CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29702/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2755/26 Ritenuto che il primo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai Giudici di merito con riferimento all'accertamento del fatto ed all'attendibilità della persona offesa, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato; Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cori. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto, si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il terzo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato e sulla adeguatezza di una pena pecuniaria; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.M