CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22517/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Radulescu [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta diconvalida dell’arresto di BULEARCA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],indagati per tentato furto aggravato ex artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7cod.pen.Gli indagati sono stati sorpresi dall’addetto alla sicurezza mentreoltrepassavano le barriere antitaccheggio di un esercizio commerciale,occultando due tablet all’interno di una busta schermata con fogli di alluminio,idonea ad eludere i sistemi antitaccheggio. L’addetto alla sicurezza li ha fermatiimmediatamente dopo il superamento delle barriere, rinvenendo la refurtivaancora munita di dispositivi antitaccheggio, e li ha trattenuti sino all’arrivo delleforze dell’ordine. La merce, non danneggiata, è stata successivamenterestituita all’esercizio commerciale, mentre la busta schermata è statasequestrata quale corpo del reato. Il Tribunale di Milano non ha convalidatol’arresto ritenendo insussistente la flagranza, sul presupposto che la mercefosse già stata restituita prima dell’arrivo della polizia.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha propostoricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.2.1.Con unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 381e 382 cod.proc.pen., evidenziando come dagli atti non emerga alcun dato dacui desumere che la refurtiva fosse già stata restituita prima dell’interventodelle forze di polizia.Deduce che è configurabile una continuità dell’azione in quanto l’arresto èstato operato dal privato immediatamente dopo il fatto, senza perdita dicontatto visivo, e con immediata consegna degli indagati alla polizia; che lanozione di quasi flagranza non richiede la diretta percezione del fatto da partedella p.g., né che sussista identità tra inseguitore e soggetto che procedeall’arresto, essendo sufficiente un inseguimento immediato e ininterrotto; che,peraltro, il giudice di merito, ai fini della ricostruzione della personalità degliimputati, avrebbe omesso di valutare il rinvenimento, nel veicolo di uno degliindagati, di ulteriore merce di probabile provenienza furtiva.3.Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere accolto.1. Secondo i principi dettati da questa Corte in tema di arresto in flagranzao quasi flagranza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificarel'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod.proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimantil'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sullabase di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza (o aquello di "quasi flagranza”) ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagliartt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deveriguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari - valutazione questariservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive - né l'apprezzamentosulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez.6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 15427 del31/1/2023, Bezzari, Rv. 284596).1.1.Ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., lo stato di flagranza coincide conla situazione di chi viene colto nell'atto di commettere il reato; la situazione di"quasi flagranza" sussiste, invece, quando, subito dopo il reato, il possibileautore sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altrepersone oppure sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli hacommesso il reato immediatamente prima. L'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" è,quindi, configurata in caso di inseguimento diretto dell'indagato subito dopo ilverificarsi del reato- non postulandosi la coincidenza del soggetto inseguitorecon quello che procede all'arresto ( Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski,Rv. 279023, in una fattispecie in cui il dipendente di un negozio, dopo averassistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo divista, fino all'arrivo della polizia)- oppure in caso di "sorpresa" dell'indiziato"con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reatoimmediatamente prima" e non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento- che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato,essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del lorocollegamento inequivocabile con l'indiziato (per tale seconda ipotesi, Sez. 4, n.53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683, in cui la Corte ha ritenuto chelegittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reatidi omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che,sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattroore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intrisodi sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per lelesioni riportate; si veda anche Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 2019,Avorgna, Rv. 274909, nonché Sez. 4, n. 38404 del 19/6/2019, Rencricca, Rv.277287).1.2. Le Sezioni Unite, inoltre, risolvendo un contrasto sorto nellagiurisprudenza di legittimità, hanno chiarito il confine concettuale della nozionedi "quasi flagranza" ritenendo illegittimo l'arresto in flagranza operato dallapolizia giudiziaria sulla base delle mere informazioni fornite dalla vittima o daterzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste lacondizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonomapercezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del lorocollegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015,dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591: nella specie l'arresto era stato eseguito sullabase delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalitàdell'aggressore).2. Nella fattispecie in esame, appare corretta la prospettazione fattapropria dal ricorrente ricorrendo una situazione di "quasi flagranza" risultandol'inseguimento dell'indagato attuato, da parte dell’addetto alla vigilanzadipendente dell’esercizio commerciale in cui si è verificata la sottrazione, subitodopo la commissione del reato ed il trattenimento eseguito fino all’arrivo dellapolizia giudiziaria che ha direttamente osservato l'attività di inseguimentoandata a buon fine da parte del privato sorprendendo, inoltre, i soggetti agenticon “cose o tracce” inequivocabilmente riconducibili all’attività delittuosacommessa qualche istante prima.2.1.Dal verbale d'arresto risulta, invero, che i due tablet erano statisottoposti a sequestro e poi restituiti; in ogni caso anche la percezione dellabusta manomessa da parte degli agenti equivale alla percezione di una tracciadel reato. Non si è trattato di un arresto effettuato sulla base di informazione diterzi, ma di un arresto compiuto da parte della polizia giudiziaria attivatasi«nell'immediatezza» e che ha percepito le tracce della commissione,sequestrando la busta schermata utilizzata per commettere il tentato furto ed idue tablet, contestualmente restituiti al personale dipendente per l’immediatarimessa in vendita.2.2. L’ordinanza impugnata secondo cui non sussisterebbero i presuppostiper una convalida dell’arresto in quanto la merce sottratta era già restituita alvigilante nel momento in cui gli agenti di polizia sono arrivati nell'eserciziocommerciale, non tiene conto del contenuto del verbale di arresto ed è fondatasu una lettura parcellizzata degli elementi indicati negli atti di polizia giudiziariapresentati a corredo della richiesta di convalida.3.Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, inquanto attinente ad una fase processuale ormai esaurita, annullata senzarinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto gli arresti sonostati legittimamente eseguiti.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]