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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45838/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 19 aprile 2021, che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria per una serie di incolpazioni provvisorie.

In particolare, l'indagato era stato ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (capo 31: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nonché di aver commesso una serie di reati-fine (capi 45, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 83, 84, 85: art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.

La motivazione sulla gravità indiziaria per il reato associativo è fantasiosa, illogica, contraddittoria e assolutamente contrastante '11e risultanze investigative, basandosi su mere supposizioni investigative, prive di riscontri obiettivi e concreti.

Il Tribunale ha assegnato valenza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore Porto, ritenendole riscontrate dalle captazioni: tuttavia il collaboratore non ha mai speso alcuna parola sul ricorrente e le captazioni mai espressamente hanno riguardato cessioni di stupefacenti o questioni ad esse attinenti.

L'interpretazione di messaggi e del linguaggio criptico delle captazioni non risulta confermata da alcun riscontro probatorio.

Tale non poteva essere il pregresso arresto del Cacciola del marzo 2019 non convalidato perché la sostanza sequestrata non era risultata essere stupefacente.

Non risponde al vero che lui abbia preso in locazione (o in uso) un immobile per destinarlo ad attività delittuose; né poteva essere preso in considerazione un episodio (la presunta aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto oggetto di separate indagini ancora da verificare; né avevano significato indiziante i contatti avuti dal ricorrente con alcuni coindagati.

Il corredo indiziario era quindi carente.

Il ricorrente non è stato trovato in possesso di stupefacente e denaro di dubbia provenienza e dopo l'arresto del 2019 ben poteva essere controllato (nessuna indagine è stata fatta in tal senso).

Il ricorrente non ha mai svolto azioni concrete o preso parte a discussioni in cui erano adottate decisioni, non ha mai ceduto stupefacente né ottenuto retribuzioni; nessun reato-fine è attribuibile all'indagato; nessuna solidarietà è rinvenibile nei confronti del ricorrente.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

La motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro attualità è apparente e non ha considerato gli argomenti difensivi sulla personalità dell'indagato (è incensurato e ha un lavoro di pizzaiolo) e sul tempo trascorso dai fatti (fine 2019); né ha spiegato la scelta della misura massima.2.3.

Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta inadeguatezza della misura.

Sulla richiesta di sostituzione della misura con quella domiciliare il Tribunale non ha motivato.

2.4. Violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare assistita da presidio elettronico.

Il Tribunale non offre alcuna motivazione anche con riferimento alla misura domiciliare assistita dal braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, il ricorrente declina censure generiche e non consentite in sede di legittimità.

Le critiche mirano infatti soltanto a parcellizzare e svilire in modo generico il significato degli elementi investigativi che hanno portato i Giudici di merito a ravvisare l'esistenza di gravi di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

In primo luogo, il ricorso omette di considerare i plurimi reati-fine di spaccio che erano stati registrati in "presa diretta" dalle captazioni e che avevano rivelato come l'indagato fosse un elemento imprescindibile del sodalizio criminoso quale raccordo tra i fornitori e gli spacciatori al dettaglio da lui diretti e al quale rendevano conto.

Sul significato di tali captazioni il ricorrente non aveva avanzato in sede di riesame critiche specifiche (come si precisa a pag. 10 dell'ordinanza impugnata) e pertanto eventuali travisamenti della prova o alternative letture, non dedotti in quella sede, sono preclusi nel presente giudizio quali vizi della motivazione.

Rispetto a tali captazioni non può avere ingresso neppure l'obiezione difensiva della mancanza di "oggettivi e concreti riscontri" alla tesi accusatoria, posto che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo un univoco orientamento, può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche dal contenuto di conversazioni intercettate (tra tante, Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710).

In ogni caso, riscontro oggettivo dell'attività di spaccio ad opera del ricorrente era venuto agli inquirenti dalle operazioni di p.g. e dai sequestri di cocaina e marijuana del 7 giugno 2019 di cui al capo 59)(cfr. pag. 175 dell'ordinanza genetica) e del 14 giugno 2019 di cui al capo 65) (cfr. pag. 190 dell'ordinanza genetica).Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Porto, il ricorrente non considera la loro portata dimostrativa, come esposta dal Tribunale, ovvero che costui aveva descritto il modus operandi del sodalizio (si trattava di un gruppo di giovani dedito alla vendita di sostanze di diverso tipo, operante in discoteche, in particolare in quella di Taormina "la Giara" e a Giardini, e bar, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], uno che spacciava "forte" ed era partecipe al clan mafioso Brunetto).

Le dichiarazioni del Porto avevano trovato riscontro nelle captazioni, che avevano rivelato non solo le varie fasi della attività illecita ma la stessa esistenza della associazione illecita e il ruolo assunto dai singoli sodali.

In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, il Tribunale ha evidenziato, con ragionamento congruo e persuasivo, una serie di significativi e convergenti elementi tratti dalle captazioni, che dimostravano il suo consapevole e attivo coinvolgimento nel gruppo criminale e nelle sue dinamiche operative.

Elementi questi, la cui valenza indiziaria il ricorrente si è limitato a contestare definendoli genericamente "neutri" (così, le captazioni che rivelavano la tipologia e la consistenza dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente, il capo Condorelli e gli altri sodali, riportate dal Tribunale alle pagg. 4-9 dell'ordinanza impugnata) o negandone l'esistenza solo labialmente (come per la disponibilità dell'immobile in località [OSCURATO:PERSONA] con Condorelli e il sodale [OSCURATO:PERSONA]) o ritenendoli erroneamente non valutabili sol perché non oggetto di definitivo accertamento (così l'episodio dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA], del quale, ancorché non oggetto di richiesta cautelare, il Tribunale aveva utilizzato gli elementi indiziari esposti nella ordinanza genetica, ovvero le s.i.t. di Puddu e le captazioni).

3. Relativamente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il ricorrente non correla le sue critiche sia alla presunzione relativa, richiamata dal Tribunale, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo, sia alla motivazione dell'ordinanza impugnata, tutt'altro che apparente, sulla pericolosità del ricorrente quanto alla reiterazione criminosa.

I dati utilizzati dal Tribunale per tale giudizio sono stati correttamente desunti dai parametri "rivelatori" indicati dall'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (le modalità e le circostanze del fatto e la personalità dell'indagato): in tal senso sono stati ritenuti sintomatici della sua pericolosità concreta ed attuale l'attività frenetica e continuativa di spaccio rivelata dalle investigazioni, nonché il ruolo "sennidirettivo" di raccordo tra il vertice e i venditori al dettaglio, svolto nel sodalizio.

A fronte di tale quadro che deponeva per la sussistenza di esigenze cautelari di grado elevatissimo, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, non significativi ad escludere il pericolo di recidiva la giovane età e la sua incensuratezza.

Parimenti non censurabile è il giudizio sull'attualità del pericolo, posto che il fattore tempo (in ogni caso, nella specie, neppure considerevole) non determina ex se la assenza delle esigenze cautelari, le quali ben possono trovare giustificazione, anche ai fini della loro attualità (da intendersi come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale), negli elementi rivelatori indicati dall'art. 274, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi).

Aspecifiche devono ritenersi infine le critiche sulla scelta della misura, in quanto l'ordinanza impugnata ha richiamato la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, corna 3, cod. proc. pen. e gli elementi (la particolare vocazione delinquenziale rivelata dalla frenetica attività delittuosa svolta dal ricorrente) di segno contrario ad un'attenuazione del presidio cautelare, che - per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale - veniva implicitamente ad escludere l'opportunità di impiego di presidi elettronici (per tutte, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina del 19 aprile 2021, che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria per una serie di incolpazioni provvisorie. In particolare, l'indagato era stato ritenuto gravemente indiziato di aver fatto parte di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (capo 31: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nonché di aver commesso una serie di reati-fine (capi 45, 51, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 83, 84, 85: art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. La motivazione sulla gravità indiziaria per il reato associativo è fantasiosa, illogica, contraddittoria e assolutamente contrastante '11e risultanze investigative, basandosi su mere supposizioni investigative, prive di riscontri obiettivi e concreti. Il Tribunale ha assegnato valenza decisiva alle dichiarazioni del collaboratore Porto, ritenendole riscontrate dalle captazioni: tuttavia il collaboratore non ha mai speso alcuna parola sul ricorrente e le captazioni mai espressamente hanno riguardato cessioni di stupefacenti o questioni ad esse attinenti. L'interpretazione di messaggi e del linguaggio criptico delle captazioni non risulta confermata da alcun riscontro probatorio. Tale non poteva essere il pregresso arresto del Cacciola del marzo 2019 non convalidato perché la sostanza sequestrata non era risultata essere stupefacente. Non risponde al vero che lui abbia preso in locazione (o in uso) un immobile per destinarlo ad attività delittuose; né poteva essere preso in considerazione un episodio (la presunta aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto oggetto di separate indagini ancora da verificare; né avevano significato indiziante i contatti avuti dal ricorrente con alcuni coindagati. Il corredo indiziario era quindi carente. Il ricorrente non è stato trovato in possesso di stupefacente e denaro di dubbia provenienza e dopo l'arresto del 2019 ben poteva essere controllato (nessuna indagine è stata fatta in tal senso). Il ricorrente non ha mai svolto azioni concrete o preso parte a discussioni in cui erano adottate decisioni, non ha mai ceduto stupefacente né ottenuto retribuzioni; nessun reato-fine è attribuibile all'indagato; nessuna solidarietà è rinvenibile nei confronti del ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro attualità è apparente e non ha considerato gli argomenti difensivi sulla personalità dell'indagato (è incensurato e ha un lavoro di pizzaiolo) e sul tempo trascorso dai fatti (fine 2019); né ha spiegato la scelta della misura massima.2.3. Violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta inadeguatezza della misura. Sulla richiesta di sostituzione della misura con quella domiciliare il Tribunale non ha motivato. 2.4. Violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare assistita da presidio elettronico. Il Tribunale non offre alcuna motivazione anche con riferimento alla misura domiciliare assistita dal braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, il ricorrente declina censure generiche e non consentite in sede di legittimità. Le critiche mirano infatti soltanto a parcellizzare e svilire in modo generico il significato degli elementi investigativi che hanno portato i Giudici di merito a ravvisare l'esistenza di gravi di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In primo luogo, il ricorso omette di considerare i plurimi reati-fine di spaccio che erano stati registrati in "presa diretta" dalle captazioni e che avevano rivelato come l'indagato fosse un elemento imprescindibile del sodalizio criminoso quale raccordo tra i fornitori e gli spacciatori al dettaglio da lui diretti e al quale rendevano conto. Sul significato di tali captazioni il ricorrente non aveva avanzato in sede di riesame critiche specifiche (come si precisa a pag. 10 dell'ordinanza impugnata) e pertanto eventuali travisamenti della prova o alternative letture, non dedotti in quella sede, sono preclusi nel presente giudizio quali vizi della motivazione. Rispetto a tali captazioni non può avere ingresso neppure l'obiezione difensiva della mancanza di "oggettivi e concreti riscontri" alla tesi accusatoria, posto che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo un univoco orientamento, può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche dal contenuto di conversazioni intercettate (tra tante, Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710). In ogni caso, riscontro oggettivo dell'attività di spaccio ad opera del ricorrente era venuto agli inquirenti dalle operazioni di p.g. e dai sequestri di cocaina e marijuana del 7 giugno 2019 di cui al capo 59)(cfr. pag. 175 dell'ordinanza genetica) e del 14 giugno 2019 di cui al capo 65) (cfr. pag. 190 dell'ordinanza genetica).Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Porto, il ricorrente non considera la loro portata dimostrativa, come esposta dal Tribunale, ovvero che costui aveva descritto il modus operandi del sodalizio (si trattava di un gruppo di giovani dedito alla vendita di sostanze di diverso tipo, operante in discoteche, in particolare in quella di Taormina "la Giara" e a Giardini, e bar, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], uno che spacciava "forte" ed era partecipe al clan mafioso Brunetto). Le dichiarazioni del Porto avevano trovato riscontro nelle captazioni, che avevano rivelato non solo le varie fasi della attività illecita ma la stessa esistenza della associazione illecita e il ruolo assunto dai singoli sodali. In ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, il Tribunale ha evidenziato, con ragionamento congruo e persuasivo, una serie di significativi e convergenti elementi tratti dalle captazioni, che dimostravano il suo consapevole e attivo coinvolgimento nel gruppo criminale e nelle sue dinamiche operative. Elementi questi, la cui valenza indiziaria il ricorrente si è limitato a contestare definendoli genericamente "neutri" (così, le captazioni che rivelavano la tipologia e la consistenza dei rapporti intercorrenti tra il ricorrente, il capo Condorelli e gli altri sodali, riportate dal Tribunale alle pagg. 4-9 dell'ordinanza impugnata) o negandone l'esistenza solo labialmente (come per la disponibilità dell'immobile in località [OSCURATO:PERSONA] con Condorelli e il sodale [OSCURATO:PERSONA]) o ritenendoli erroneamente non valutabili sol perché non oggetto di definitivo accertamento (così l'episodio dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA], del quale, ancorché non oggetto di richiesta cautelare, il Tribunale aveva utilizzato gli elementi indiziari esposti nella ordinanza genetica, ovvero le s.i.t. di Puddu e le captazioni). 3. Relativamente alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il ricorrente non correla le sue critiche sia alla presunzione relativa, richiamata dal Tribunale, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il reato associativo, sia alla motivazione dell'ordinanza impugnata, tutt'altro che apparente, sulla pericolosità del ricorrente quanto alla reiterazione criminosa. I dati utilizzati dal Tribunale per tale giudizio sono stati correttamente desunti dai parametri "rivelatori" indicati dall'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (le modalità e le circostanze del fatto e la personalità dell'indagato): in tal senso sono stati ritenuti sintomatici della sua pericolosità concreta ed attuale l'attività frenetica e continuativa di spaccio rivelata dalle investigazioni, nonché il ruolo "sennidirettivo" di raccordo tra il vertice e i venditori al dettaglio, svolto nel sodalizio. A fronte di tale quadro che deponeva per la sussistenza di esigenze cautelari di grado elevatissimo, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, non significativi ad escludere il pericolo di recidiva la giovane età e la sua incensuratezza. Parimenti non censurabile è il giudizio sull'attualità del pericolo, posto che il fattore tempo (in ogni caso, nella specie, neppure considerevole) non determina ex se la assenza delle esigenze cautelari, le quali ben possono trovare giustificazione, anche ai fini della loro attualità (da intendersi come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale), negli elementi rivelatori indicati dall'art. 274, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi). Aspecifiche devono ritenersi infine le critiche sulla scelta della misura, in quanto l'ordinanza impugnata ha richiamato la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, corna 3, cod. proc. pen. e gli elementi (la particolare vocazione delinquenziale rivelata dalla frenetica attività delittuosa svolta dal ricorrente) di segno contrario ad un'attenuazione del presidio cautelare, che - per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale - veniva implicitamente ad escludere l'opportunità di impiego di presidi elettronici (per tutte, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
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