CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 11477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7137/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 7 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELLA SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.4952/2019 depositata i l 05/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] attinta da avviso di accertamento n. TYS03Z400788/2013 emesso ai fini dell'ires, dell'irap e dell'iva, con cui la direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle entrate - in rettifica della dichiarazione presentata per l'anno 2006 - determinava un maggior reddito di impresa, un maggior valore della produzione netta e maggiori operazioni imponibili, con conseguente liquidazione di maggiori imposte oltre interessi e sanzioni. L'avviso faceva seguito a pvc redatto il 27 luglio 2012 da funzionari della medesima direzione provinciale, in ragione del quale, viste le ingenti somme versate dal socio [OSCURATO:PERSONA] Aldo sui conti della società a titolo di finanziamenti ed apporti di capitale, e considerato che esse apparivano ingiustificate alla luce dei redditi dal medesimo dichiarati, i versamenti, per la complessiva somma di euro 562.854,32, erano ritenuti in realtà riconducibili a ricavi non dichiarati, conseguiti nel 2006 dalla società nell'esercizio della sua attività di impresa. La società impugnava l'avviso e la CTP di Catania, con sentenza n. 2044/15/2016 depositata il 18 febbraio 2016, accoglieva in parte il ricorso, annullando l'avviso limitatamente alla ripresa riguardante l'irap, per la quale non opera il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti, e respingendolo nel resto. La società proponeva appello, respinto dalla CTR con la sentenza in epigrafe, con conseguente conferma dell'avviso, eccezion fatta che per la ripresa riguardante l'irap. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, cui resisteva l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente deve darsi atto che L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato telematicamente istanza, datata 13 gennaio 2023, volta a rappresentare l’intenzione della società, nella persona del liquidatore, di avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss. della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023). Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023”, termine poi prorogato fino al 10 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 19 d.l. n. 34 del 2023, “ ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione. P.Q.M. Sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 19