CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 31469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ollo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Quaranta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romavisti gli atti, i ricorsi, il motivo nuovo e il provvedimento impugnato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;sentite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato ai ricorsi e al motivo nuovo e ha insistito per l'accoglimentodegli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata deliberata l’8 aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] riesame di Roma, che, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto in partel’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma avversol’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del TribunaleRoma e ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRocco [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di falso a loro rispettivamente ascritti, lamisura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di cui all’art.289 cod. proc. pen. per la durata di mesi otto.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorsi avverso detta decisione, con il ministero del propriodifensore di fiducia, articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneagli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., e manifesta illogicità della motivazionedell’ordinanza impugnata, per quanto concerne il profilo attinente ai gravi indizidi colpevolezza.In particolare, i ricorrenti assumono che l’ordinanza impugnata si basasulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e su alcuni elementi che dovrebberoconfermare tali dichiarazioni, ma che risultano, di contro, errati o interpretatinon correttamente. Ad esempio, il video filmato da [OSCURATO:PERSONA], uno deglispettatori diretti della vicenda in esame, contrariamente a quanto argomentatonell’ordinanza impugnata, non poteva riprendere né una parte né tutta larotatoria teatro della vicenda in esame, per la semplice ragione che [OSCURATO:PERSONA] trovava al momento delle riprese nel suo appartamento e dal balcone del suoappartamento non poteva avere contezza di quanto avveniva sulla rotatoria.Ancora, il significato attribuito nell’ordinanza impugnata al termine «speronare»riportato nel verbale di arresto sembra ancorato a valutazioni soggettive ex post,che risultano in contrasto con quanto dichiarato dagli indagati − che sia in sededi interrogatorio, sia nella relazione di servizio, sia nella denunciaall’assicurazione hanno sempre fornito la stessa versione dei fatti e precisamentehanno parlato di un urto all’autovettura di servizio, con conseguenti danni lieviriportati dalla stessa −, non sono suffragate da alcun elemento di certezza esono per così dire sorde alle circostanze del caso concreto e soprattutto allacircostanza che tale urto avveniva a seguito di un inseguimento, lungo epericoloso, sicché era ben possibile che gli indagati avessero “a caldo” inteso lamanovra effettuata da [OSCURATO:PERSONA] come diretta a far uscire di stradal’automobile di servizio impegnata nell’inseguimento. Inoltre, per quantoconcerne la parziale ricostruzione dell’inseguimento, l’ordinanza impugnata rilevache nel verbale di arresto, da un lato, non si dia conto dell’intero inseguimento,in contrasto con il contenuto stesso del verbale di arresto in cui vengonodescritte numerose condotte sufficienti da sole, inequivocabilmente, a descrivereun tentativo di sottrarsi al controllo e, dall’altro, si evidenzi un volontariosperonamento, risultando così difficile comprendere quale sia stato il realeintento degli agenti operanti, vale a dire se aggravare o meno la posizione diThomas [OSCURATO:PERSONA]. Infine, l’ordinanza impugnata ritiene, sulla base dei videoprodotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di una relazione tecnica depositatasempre dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che vi siano stati due ulteriori contatti nonriportati nel verbale di arresto, quello tra l’autovettura di [OSCURATO:PERSONA] eun’altra automobile di servizio sopraggiunta e quello tra due autovetture diservizio presenti sui luoghi, ma questi video non sono e non possono esseredirimenti in quanto registrati da una distanza considerevole e mentre leautoradio avevano le sirene spiegate, sicché non era possibile né vedere né udireun contatto tra le autovetture.I ricorrenti aggiungono, per quanto concerne le ulteriori falsitàcontestategli, che l’incontro-scontro tra [OSCURATO:PERSONA] e gli agenti operantiall’interno dell’autovettura condotta dal primo, una volta fermata, è «unaquestione interpretativa in quanto può vedersi dal video», dal momento che nonvi sarebbero elementi per poter asserire con certezza la veridicità dell’una odell’altra versione; che le lesioni riportate al naso da [OSCURATO:PERSONA] benpotrebbero essere conseguenza di quanto avvenuto nel corso della fuga o diquanto accaduto durante l’aggressione agli agenti operanti; e che il tentativo daparte di [OSCURATO:PERSONA] di rimettere in moto la propria autovettura per riprenderela fuga riportato nel verbale di arresto costituisce una mera svista che originadalle concrete modalità con cui vengono preparati gli atti per le convalide diarresto e precisamente dalla concitazione del momento che può portare atravisare alcuni fatti o a riportarli in forma non corretta.2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, in relazioneagli artt. 274, lett. c), e 289 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanzaimpugnata, relativamente al requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione delreato.In particolare, il ricorrente sostiene che il Tribunale del riesame avrebbeancorato il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione a considerazioniastratte, prive di un riferimento concreto alla situazione personale e lavorativadegli indagati al momento della decisione, specie considerando che i fattirisalgono al 23 ottobre 2024 e, quindi, ad oltre un anno e sette mesi rispetto alladata di adozione dell’ordinanza impugnata e che gli indagati, dopo i fatti inesame, hanno continuato ad operare in modo del tutto irreprensibile, comerisulta dalle «schede di valutazione» delle caratteristiche personali relative alperiodo immediatamente precedente e successivo ai fatti.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato un motivo nuovo, sempre con il ministero del proprio difensoredi fiducia, con il quale denunciano nuovamente travisamento del contenuto deivideo della collisione, ribadendo che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere autore deivideo raffiguranti la rotatoria, travisamento dei danni riportati dall’automobilecondotta da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che quest’ultima avrebbe comunqueriportato la rottura del paraurti anteriore destro e omessa valutazione delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], comandante della I Squadra della I Sezione delNucleo Radiomobile del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, capo turno nella fasciaoraria 0-6 in data 23 ottobre 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati.2. Il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge, inrelazione agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., e manifesta illogicità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata, per quanto concerne il profilo attinente aigravi indizi di colpevolezza − è versato in fatto.Va ricordato che, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non èconsentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori alfine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito,chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativodella decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato — per espressa volontà dellegislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo suivari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezzadelle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, inquest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti internidel giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativarispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 235507). In quest'ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pura seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n.39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).Ciò premesso, va osservato che l’ordinanza impugnata ha datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale del riesame aritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di falsoideologico contestatigli.In particolare, il Tribunale del riesame, con percorso argomentativoimmune da vizi di ordine logico o giuridico nonché aderente alle risultanzeinvestigative raccolte, in primo luogo, ha evidenziato che i falsi ideologici ascrittiagli indagati avevano riguardato il verbale di arresto di [OSCURATO:PERSONA] redattoda tutti gli indagati, la relazione di servizio inerente al servizio stradale avvenutoil 23 ottobre 2024 alle ore 1.10 in Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA], redatta daLuigi [OSCURATO:PERSONA] e la denuncia di incidente stradale a firma di [OSCURATO:PERSONA] ederano consistiti, con specifico riguardo al verbale di arresto, nell’indicarefalsamente che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva speronato, alla guida dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA], l’autoradio [OSCURATO:PERSONA] targata CCEE987 «nelchiaro tentativo di farla uscire fuori strada», con conseguenti danniriportati da quest’ultima nella parte posteriore sinistra;- [OSCURATO:PERSONA], all’interno della sua autovettura, aveva colpito gli agentioperanti;- [OSCURATO:PERSONA], una volta fermato, aveva tentato di rimettere in moto lapropria autovettura per riprendere la fuga;- [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato lesioni al naso «probabilmente durante lafuga e le varie accelerazioni e frenate o durante le fasi dell’aggressioneagli operanti».Per quanto concerne, invece, la relazione di servizio e la denuncia di incidentestradale la falsità era circoscritta all’aver dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] avevasperonato, alla guida dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], l’automobile diservizio [OSCURATO:PERSONA] targata CCEE987.Il Tribunale del riesame, in secondo luogo, ha analizzato i singoli elementiprobatori a sostegno di ciascuna ipotesi di falsità, ha contestato punto per puntola valutazione di segno contrario degli stessi compiuta dal Giudice per le indaginipreliminari nell’ordinanza di rigetto e ha ritenuto, ad esempio, per quantoconcerne il presunto speronamento, che erano stati gli stessi indagati adaffermare che non si era trattato di uno speronamento, finalizzato a farfuoriuscire l’autovettura di servizio dalla sede stradale, indicando, ad ulterioreconferma dell’illiceità della condotta degli agenti operanti nella redazione delverbale di arresto, le omissioni presenti nello stesso − come la mancataricostruzione dell’interno inseguimento − e l’entità dei danni − che erano statilievi ed incompatibili con uno speronamento −. Il Tribunale del riesame haritenuto, altresì, relativamente ai presunti colpi rivolti da [OSCURATO:PERSONA] agliagenti operanti, che la visione dei video restituiva una ricostruzione di talemomento terminale dell’inseguimento del tutto diversa da quella fotografata nelverbale di arresto e precisamente da tale visione non risultava affatto cheThomas [OSCURATO:PERSONA], seduto al posto di guida, avesse sferrato un pugno al volto diAntonio [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in piedi accanto allo sportello, ma risultava dicontro che gli indagati avessero esercitato una violenza del tutto spropositata,gratuita e non necessaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né finalizzata adestrarlo dall’autovettura, dal momento che quest’ultimo era fermo e non ponevain essere alcuna reazione; tale ultima ricostruzione, del resto, si leggenell’ordinanza impugnata, trovava conferma nelle lesioni riportate da ThomasOliveri e documentate dal referto medico, laddove gli agenti operanti nonrisultavano aver riportato alcuna lesione né depositato alcun referto. [OSCURATO:PERSONA] riesame ha ritenuto, inoltre, con riguardo al presunto tentativo di rimettere inmoto l’autovettura, che erano gli stessi indagati ad ammettere, al contrario diquanto falsamente attestato nel verbale di arresto, che [OSCURATO:PERSONA], una voltafermato, non tentava in alcun modo di rimettere in moto la propria autovetturaper riprendere la fuga. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, infine, per quantoconcerne l’origine delle lesioni al naso riportate da [OSCURATO:PERSONA], che anche intale parte il verbale di arresto era ideologicamente falso, perché altrimentisarebbe difficilmente spiegabile la forma dubitativa adoperata e perché gliindagati avevano la necessità di giustificare le lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] solo con un inseguimento contraddistinto da una condotta di guidaestremamente pericolosa del fuggitivo, in conseguenza della quale avrebbeverosimilmente riportato dei danni.Ne discende, alla luce di tale “robusta” ordinanza, l’inconferenza dellededuzioni difensive, le quali si limitano a contestare il valore dimostrativoassegnato ai vari elementi, senza però riuscire a individuare profili di manifestaillogicità o carenze argomentative nella motivazione contestata.Ciò vale anche per le deduzioni difensive contenute nel motivo nuovo, conle quali si denuncia un travisamento della prova, attraverso il quale si mirapiuttosto ad ottenere, da parte di questa Corte, un’inammissibile rivalutazioneprobatoria. Il dedotto travisamento del contenuto dei video della collisione e deidanni riportati dall’automobile condotta da [OSCURATO:PERSONA], nonché l’omessavalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mirano, infatti, a porre inrisalto aspetti di tali elementi di prova e di tali dichiarazioni asseritamente nonvalutati o erroneamente apprezzati dalla Corte territoriale, ma come appare deltutto evidente si è al di fuori dell'ambito concettuale del travisamento della provadi cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il travisamento della prova,quale vizio deducibile in cassazione, ricorre, infatti, quando in sentenza è datoper certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie ovveroquando si nega la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti al processo;non è ravvisabile, invece, alcun travisamento nella valutazione delle proveoperata dal giudice di merito, che si traduca in una motivata ricostruzione dellevicende processualmente rilevanti: non si ha, cioè, travisamento quando ilgiudice di merito - interpretando le emergenze processuali - accetti comecorrispondente a verità l'una invece che l'altra descrizione del fatto tra quelleprospettate, senza incorrere in vizi logici nell'esporre le ragioni della scelta (Sez.6, n. 6869 del 03/05/1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 194598).E ancora, il travisamento della prova è il vizio costituito dall'avere il giudice dimerito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il testeindicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmentediverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la personaha indicato Tizio e non Caio) e in detti termini di palese ed incontrovertibiledifformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova equelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto è ravvisabile in sededi legittimità, ma nulla di tutto ciò ha a che fare con una propugnataricostruzione degli eventi in modo diverso rispetto a quella operata dal giudice dimerito (Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, P.G. in proc. Bonazzi, Rv. 228844).3. Il secondo motivo ricorso relativo alla sussistenza delle esigenzecautelari attuali è infondato.È opportuno precisare che il Collegio accede alla giurisprudenza di questaCorte secondo cui il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto ⎯ fondato cioè suelementi reali e non ipotetici ⎯ ma anche attuale, nel senso che possa formularsiuna prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibileanche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sueconcrete condizioni di vita ovvero di quelle "esterne" all'accusato, ricavabili dadati ambientali o di contesto, che possano attivarne la latente pericolosità,favorendo la recidiva. Tale orientamento non reputa che la valutazioneprognostica si estenda alla previsione di una «specifica occasione» perdelinquere, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv 282891-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 – 01; Sez.2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 – 01; Sez. 2, n.53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 – 01; Sez. 4, n. 47837 del04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01).Nell’ambito di questo filone, si è altresì precisato (Sez. 2, n. 53645 cit.)che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo direcidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur nonimminente.Ciò premesso, facendo corretta applicazione di tali principi, la decisioneimpugnata ha spiegato, esaustivamente e correttamente, senza incorrere inalcuna illogicità, le ragioni per le quali sussistano le esigenze cautelari.In particolare, il giudice del gravame cautelare ha ravvisato la sussistenzadi un concreto, oltre che attuale, pericolo di reiterazione − facendo proprie leconsiderazioni del Pubblico Ministero sul punto −, desumibile dalle modalità edalle circostanze del fatto, che sono gravi e denotano un notevole allarmesociale, in quanto si tratta di condotte di pubblici ufficiali in servizio su strada perla prevenzione e la repressione di condotte illecite che hanno contravvenuto alprincipio fondamente di rispetto delle regole che devono informare il loro operatoponendo in essere condotte devianti rispetto ai compiti d’istituto, e dallapersonalità negativa dei ricorrenti, i quali hanno abusato delle loro funzionidimostrandosi del tutto incapaci di reprimere i propri impulsi violenti solo perchéThomas [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato all’alt intimatogli, non hanno esitato, percoprire la loro condotta violenta, a redigere falsi atti pubblici attestando fatti maiverificatisi e, in sede di interrogatorio, non hanno manifestato alcuno spunto,neppure dubitativo, di resipiscenza, laddove hanno tentato di ridimensionare lagravità delle loro condotte, prima, riferendo dell’esistenza di una presunta prassisecondo cui nella verbalizzazione delle attività di polizia giudiziaria «non c’èl’usanza di narrare dall’inizio alla fine cosa è successo perché poi diventerebbetroppo lungo e ovviamente chi c’è dall’altra parte non capirebbe» e, poi,parlando di una differenza tra violenza e impiego legittimo della forza, a fronte diun’aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], spropositata e ingiustificata.L'ordinanza impugnata non ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd.«tempo silente» ai fini della concretezza e dell’attualità del pericolo direiterazione di reati dello stesso genere, dal momento che, da un lato, i fattivalutati risalgono all’ottobre 2024, e, quindi, a un’epoca non lontana rispetto aquella attuale, e sono stati ritenuti gravi e, dall’altro lato, la personalità degliindagati è stata valutata non tranquillizzante, per la pervicacia criminaledimostrata, l’insussistenza di elementi che depongano nel senso di un effettivomutamento della condotta di vita e anzi la sussistenza di elemento di segnodecisamente contrario, atteso che si tratta di fatti commessi nell’esercizio difunzioni che gli indagati a tutt’oggi svolgono, elementi, tutti, che,complessivamente considerati, danno conto della continuità del periculumlibertatis nella sua dimensione temporale.Tali elementi, ritenuti dirimenti dai giudici di merito, sono stati valorizzati,con motivazione immune da censure e sono stati posti a fondamentodell’affermata inaffidabilità degli indagati.A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica e inlinea con i principi di diritto summenzionati, le argomentazioni difensive risultanofondate su una differente comparazione dei significati dimostrativi da assegnareagli elementi già valutati dal Tribunale finalizzata a pervenire a una diversa e piùfavorevole prognosi in tema di pericula libertatis.In particolare, la parte insiste nella richiesta di insussistenza di esigenzecautelari attuali, affermando che mancherebbe, in punto di valutazione delquadro cautelare, un concreto riferimento alla situazione personale e lavorativadegli indagati al momento della decisione, specie considerando che i fattirisalgono al 23 ottobre 2024 e, quindi, a oltre un anno e sette mesi rispetto alladata di adozione dell’ordinanza impugnata e che gli indagati, dopo i fatti qui inesame, hanno continuato ad operare in modo del tutto irreprensibile, comerisulta dalle «schede di valutazione» delle caratteristiche personali relative alperiodo immediatamente precedente e successivo ai fatti.Il ricorso, in definitiva, oppone al ragionamento del Tribunale unoalternativo, in cui elementi dal Tribunale ritenuti recessivi assumono preminenza,senza però l’individuazione delle specifiche carenze argomentative necessarie perl’integrare il vizio di legittimità denunciato.4. I ricorsi devono, quindi, essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]