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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14218/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata si basava sulle non lineari e non coerenti dichiarazioni della persona offesa, malgrado quelle della stessa in sede di sommarie informazioni testimoniali nonché i fotogrammi acquisiti in fase di indagine contrastassero e smentissero palesemente la successiva ricostruzione della sua narrazione. 1.2 D difensore eccepisce inoltre la errata applicazione degli artt.62 bis e 133 cod.pen.; inoltre, lamenta la mancata concessione della scriminante ex art. 52 cod.pen. invocata nei motivi di appello, posto che dalle stesse dichiarazioni della offesa emergeva che la reazione violenta della stessa era stata consapevolmente posta in essere allorquando il ricorrente stava scappando e al solo fine di recuperare il cellulare, e quindi quando la condotta di sottrazione si era ormai esaurita. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riscontrate fedelmente dalle videoriprese in atti, che documentavano la sequenza dell'aggressione posta in essere dall'imputato 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, i profili relativi alla determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili per non essere stati proposti in appello; quello sulla invocata causa di giustificazione della legittima difesa, è stato trattato congruamente dalla Corte di appello nell'ultima pagina della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che "lo scopo finale perseguito dal reo è individuabile nell'appropriarsi della res sottratta ala vittima ed assicurarsi l'impunità del delitto di rapina, ma egli aveva accettato il verificarsi della lesione personale, quale conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta"; è quindi stata correttamente aplicata la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (vedi Sez. 1, Sentenza n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 272036 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano y-ez-4--(02_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata si basava sulle non lineari e non coerenti dichiarazioni della persona offesa, malgrado quelle della stessa in sede di sommarie informazioni testimoniali nonché i fotogrammi acquisiti in fase di indagine contrastassero e smentissero palesemente la successiva ricostruzione della sua narrazione. 1.2 D difensore eccepisce inoltre la errata applicazione degli artt.62 bis e 133 cod.pen.; inoltre, lamenta la mancata concessione della scriminante ex art. 52 cod.pen. invocata nei motivi di appello, posto che dalle stesse dichiarazioni della offesa emergeva che la reazione violenta della stessa era stata consapevolmente posta in essere allorquando il ricorrente stava scappando e al solo fine di recuperare il cellulare, e quindi quando la condotta di sottrazione si era ormai esaurita. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], riscontrate fedelmente dalle videoriprese in atti, che documentavano la sequenza dell'aggressione posta in essere dall'imputato 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, i profili relativi alla determinazione della pena ed alla concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili per non essere stati proposti in appello; quello sulla invocata causa di giustificazione della legittima difesa, è stato trattato congruamente dalla Corte di appello nell'ultima pagina della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che "lo scopo finale perseguito dal reo è individuabile nell'appropriarsi della res sottratta ala vittima ed assicurarsi l'impunità del delitto di rapina, ma egli aveva accettato il verificarsi della lesione personale, quale conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta"; è quindi stata correttamente aplicata la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (vedi Sez. 1, Sentenza n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 272036 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano y-ez-4--(02_
Sentenza Cassazione n. 14218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris