti insieme alla compagnia assicuratrice * S p aAnche la * S p a si costituiva eccependo ladecadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell art 1495c c in via cautelativa chiamava in causa a titolo di manleva lacompagnia * assicurazione S p aLa * costituitasi a sua volta eccepiva l estinzione deldiritto all indennizzo assicurativo per decorrenza del termineprescrizionale l inoperatività della polizza e nel merito contestava lacarenza di vizi o difettiIl Tribunale di Ancona istruita la causa mediante acquisizione diproduzioni documentali ed assunzione di prove orali rigettava ladomanda ritenendo che stante l impossibilità di individuare le causeche avevano determinato l evento dannoso era configurabile nellaspecie un caso fortuito non addebitabile a fatto delproprietario ciò anche considerato che … è pacifico tra le parti che ilcancello in questione era stato installato dalla * srl appena unasettimana prima dell infortunio e che il cedimento del cancello è stato* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024improvviso e non già in conseguenza di una condotta del custodeomissiva in relazione al dovere di vigilanza e controllo sulla cosa o perun uso improprio o anomalo della cosa stessa essendo dunqueaddebitabile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile quale appuntoè stato il cedimento dei supporti 2 Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevaappello principale l Inail che ne deduceva l erroneità per averidentificato il caso fortuito nell impossibilità di individuare le causedannose l istituto sosteneva la responsabilità della società convenutain qualità di proprietaria e custode del cancello per colpa presuntacome previsto dagli articoli 2051 e 2053 c c e concludeva chiedendoche la medesima fosse condannata al pagamento dell importo di €119 911 10 ovvero di quella somma maggiore o minore risultante digiustizia oltre rivalutazione ed interessi legali dall evento al saldoinsieme ed in solido con la chiamata in garanzia * ** S p a soltanto alla quale chiedeva di estendere ladomanda3 Avverso la sentenza del giudice di primo grado la *proponeva appello incidentale relativamente al capo della pronunciaimpugnata che aveva disposto la compensazione integrale delle spesedi lite malgrado la totale soccombenza dell Inail nonché appelloincidentale condizionato all accoglimento totale o parziale dell appelloprincipale e delle domande di rivalsa e di garanzia proposte dalla* nei confronti della * in liquidazione e della * *** contumacia delle società * e * * sicostituivano le altre parti appellate riportandosi nella sostanza alleargomentazioni svolte nel precedente grado di giudizioLa Corte d appello di Ancona con sentenza n 314/2021dichiarata la contumacia delle società * e * *accertava la responsabilità della società * nella sua qualità di* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024proprietaria e custode del bene che aveva provocato l infortunio e perl effetto in riforma della sentenza impugnata la condannava arimborsare all Inail il costo aggiornato dell infortunio inoltre inaccoglimento della domanda di garanzia formulata dalla predettasocietà nei confronti dell installatrice del cancello * s r lcondannava quest ultima a manlevare la * da quanto eracostretta a pagare all Inail4 Avverso la sentenza della corte territoriale ha propostoimpugnazione la * S r l che ha articolato due motivi* resistito con distinti controricorsi a la società *che si è opposta all accoglimento di entrambi i motivi del ricorsoprincipale ed ha proposto ricorso incidentale nonché b l Inail che siè opposta all accoglimento del secondo motivoAl ricorso incidentale della società * che a sua volta haarticolato due motivi hanno resistito a la compagnia * che si èopposta all accoglimento del secondo motivo b l Inail che si èopposta all accoglimento del primo motivoPer l odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte ma il * della società *ricorrente principale ha depositato memoria con la quale oltre adinsistere nell accoglimento dei propri motivi di ricorso ha anchedichiarato di aderire al primo motivo del ricorso incidentale propostodalla società * * è stata depositata anche dal *della compagnia assicuratrice a sostegno delle conclusioni rassegnatein sede di controricorsoIl collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorniRAGIONI DELLA DECISIONE1 La società * S r l articola in ricorso due motivi1 1 Con il primo motivo la società ricorrente denuncia inrelazione all art 360 comma primo n 3 c p c violazione e falsaapplicazione degli artt 333 342 e 346 c p c nonché del principio della* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024immodificabilità della sentenza passata in giudicato nella parte incui la corte territoriale affermando la sua responsabilità rispettoall evento dannoso il crollo del cancello che aveva procurato lesionial * avrebbe violato il giudicato formale ed il principio diimmodificabilità della sentenza di primo grado non oggetto di appelloincidentale da parte della società ** che il giudice di primo grado pur ritenendo assorbitadalla reiezione della domanda principale anche la domanda di garanziae di manleva contrattuale proposta dalla * contro di essa avevaespressamente escluso la sua responsabilità nella causazionedell evento lesivo1 2 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia inrelazione all art 360 primo comma n 3 c p c violazione e falsaapplicazione dell art 112 c p c – vizio di ultra petizione nella partein cui pp 17 19 cioè nella stessa parte oggetto di censura del primomotivo la Corte di appello in totale autonomia senza che alcuna delleparti lo avesse chiesto o evidenziato ha sottoposto al proprio vaglio ladocumentazione già analizzata dal Giudice di prime cure pervenendoad un apprezzamento diametralmente opposto a quello cui il medesimoera pervenuto* in particolare la ricorrente lamenta che “non essendo statasottoposta all esame del giudice della Corte di appello di Ancona lastatuizione con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non poterdeterminare evidentemente neppure alla stregua del principio del piùprobabile che non la causa del cedimento dei cardini in ghisa e quindidel cancello che aveva investito il * la Corte dorica NON potevaaddivenire alla decisione oggi impugnata se non violando l art 112c p c ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione” pag 18 del ricorso2 Anche il ricorso incidentale della società * è affidato adue motivi* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/20242 1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente incidentaledenuncia la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell art 2051 c c in relazione all art 360 n 3 c p c nella parte in cui pp 13 17 la corte territoriale ha affermato che resterebbe a caricodel custode anche l ipotesi del c d fatto ignoto mentre nel caso dispecie si sarebbe verificata un ipotesi di fatto imputabile al terzo rimasto ignoto che aveva costituito una causa interruttiva del nessocausale tra la res e l evento dannoso2 2 Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti ai sensi dell art 360 primo comma n 5 c p cin relazione all operatività della polizza stipulata tra la * srl e la* la sentenza impugnata nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto la non operatività della polizza assicurativa daessa stipulata con la propria compagnia assicuratrice sulla basedell art 1 lett A delle * * di *Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto che dall evento lesivo subito dal * non era derivata adessa società assicurata una responsabilità da reato colposoperseguibile d ufficio e giudizialmente accertato3 Il ricorso incidentale della società * va trattato perprimo per motivi di ordine logico e non può essere accolto3 1 In particolare il primo motivo non è fondatoA Occorre premettere che questa Corte con ordinanza01/02/2018 n 2482 e nello stesso senso con ordinanze nn 2479 e2480 del 2018 ha avuto modo di precisare che«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia lacondotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa sisull evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell art 1227* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024comma 1 c c richiedendo una valutazione che tenga conto del doveregenerale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietàespresso dall art 2 Cost sicché quanto più la situazione di possibiledanno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l adozioneda parte del danneggiato delle cautele normalmente attese eprevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deveconsiderarsi l efficienza causale del comportamento imprudente delmedesimo nel dinamismo causale del danno fino a rendere possibileche detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto edevento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamentocostituisca un evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterioprobabilistico di regolarità causale connotandosi invece perl esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»Tale principio di diritto – successivamente ribadito dallagiurisprudenza di legittimità Cass n 27724/2018 n 20312/2019 n38089/2021 n 35429/2022 nn 14228 e 21675/2023 anche aSezioni Unite Cass n 20943/2022 – è stato poi ancor più di recenteriaffermato statuendosi Cass n 11152/23 che la responsabilità exart 2051 c c ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulladimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno nongià su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa odalla prova del caso fortuito che appartiene alla categoria dei fattigiuridici senza intermediazione di alcun elemento soggettivo oppuredalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrentealla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo rientranti nella categoria dei fatti umani caratterizzaterispettivamente la prima dalla colpa ex art 1227 c c bastando lacolpa del leso Cass ord 20/07/2023 n 21675 Rv 668745 01 oindefettibilmente la seconda dalle oggettive imprevedibilità eimprevenibilità rispetto all evento pregiudizievole* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del meritosulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce untipico apprezzamento di fatto come tale incensurabile in sede dilegittimità ove scevro come nella specie da quei soli vizi logici ogiuridici ancora rilevanti ai fini del n 5 dell art 360 cod proc civ tracui l apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità dellepremesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietàdegli argomenti Cass 16502/17Orbene dando corretta applicazione ai suddetti principi la corteterritoriale – dopo aver ribadito che il * si era visto crollareaddosso il cancello di notevoli dimensioni avente un peso di circa 300kg ed una lunghezza di quasi 3 metri mentre stava svolgendo neipressi la propria attività lavorativa e che l immobile ove è avvenutol evento risultava essere di proprietà della società * per cuideve ritenersi che tale società abbia acquisito tra l altro la disponibilitàin concreto della cosa che specificatamente ha cagionato il danno ha ritenuto p 15 che la relativa responsabilità fosse a carico dellasocietà * che quale proprietaria sul bene poteva esercitareneppure può ritenersi venuta meno per il fatto che la posa in opera delcancello sia