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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26621/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari ne ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, rideterminando la pena irrogata, con conferma delle residue statuizioni, in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. loro ascritto in concorso; rilevato che in data 8/5/23 è stata depositata memoria difensiva nella quale, richiamati i motivi di ricorso ma senza aggiungere argomenti decisivi a superare il giudizio di inammissibilità, si è insistito per l'ammissibilità dei motivi con presa d'atto dell'intervenuta prescrizione del reato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in primo grado dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché alla decisione di dichiarare assorbito il primo motivo di appello in virtù dell'accoglimento del secondo, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme già vagliata dal giudice di appello, il quale la ha invero fatta oggetto di accoglimento fondando così la propria decisione a prescindere dagli esiti delle intercettazioni viziate (pag. 10 della sentenza impugnata; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità derivata delle prove poste a fondamento della decisione del giudice di secondo grado, è manifestamente infondato perché lamenta violazione di norme smentita dagli atti processuali, avendo invero la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283571), circostanza riscontrabile nel caso di specie; ritenuto inoltre che il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicché il motivo è non specifico ma soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 2 ív considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 615- ter comma 3 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e già qui disattesi, nonché teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 12-13); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); del resto, non è possibile distinguere, nel caso di specie, tra la posizione del pubblico ufficiale e quella del coimputato avvocato, al fine di escludere l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 2 n. 1, cod. pen. in capo al secondo (argomento comunque oggetto di motivazione sia in primo che in secondo grado), perché «sotto il profilo soggettivo, che la circostanza aggravante di cui si discute ha certamente natura soggettiva, ma, rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70, c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118, c.p., bensì a quello di cui all'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa» (Sez. 5, n. 689 del 29/09/2022, dep. 2023, Travaglini, Rv. 284014; v. anche Sez. 5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Giardini, Rv. 280413); ritenuto conseguentemente, in ragione della corretta applicazione della suddetta aggravante, che il quarto motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari ne ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, rideterminando la pena irrogata, con conferma delle residue statuizioni, in relazione al reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. loro ascritto in concorso; rilevato che in data 8/5/23 è stata depositata memoria difensiva nella quale, richiamati i motivi di ricorso ma senza aggiungere argomenti decisivi a superare il giudizio di inammissibilità, si è insistito per l'ammissibilità dei motivi con presa d'atto dell'intervenuta prescrizione del reato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte in primo grado dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché alla decisione di dichiarare assorbito il primo motivo di appello in virtù dell'accoglimento del secondo, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme già vagliata dal giudice di appello, il quale la ha invero fatta oggetto di accoglimento fondando così la propria decisione a prescindere dagli esiti delle intercettazioni viziate (pag. 10 della sentenza impugnata; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità derivata delle prove poste a fondamento della decisione del giudice di secondo grado, è manifestamente infondato perché lamenta violazione di norme smentita dagli atti processuali, avendo invero la Corte territoriale correttamente applicato il principio per cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283571), circostanza riscontrabile nel caso di specie; ritenuto inoltre che il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicché il motivo è non specifico ma soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 2 ív considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 615- ter comma 3 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e già qui disattesi, nonché teso ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 12-13); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); del resto, non è possibile distinguere, nel caso di specie, tra la posizione del pubblico ufficiale e quella del coimputato avvocato, al fine di escludere l'aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 2 n. 1, cod. pen. in capo al secondo (argomento comunque oggetto di motivazione sia in primo che in secondo grado), perché «sotto il profilo soggettivo, che la circostanza aggravante di cui si discute ha certamente natura soggettiva, ma, rientrando tra quelle concernenti "le qualità personali del colpevole" e non tra quelle "inerenti alla persona del colpevole" (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70, c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118, c.p., bensì a quello di cui all'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa» (Sez. 5, n. 689 del 29/09/2022, dep. 2023, Travaglini, Rv. 284014; v. anche Sez. 5, n. 1957 del 17/11/2020, dep. 2021, Giardini, Rv. 280413); ritenuto conseguentemente, in ragione della corretta applicazione della suddetta aggravante, che il quarto motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a
Sentenza Cassazione n. 26621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris