Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 20210/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento delle altre censure) e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Chieti, nell'interesse della parte civile, il comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede deposita conclusioni scritte, delle quali chiede l'accoglimento, e nota spece; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorsc; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, rideterminando solo la pena, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente tecnico dell'«[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].» di gestione, per quanto rileva nella specie, di un serbatoio di acqua potabile servente la popolazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PE), con riferimento al delitto di cui agli artt. 440 e 452 cod. pen.

Trattasi in particolare di cooperazione colposa nell'aver reso, per la mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza volte a gestire guasti dei venturimetri, concretamente pericolose le acque potabili di cui al citato serbatoio a causa dello sversamento in esse di mercurio cagionato dalla rottura del relativo venturimetro (con livello di mercurio, riscontrato all'esito dell'accertamento del 9 aprile 2015, di oltre dieci volte superiore rispetto al valore limite).

Ne è conseguita anche la conferma delle statuizioni civili e, in particolare, della condanna al risarcimento dei danni subiti dal citato comune costituitosi parte civile (quantificati in euro 10..000,00).

2. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione quanto al ritenuto accertamento dell'elemento oggettivo costituito dall'evento della fattispecie contestata, il pericolo concreto per la salute pubblica.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe sostanzialmente finito per considerare il reato in oggetto quale fattispecie di pericolo presunto, così facendo erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso 1'11 giugno 2015 dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità circa l'inquinamento da mercurio, rilasciato, su richiesta dall'ASL e in un momento successivo all'accertamento dei fatti del 9 aprile 2015, ancorché evidenziante una «non significatività di rischio per la popolazione interessata dal consumo dell'acqua».

Con il secondo motivo, infine, sostanzialmente si sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione che, a detta del ricorrente, si sarebbe realizzata (già considerate le intervenute sospensioni) il 12 luglio 2023, quindi successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza (pronunciata all'udienza del 22 giugno 2023), dovendosi considerare quale dies a quo del relativo termine il 30 agosto 2014, momento dal quale sarebbe stata accertata l'assenza di controlli dell'impianto.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La censura deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel considerare la fattispecie in oggetto sostanzialmente quale reato di pericolo presunto, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità circa l'inquinamento da mercurio in esame, è inammissibili per il mancato sostanziale confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

3. I giudici di merito, difatti, in termini di c.d.

«doppia conforme», sono lungi dall'accedere a una concezione della fattispecie in termini di reato di pericolo presunto e dal non considerare il parere di cui innanzi, relegandolo a mero dato ex post.

Dopo aver accertato il concreto pericolo per l'incolumità pubblica, in ragione di uno sversamento di mercurio, per un valore superiore di oltre dieci volte il limite consentito, all'interno di un serbatoio d'acqua potabile servente un comune di circa 500-600 abitanti, i giudici di merito hanno difatti evidenziato che il parere reso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità 1'11 giugno 2015 (letteralmente riportato, nella parte di rilievo, nella sentenza impugnata nella parte di rilievo), reso dopo l'accertamento del superamento dei valori e all'esito delle «misure di risposta» adottate, ha escluso un significativo rischio per la popolazione interessata in ragione proprio delle dette misure di risposta poste in essere in seguito all'accertamento del già intervenuto superamento dei valori soglia, tanto da non ravvisare la «necessità di ulteriori azioni», sostanzialmente con conseguente possibilità di riutilizzo del serbatoio in oggetto.

Il 15 aprile 2015, a seguito dei risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati (il precedente 9 aprile) in sede di controllo occasionale, rilevato il detto superamento dei valori limite di mercurio di oltre dieci volte, sempre per quanto posto a fondamento dell'accertamento del concreto pericolo dalla motivazione della sentenza impugnata anche laddove ripercorre la (e fa riferimento alla) ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, è stato disposto il non utilizzo per uso umano delle acque contaminate fino all'accertamento del rientro dei valori di mercurio entro i limiti massimi.

Ripristino che, previa immediata attivazione per la bonifica dei serbatoi e delle condutture, è durato mesi, durante i quali è stato accertato (all'esito di un campionamento del 17 aprile 2015) il persistente superamento (nella specie, del quintuplo) dei valori limite anche con riferimento ad acqua presente in condutture serventi una fontana pubblica ubicata nel centro urbano, si è realizzato solo previa immediata attivazione per la bonifica dei serbatoi e delle condutture.

All'esito delle «misure di risposta» adottate per arginare il realizzatosi pericolo concreto per l'incolumità pubblica, concludono sul punto i giudici di merito con apparato motivazionale coerente e non manifestamente illogico (con il quale non si confronta il ricorrente), 1'11 giugno 2015, è stato reso parere dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità che ha escluso la «necessità di ulteriori azioni», con conseguente possibilità di riutilizzo del serbatoio in oggetto.