stata affidata a terzi facendo pur sempre carico alproprietario la relativa verifica B * posto la società ricorrente censura la sentenza comesopra rilevato nella parte in cui la corte territoriale ha affermato cheresterebbe a carico del custode anche l ipotesi del c d fatto ignotomentre nel caso di specie a dire della società ricorrente si sarebbeverificata un ipotesi di fatto imputabile al terzo rimasto ignoto cheaveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la res el evento dannoso* a quanto sostiene la ricorrente ciò che è rimastoignoto non è l individuazione del terzo cui sarebbe imputabile il fatto* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024ma è l individuazione della causa remota del danno essendo tuttaviaprovata la sua derivazione dalla res di cui la * era custodequale proprietaria dello stabilimento in cui essa si trovavaOrbene se è vero che la responsabilità del custode ai sensidell art 2051 c c può essere esclusa solo dall accertamento positivoche il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stessodanneggiato il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nellaproduzione del danno Cass n 20359/2005 n 10556/1998 è anchevero che nel caso di specie la società proprietaria del cancello non hafornito la prova che il crollo fosse stato causato dal fatto del terzo o daun evento imprevedibile od eccezionale considerato che per ottenerel esonero dalla responsabilità al custode è richiesta la prova che il fattodel terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell autonomiadell eccezionalità dell imprevedibilità dell inevitabilità quindidell idoneità a produrre l evento escludendo fattori causali concorrenti Cass n 20359 e n 1655/2005 n 2062/2004D altronde Cass n 25029/2008 nell affermare sulla scia diCass n 21244 e n 3651/2006 il principio di diritto richiamato nellasentenza impugnata p 15 – dopo aver premesso che Per ottenerel esonero dalla responsabilità il custode deve provare in particolareche il fatto del terzo abbia i requisiti dell autonomia dell eccezionalitàdell imprevedibilità e dell inevitabilità e che sia quindi idoneo aprodurre l evento escludendo fattori causali concorrenti hasignificativamente aggiunto L individuazione precisa del terzo noncostituisce elemento essenziale per la prova dell interruzione del nessoeziologico nel caso in cui sia comunque certo l effettivo ruolo delterzo stesso nella produzione dell evento Qualora invece come nelcaso di specie ndr persista l incertezza sull individuazione dellaconcreta causa del danno pur essendo certo che essa derivi dalla cosala responsabilità rimane a carico del custode non essendo il fattoignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024eziologico dell accadimento difettando in concreto la prova del casofortuito Occorre aggiungere che la corte territoriale ha ritenuto p 17che quand anche si fosse riusciti ad accertare la causa del crollo delcancello ciò non poteva comunque valere a liberare da responsabilitàla società proprietaria la quale avrebbe dovuto vigilare affinché la cosanon causasse danni a terzi facendo pur sempre carico alproprietario la relativa verifica che non esclude né altrimenti limita ilgenerale obbligo civilistico della idonea custodia acquisendo ilproprietario la disponibilità del bene di modo che la responsabilità versoi terzi secondo le previsioni del citato art 2051 c c grava soltanto sudi esso cfr p 16 della sentenza di appelloTanto costituisce una corretta estrinsecazione descrittiva delcontenuto della responsabilità oggettiva per danni da cosa in custodiache prescinde totalmente com è noto e per la oramai consolidatagiurisprudenza di questa Corte regolatrice da qualunque colpa ocondotta del custode3 2 Il secondo motivo è inammissibile per un duplice profiloIn primo luogo il motivo di ricorso è stato proposto come viziodi «omesso esame circa un fatto decisivo» in relazione all art 360comma 1 n 5 c p c ma tale norma nella formulazione risultantedalle modifiche introdotte dal d l n 83 del 2012 conv dalla l n 143del 2012 applicabile ratione temporis riferisce l omesso esame ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico [OSCURATO:PERSONA] U 8053/2014 Cass 24035/2018 *una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storicoprincipale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo vale a dire che se esaminatoavrebbe determinato un esito diverso della controversia Con laconseguenza tra l altro che l omesso esame di elementi istruttori non* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024integra di per sé tale vizio qualora il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass27415/2018 7472/2017 rimane peraltro estranea dall ambito delvizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento”che il giudice si sia formato in esito all esame del materiale istruttorio Cass 20553/2021 Nel caso di specie come detto la societàricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storicoavente le caratteristiche sopra indicate del quale sia stato omessol esame da parte del giudice di meritoInoltre il motivo è inammissibile in quanto la sua illustrazione sifonda sulla polizza stipulata tra la * e la compagnia assicurativama in violazione dell indicazione specifica prescritta dall art 366 n 6c p c parte ricorrente non indica né nella sommaria esposizione deifatti p 5 e neppure nella illustrazione del motivo p 18 ss se e inche termini ha sottoposto la questione alla corte territoriale4 Non fondati sono i due motivi del ricorso principale che qui sitrattano congiuntamente in quanto connessiInvero contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente lasocietà * pur non dispiegando alcun appello