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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e privo di patente di guida, mai conseguita, è stato sorpreso, il 2 luglio 2018, al volante di una [OSCURATO:PERSONA]; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità (e, per di più, sollevando una questione non proposta con l'atto di appello) il difetto di offensività della condotta accertata, che integra appieno il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice e lede, con ogni evidenza, il bene tutelato, avendo l'imputato circolato per le vie cittadine in spregio al divieto impostogli a fini preventivi; che del tutto aspecifiche sono, d'altro canto, le doglianze formulate con il residuo motivo, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione dell'atteggiamento collaborativo da lui serbato all'atto del controllo e della occasionalità della violazione contestata, profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno giustificato la decisione rilevando come [OSCURATO:PERSONA] — peraltro gravato da plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici, e ritenuto soggetto socialmente pericoloso, tanto da meritare la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno — non abbia mostrato segno alcuno di resipiscenza e consapevole revisione critica del proprio spregiudicato comportamento, idoneo a rendere più difficoltosi i controlli della autorità di pubblica sicurezza e, per di più, pericoloso in ragione dell'omesso conseguimento dell'abilitazione alla guida; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e privo di patente di guida, mai conseguita, è stato sorpreso, il 2 luglio 2018, al volante di una [OSCURATO:PERSONA]; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, in termini di assoluta ed insuperabile genericità (e, per di più, sollevando una questione non proposta con l'atto di appello) il difetto di offensività della condotta accertata, che integra appieno il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice e lede, con ogni evidenza, il bene tutelato, avendo l'imputato circolato per le vie cittadine in spregio al divieto impostogli a fini preventivi; che del tutto aspecifiche sono, d'altro canto, le doglianze formulate con il residuo motivo, afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, avrebbero dovuto essere concesse in ragione dell'atteggiamento collaborativo da lui serbato all'atto del controllo e della occasionalità della violazione contestata, profili già vagliati dai giudici di merito, che hanno giustificato la decisione rilevando come [OSCURATO:PERSONA] — peraltro gravato da plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici, e ritenuto soggetto socialmente pericoloso, tanto da meritare la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno — non abbia mostrato segno alcuno di resipiscenza e consapevole revisione critica del proprio spregiudicato comportamento, idoneo a rendere più difficoltosi i controlli della autorità di pubblica sicurezza e, per di più, pericoloso in ragione dell'omesso conseguimento dell'abilitazione alla guida; che la decisione impugnata è, dunque, supportata da un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 39243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris