CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Brindisi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 13/11/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentata estorsione, condannandola alla pena di anni tre, mesi quattro c'Oev\. di reclusione ed euro 800,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo; 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione in luogo dì quello dì esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. Il difensore sostiene che la richiesta di restituzione dell'acconto versato alla vittima per cure odontoiatriche aveva fatto seguito al palesarsi di problemi che avevano richiesto un nuovo intervento del professionista e al convincimento della Stasi che l'intervento originariamente concordato non era stato eseguito a regola d'arte. Le minacce, formulate anche attraverso gli inconsapevoli correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano come presupposto il presunto inadempimento della p.o., evidenza che avrebbe dovuto indurre alla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo alla mancata disamina dell'elemento soggettivo ai fini dell'invocata riqualificazione del delitto contestato in quello di ragion fattasi. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha rassegnato una motivazione solo apparente sulla questione del dolo, che rappresenta lo snodo centrale per differenziare l'estorsione dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, i giudici d'appello non hanno chiarito quali siano le circostanze che denotano la finalità estorsiva, limitandosi ad argomentare sull'infondatezza della pretesa restitutoria; 2.3 la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui reputa che la condotta dell'imputata configuri il delitto di tentata estorsione nel contempo ritenendo siffatta statuizione compatibile con l'assoluzione degli esecutori materiali in quanto inconsapevoli delle ragioni che muovevano la mandante. Il difensore deduce che l'assoluzione dei coimputati, autori materiali della minaccia in danno della p.o., è stata pronunziata sull'assunto che gli stessi fossero inconsapevoli del fine perseguito dalla Stasi, applicando un parametro di valutazione proprio dell'art. 393 cod.pen. mentre ai fini dell'integrazione del concorso nell'estorsione sarebbe stata sufficiente la prestazione di un contributo causale all'esecuzione del reato. Pertanto, i giudici di merito, secondo la ricorrente, sono incorsi in contraddittorietà valutando secondo canoni ermeneutici difformi le condotte dei compartecipi; 2.4 la violazione di legge e l'illegalità della pena in ordine alla mancata applicazione dell'art. 56 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha rigettato la doglianza relativa alla mancata applicazione della diminuente del tentativo, non essendo stata la questione devoluta con i motivi d'appello, senza considerare che per effetto della denunziata omissione la pena inflitta deve ritenersi illegale e quindi officiosamente rilevabile anche in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi tre motivi di ricorso che censurano sotto aspetti complementari la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen. possono essere unitariamente delibati ed attingono esiti di manifesta infondatezza. Già il primo giudice (pag. 4-5) aveva "escluso che la Stasi abbia semplicemente rivendicato la restituzione dell'anticipo versato al dentista perché insoddisfatta della prestazione" in quanto l'imputata a seguito dell'intervento effettuato l'11 settembre 2019 non aveva avanzato riserva alcuna sulle prestazioni del professionista né lo aveva fatto in occasione del successivo accesso allo studio del 3 febbraio 2020 quando, alla richiesta di saldare l'onorario, la Stasi aveva alluso all'intervento dei "fasanesi" e in particolare di tale "Giacomino da Ostuni" che avrebbe dovuto convincere la vittima a rinunziare alle competenze dovutegli. Il successivo coinvolgimento dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati non dalla Stasi ma da un non meglio individuato "amico" del [OSCURATO:PERSONA], di esigere dalla p.o. la restituzione dell'acconto versato dall'imputata, è stato ritenuto idoneo dal primo giudice a coartare la volontà del dott. [OSCURATO:PERSONA] che, al rifiuto dei suoi interlocutori di identificarsi, non esitava a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Il percorso argomentativo del primo giudice, condiviso dalla Corte territoriale, dà conto della sussistenza della condotta strumentale propria del delitto di estorsione e della piena integrazione del coefficiente doloso da parte della ricorrente mentre con riferimento agli autori materiali il Gup ha ritenuto carente la prova dell'elemento psicologico, non emergendo dagli atti la consapevolezza e condivisione del fine illecito perseguito dalla mandante. La valutazione dei giudici di merito è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 03; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv.263089-01). Appare, pertanto, insussistente la dedotta contraddittorietà motivazionale in quanto l'assoluzione dei computati della Stasi è conseguita al rilevato deficit probatorio in punto di dolo estorsivo, avendo gli autori materiali denotato nel corso dell'azione delittuosa di non conoscere l'imputata e di non avere sicura consapevolezza delle ragioni sottese alla richiesta restitutoria formulata all'odontoiatra. 1.1 Quanto alla prevenuta, i giudici di merito hanno tratto dalla coordinata valutazione degli episodi occorsi il 3 e 25 febbraio 2019 il motivato convincimento che la Stasi avesse 3 91A, incaricato un terzo non identificato, che a sua volta aveva delegato l'incombente agli autori materiali della minaccia, affinché intervenisse sull'odontoiatra per indurlo a rinunciare alle ragioni di credito nei suoi confronti e a restituire l'acconto già versato, pretesa che, contrariamente a quanto assume la difesa, risulta del tutto scollegata da contestazioni, anche informali, in ordine all'adeguatezza delle prestazioni effettuate e quindi insuscettibile di essere ricompresa nell'alveo del delitto di ragion fattasi. 2. Il conclusivo motivo che denunzia l'illegalità della pena per omesso computo della diminuente ex art. 56 cod.pen. è destituito di pregio. Premesso che non vi è alcun elemento che deponga in termini concludenti per la mancata decurtazione per il tentativo, stante la piena legittimità del metodo sintetico dì calcolo evidentemente adottato dal primo giudice, deve escludersi che nella specie si verta in ipotesi di pena illegale, tale essendo -per costante giurisprudenza di questa Corte- esclusivamente quella di specie diversa o esorbitante i limiti legali. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748 - 01; n. 14320 del 23/02/2022, Perone, Rv. 282979 - 01; sulla preclusione alla rilevazione officiosa di pena illegittima ma non illegale anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dìchìarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am