incidentale halegittimamente riproposto la domanda di garanzia ex art 346 c p c inbase al quale come è noto si intendono rinunciate e non piùriesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza diprimo grado che non siano state espressamente riproposte in appelloe la corte territoriale non è incorsa nei vizi denunciati in quanto ilgiudice di primo grado aveva escluso ogni responsabilità ex art 2051in capo alla società * e conseguentemente nulla aveva statuitoin ordine alla responsabilità della società * che era statachiamata in causa in via di manleva e quindi in una posizionedipendente da quella della ** disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024In altri termini da un lato non vi era a carico della società* alcun onere di impugnazione incidentale della sentenza delgiudice di primo grado relativamente ad una domanda che era stataintegralmente assorbita dalla statuizione inerente l assenza di suaresponsabilità oggettiva dall altro la corte territoriale per effetto dellariforma della sentenza di primo grado avendo ritenuto la responsabilitàdella società * ha legittimamente preso in esame la domandadi manleva che era stata formulata in via subordinata dalla società* sia in primo che in secondo grado sulla base delle risultanzedocumentali emergenti dagli accertamenti ispettivi effettuati dall ** secondo quanto si rileva dagli atti legittimamente esaminabilida questa Corte e che era rimasta assorbita nella sentenza del giudicedi primo gradoIn definitiva contrariamente a quanto sostiene la ricorrentenella specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto detto principioimplica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto ocomunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenzanella domanda ma non vieta affatto che il giudice renda la pronunciarichiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonomarispetto a quella prospettata dalle partiTanto è avvenuto nel caso di specie nel quale la società *all atto di costituirsi nel giudizio di appello ha specificatamenteriproposto la domanda di manleva nei confronti della società *all uopo chiamata in causa sin dal primo grado di giudizio3 Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentaleconsegue per entrambe le parti la declaratoria della sussistenza deipresupposti processuali per il pagamento dell importo previsto perlegge ed indicato in dispositivo se dovuto [OSCURATO:PERSONA] U 20 febbraio2020 n 4315 nonché la condanna della ricorrente principale alpagamento delle spese processuali sostenute dall Istituto e la* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024condanna della ricorrente incidentale al pagamento delle speseprocessuali sostenute dall istituto e dalla compagnia assicurativa Lespese processuali tra le due ricorrenti vanno invece integralmentecompensate atteso il rigetto di entrambi i ricorsiInoltre per la natura della causa petendi va di ufficio dispostal omissione in caso di diffusione della presente ordinanza dellegeneralità e degli altri dati identificativi della persona infortunata aisensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 P Q MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la società * srl alpagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell Inailspese che liquida in euro 5800 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge rigetta il ricorso incidentale e condanna la società * srlalla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti dell Inail edella * * spa spese che liquida quanto al primoin euro 5800 per compensi e quanto alla seconda in euro 7500 percompensi oltre per ciascuna delle suddette parti resistenti alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge compensa integralmente le spese del presente giudizio tra lasocietà * e la società *Dispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione della presente ordinanza siano omessi generalità ed altridati identificativi della persona infortunataAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024incidentale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato anorma del comma 1 bis del citato art 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 13 marzo 2024 nella camera di consigliodella Terza Sezione CivileIl Presidente* *P Q MLa Corte rigetta il ricorso principale e condanna la società * srl alpagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell Inailspese che liquida in euro 5800 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge rigetta il ricorso incidentale e condanna la società * srlalla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti dell Inail edella * * spa spese che liquida quanto al primoin euro 5800 per compensi e quanto alla seconda in euro 7500 percompensi oltre per ciascuna delle suddette parti resistenti alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge compensa integralmente le spese del presente giudizio tra lasocietà * e la società *Dispone che ai sensi dell art 52 d lgs 196 del 2003 in caso didiffusione della presente ordinanza siano omessi generalità ed altridati identificativi della persona infortunataAi sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del 2002si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento ad opera di parte ricorrente principale e di parte ricorrente* disposto d ufficio Numero registro generale 12151/2021Numero sezionale 926/2024Numero di raccolta generale 7789/2024Data pubblicazione 22/03/2024incidentale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato anorma del comma 1 bis del citato art 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 13 marzo 2024 nella camera di consigliodella Terza Sezione CivileIl Presidente* *