CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delLazio il 23 settembre 2020, n. 2683/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il “[OSCURATO:PERSONA] E SALUTE - [OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 23 settembre 2020, n. 2683/07/2020, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento perIRES, IRAP ed IVA relative agli anni dal 2010 al 2015, con la liquidazione di maggiori imposte per un totale di € 52.000,00, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, sulla base di p.v.c. redatto dalla polizia tributaria il 15 aprile 2016, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesimanei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il 27 settembre 2019 n. 2808/05/2019 , con co ndanna alla rifusione d e lle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha pronunziato l’ absolutio ab instantia per la genericità dei motivi di gravame, essendo essi meramente riproduttivi delle ragioni dedotte in prime cure per l’impugnazione dell’atto impositivo; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia «violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia di agevolazioni fiscali per le a.s.d. ai sensi della legge 398/1991», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado –sulla falsariga del giudice di primo grado – che «nel caso di specie non è in discussione la sussistenza sotto un profilo formale dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quanto l’osservanza sotto un profilo sostanziale degli stessi», desumendo dagli elementi fattuali il «carattere sostanzialmente commerciale»dell’ente contribuente; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata «per assenza e illogicità della motivazione», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello con motivazione carente o apparente in relazione all’affermazione del «carattere sostanzialmente commerciale» dell’ente contribuente; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado della documentazione prodotta dall’ente contribuente per dimostrare la carenza di finalità lucrativa; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1 dopo aver preliminarmente rilevato che: «L’appello è inammissibile per genericità dei motivi, meramente riproduttivi di quelli di primo grado e motivatamente disattesi nella sentenza impugnata, senza che abbiano trovato specifica confutazione in questo grado», la sentenza impugnata si è diffusamente soffermata nell’esame del merito (con ampi richiami per relationem alle argomentazioni della decisione di prime cure), motivando nel senso che: «L’appellante ha richiamato le norme statutarie e le convocazioni alle assemblee che soddisfano i requisiti formali dell’associazione senza fine di lucro. Ma testualmente il giudice di primo grado aveva osservato che “nel caso di specie non è in discussione la sussistenza sotto un profilo formale dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quanto l’osservanza sotto un profilo sostanziale degli stessi”. E sotto questo profilo sostanziale aveva dedotto, con apprezzamento che questo giudice condivide in pieno, dagli elementi fattuali, sopra riportati, il carattere sostanzialmente commerciale del Centro. Il quale, allora come ora, a parte una vaga accusa di genericità dei suddetti elementi, non fornito elementi, si ripete fattuali, contrastanti, assumendo che la prova sarebbe onere dell’Amministrazione. Anche su questo punto, egli non confuta specificamente il diverso avviso – che questo giudice non può che condividere –della CTP, secondo cui la giurisprudenza ha precisato che in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto da dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI (...). Né possono bastare la regolare approvazione del bilancio (...) o l’inserzione nell’atto costitutivo o nello statuto di clausole riguardanti la vita associativa, essendo necessario che “le associazioni interessate si conformino” ad esse (...)»; 2.2 ora, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l’esame dei motivi di appello, nonostante il preliminare rilievo dell’inammissibilità per difetto di specificità, non onera la parte soccombente, per carenza di interesse, ad impugnare la decisione di secondo grado (ad abundantiam) anche per il merito della controversia, della cui cognizione il giudice di appello si era ormai spogliato con l’absolutio ab instantia (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 4 gennaio 2017, n. 101; Cass., Sez. 6^-1, 21 giugno 2018, n. 16410; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5640; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14149; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28975; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8726; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2023, n. 17929);2.3 per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione(tra le tante: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024; Cass., Sez. 1^, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 6^-Lav., 9 febbraio 2023, n. 4091; Cass., Sez. 3^, 14 giugno 2023, n. 16980); 2.4 in coerenza con tale orientamento, questa Corte ha precisato che, in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29529); 2.5 nella specie, a ben vedere, nessuna delle censure attinge la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, che è stata giustificata con la genericità dei motivi risolventisi nella mera riproduzione delle ragioni dedotte con l’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi al giudice di prime cure, limitandosi a contestare, rispettivamente, l’asserita carenza di prova della finalità non lucrativa a fronte della mera osservanza degli obblighi formali a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, il difetto di motivazione sulla carenza di prova della finalità non lucrativa dell’attività associativa e l’omesso esame della documentazione prodotta per provare la carenza di finalità lucrativa, anziché dedurre e documentare la specificità dei motivi addotti a fondamento del gravame, senza così confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata; 3. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 4.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 4.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico de lla ricorrent e , di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2023. Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]