4. Il mancato instaurarsi del rapporto processuale, in ragione dell'inammissibilità del motivo di ricorso di cui innanzi, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato successiva alla delibazione (avvenuta il 22 giugno 2023) della sentenza impugnata (ancorché sollecitata dalla difesa dell'imputato prospettando il decorso del relativo termine, considerate le sospensioni, in data 12 luglio 2023 - come emerge dal ricorso - ovvero in data 26 febbraio 2024 - come sostenuto in sede di discussione orale -).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in . favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000), nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, il comune di Roccannorice, che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremila oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento delle altre censure) e conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Chieti, nell'interesse della parte civile, il comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede deposita conclusioni scritte, delle quali chiede l'accoglimento, e nota spece; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, in difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorsc; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia indicata in epigrafe, rideterminando solo la pena, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente tecnico dell'«[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].» di gestione, per quanto rileva nella specie, di un serbatoio di acqua potabile servente la popolazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PE), con riferimento al delitto di cui agli artt. 440 e 452 cod. pen. Trattasi in particolare di cooperazione colposa nell'aver reso, per la mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza volte a gestire guasti dei venturimetri, concretamente pericolose le acque potabili di cui al citato serbatoio a causa dello sversamento in esse di mercurio cagionato dalla rottura del relativo venturimetro (con livello di mercurio, riscontrato all'esito dell'accertamento del 9 aprile 2015, di oltre dieci volte superiore rispetto al valore limite). Ne è conseguita anche la conferma delle statuizioni civili e, in particolare, della condanna al risarcimento dei danni subiti dal citato comune costituitosi parte civile (quantificati in euro 10..000,00). 2. Avverso la sentenza d'appello, nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione quanto al ritenuto accertamento dell'elemento oggettivo costituito dall'evento della fattispecie contestata, il pericolo concreto per la salute pubblica. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe sostanzialmente finito per considerare il reato in oggetto quale fattispecie di pericolo presunto, così facendo erronea applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso 1'11 giugno 2015 dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità circa l'inquinamento da mercurio, rilasciato, su richiesta dall'ASL e in un momento successivo all'accertamento dei fatti del 9 aprile 2015, ancorché evidenziante una «non significatività di rischio per la popolazione interessata dal consumo dell'acqua». Con il secondo motivo, infine, sostanzialmente si sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione che, a detta del ricorrente, si sarebbe realizzata (già considerate le intervenute sospensioni) il 12 luglio 2023, quindi successivamente al deposito delle motivazioni della sentenza (pronunciata all'udienza del 22 giugno 2023), dovendosi considerare quale dies a quo del relativo termine il 30 agosto 2014, momento dal quale sarebbe stata accertata l'assenza di controlli dell'impianto. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel considerare la fattispecie in oggetto sostanzialmente quale reato di pericolo presunto, avendo ritenuto un ex post quanto emergente dal parere reso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità circa l'inquinamento da mercurio in esame, è inammissibili per il mancato sostanziale confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 3. I giudici di merito, difatti, in termini di c.d. «doppia conforme», sono lungi dall'accedere a una concezione della fattispecie in termini di reato di pericolo presunto e dal non considerare il parere di cui innanzi, relegandolo a mero dato ex post. Dopo aver accertato il concreto pericolo per l'incolumità pubblica, in ragione di uno sversamento di mercurio, per un valore superiore di oltre dieci volte il limite consentito, all'interno di un serbatoio d'acqua potabile servente un comune di circa 500-600 abitanti, i giudici di merito hanno difatti evidenziato che il parere reso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità 1'11 giugno 2015 (letteralmente riportato, nella parte di rilievo, nella sentenza impugnata nella parte di rilievo), reso dopo l'accertamento del superamento dei valori e all'esito delle «misure di risposta» adottate, ha escluso un significativo rischio per la popolazione interessata in ragione proprio delle dette misure di risposta poste in essere in seguito all'accertamento del già intervenuto superamento dei valori soglia, tanto da non ravvisare la «necessità di ulteriori azioni», sostanzialmente con conseguente possibilità di riutilizzo del serbatoio in oggetto. Il 15 aprile 2015, a seguito dei risultati delle analisi sui campioni di acqua prelevati (il precedente 9 aprile) in sede di controllo occasionale, rilevato il detto superamento dei valori limite di mercurio di oltre dieci volte, sempre per quanto posto a fondamento dell'accertamento del concreto pericolo dalla motivazione della sentenza impugnata anche laddove ripercorre la (e fa riferimento alla) ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, è stato disposto il non utilizzo per uso umano delle acque contaminate fino all'accertamento del rientro dei valori di mercurio entro i limiti massimi. Ripristino che, previa immediata attivazione per la bonifica dei serbatoi e delle condutture, è durato mesi, durante i quali è stato accertato (all'esito di un campionamento del 17 aprile 2015) il persistente superamento (nella specie, del quintuplo) dei valori limite anche con riferimento ad acqua presente in condutture serventi una fontana pubblica ubicata nel centro urbano, si è realizzato solo previa immediata attivazione per la bonifica dei serbatoi e delle condutture. All'esito delle «misure di risposta» adottate per arginare il realizzatosi pericolo concreto per l'incolumità pubblica, concludono sul punto i giudici di merito con apparato motivazionale coerente e non manifestamente illogico (con il quale non si confronta il ricorrente), 1'11 giugno 2015, è stato reso parere dall'[OSCURATO:PERSONA] di Sanità che ha escluso la «necessità di ulteriori azioni», con conseguente possibilità di riutilizzo del serbatoio in oggetto. 4. Il mancato instaurarsi del rapporto processuale, in ragione dell'inammissibilità del motivo di ricorso di cui innanzi, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato successiva alla delibazione (avvenuta il 22 giugno 2023) della sentenza impugnata (ancorché sollecitata dalla difesa dell'imputato prospettando il decorso del relativo termine, considerate le sospensioni, in data 12 luglio 2023 - come emerge dal ricorso - ovvero in data 26 febbraio 2024 - come sostenuto in sede di discussione orale -). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in . favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186 del 2000), nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, il comune di Roccannorice, che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dalla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremila oltre
Sentenza Cassazione n. 20210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris