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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11011/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1995 avverso la sentenza n. 533/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni formulate nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 23 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 56 e 628 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata della rapina.

La Corte d'appello avrebbe trascurato che gli imputati, essendo rimasti nel luogo della sottrazione fino all'arrivo delle forze dell'ordine, sotto la continua sorveglianza della persona offesa e dei suoi amici, non si sarebbero impossessati dei beni; 2) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen., pur essendo il danno patrimoniale arrecato lieve, se non addirittura assente, stante la restituzione del bene.

Posto che l'onere di dimostrare la sussistenza del valore del bene e del pregiudizio, arrecato alla vittima, sarebbe a carico dell'accusa, ne discenderebbe che, in difetto di dimostrazione sulla non esiguità del valore dei beni e del danno subito dalla persona offesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'articolo 62 numero 4 cod. pen.; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.

La Corte d'appello non avrebbe considerato l'effettiva gravità dei fatti, il comportamento processuale dell'imputato, caratterizzato dall'avere ammesso, seppur parzialmente, i fatti, la sua giovane età e la sua posizione regolare sul territorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno sussunto i fatti nell'ambito della fattispecie criminosa della rapina consumata anziché tentata, come invece propugnato dal ricorrente.

La Corte d'appello ha rimarcato che dalla denuncia, sporta dalla persona offesa, coerente con le sommarie informazioni rese dai testimoni oculari, era emerso che il controllo a distanza si era realizzato nei confronti del solo giovane che aveva puntato il coltello, dato che l'altro, descritto come quello con il giubbotto nero, che aveva sottratto materialmente i beni, si era allontanato da quel luogo, salvo ricomparire in seguito da una via parallela a via Sant'Antonino, raggiungendo il proprio complice.

In tale situazione la persona offesa aveva perso il controllo sui beni sottratti, con la conseguenza che la doglianza del ricorrente si appalesa priva di specificità, in quanto fondata su una ricostruzione della vicenda che non si confronta con quella indicata nella pronuncia impugnata. 1.2 Privo di specificità è anche il secondo motivo.

La Corte territoriale ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in considerazione sia del valore del telefono smartphone, "non specificato dalla persona offesa e comunque in astratto non qualificabile come bene di valore economicamente esiguo", sia della complessiva offensività della condotta criminosa, posta in essere dai due complici puntando un coltello allo stomaco della vittima, un quindicenne, dopo averlo spinto in un angolo.

Giova osservare, in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 19728 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275922), che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del pregiudizio, cagionato alla persona offesa, deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum", non valutabile a tale fine.

Con specifico riferimento al valore del bene, deve rilevarsi, inoltre, che non si è verificata alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che, al fine della concessione dell'attenuante in questione, occorre la sussistenza di elementi positivamente valorizzabili.

Per di più, il ricorrente non ha offerto elementi di segno contrario rispetto alle considerazioni del Collegio del merito e ciò pur essendo onerato, avendo questa Corte (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373) già avuto modo di affermare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. 1.3 Nessun vizio inficia le argomentazioni della sentenza impugnata relative al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, nel negare le menzionate circostanze in ragione della gravità della minaccia e dell'età della persona offesa, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

La Corte del merito, infine, ha adeguatamente motivato in ordine alla pena, avendola ritenuta "congrua e commisurata all'obiettiva gravità dei fatti, alla luce delle circostanze sopra richiamate".2.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 settembre 1995 avverso la sentenza n. 533/2019 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 22 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni formulate nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 dicembre 2020 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 23 maggio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione degli articoli 56 e 628 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata della rapina. La Corte d'appello avrebbe trascurato che gli imputati, essendo rimasti nel luogo della sottrazione fino all'arrivo delle forze dell'ordine, sotto la continua sorveglianza della persona offesa e dei suoi amici, non si sarebbero impossessati dei beni; 2) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. pen., pur essendo il danno patrimoniale arrecato lieve, se non addirittura assente, stante la restituzione del bene. Posto che l'onere di dimostrare la sussistenza del valore del bene e del pregiudizio, arrecato alla vittima, sarebbe a carico dell'accusa, ne discenderebbe che, in difetto di dimostrazione sulla non esiguità del valore dei beni e del danno subito dalla persona offesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'articolo 62 numero 4 cod. pen.; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello non avrebbe considerato l'effettiva gravità dei fatti, il comportamento processuale dell'imputato, caratterizzato dall'avere ammesso, seppur parzialmente, i fatti, la sua giovane età e la sua posizione regolare sul territorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno sussunto i fatti nell'ambito della fattispecie criminosa della rapina consumata anziché tentata, come invece propugnato dal ricorrente. La Corte d'appello ha rimarcato che dalla denuncia, sporta dalla persona offesa, coerente con le sommarie informazioni rese dai testimoni oculari, era emerso che il controllo a distanza si era realizzato nei confronti del solo giovane che aveva puntato il coltello, dato che l'altro, descritto come quello con il giubbotto nero, che aveva sottratto materialmente i beni, si era allontanato da quel luogo, salvo ricomparire in seguito da una via parallela a via Sant'Antonino, raggiungendo il proprio complice. In tale situazione la persona offesa aveva perso il controllo sui beni sottratti, con la conseguenza che la doglianza del ricorrente si appalesa priva di specificità, in quanto fondata su una ricostruzione della vicenda che non si confronta con quella indicata nella pronuncia impugnata. 1.2 Privo di specificità è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in considerazione sia del valore del telefono smartphone, "non specificato dalla persona offesa e comunque in astratto non qualificabile come bene di valore economicamente esiguo", sia della complessiva offensività della condotta criminosa, posta in essere dai due complici puntando un coltello allo stomaco della vittima, un quindicenne, dopo averlo spinto in un angolo. Giova osservare, in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 19728 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275922), che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del pregiudizio, cagionato alla persona offesa, deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum", non valutabile a tale fine. Con specifico riferimento al valore del bene, deve rilevarsi, inoltre, che non si è verificata alcuna inversione dell'onere probatorio, atteso che, al fine della concessione dell'attenuante in questione, occorre la sussistenza di elementi positivamente valorizzabili. Per di più, il ricorrente non ha offerto elementi di segno contrario rispetto alle considerazioni del Collegio del merito e ciò pur essendo onerato, avendo questa Corte (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373) già avuto modo di affermare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. 1.3 Nessun vizio inficia le argomentazioni della sentenza impugnata relative al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, nel negare le menzionate circostanze in ragione della gravità della minaccia e dell'età della persona offesa, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). La Corte del merito, infine, ha adeguatamente motivato in ordine alla pena, avendola ritenuta "congrua e commisurata all'obiettiva gravità dei fatti, alla luce delle circostanze sopra richiamate".2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris