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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33173/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; a- • uti4e-i4-clitaascup R.G. 20654/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, .con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile perchè diretto a contrastare l'inadeguatezza della motivazione spesa sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ex art 444 cpp senza, censura estranea ai profili di doglianza assentiti dall'art. 448 comma 2 bis cpp.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; a- • uti4e-i4-clitaascup R.G. 20654/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, .con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile perchè diretto a contrastare l'inadeguatezza della motivazione spesa sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ex art 444 cpp senza, censura estranea ai profili di doglianza assentiti dall'art. 448 comma 2 bis cpp. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07
Sentenza Cassazione n. 33173/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris