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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 43007/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 81 capoverso cod. pen. e 5 d.lgs. 74 del 2000, in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 e a fatti commessi tra i mesi di gennaio 2009 e dicembre 2011.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha invocato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 10 cit., assumendo che la Corte territoriale avesse meramente congetturato l'occultamento delle scritture contabili, e ciò in esito al rinvenimento di alcune fatture ed alla registrazione delle operazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In tal senso andava osservato che per la realizzazione della fattispecie non era invece sufficiente un mero comportamento omissivo, consistente nell'omessa tenuta delle scritture, bensì sussisteva la necessità di una condotta commissiva di occultamento o distruzione, che non poteva considerarsi realizzata solamente in ragione dell'esistenza di sporadiche fatture.

2.2. Col secondo motivo, affermando il vizio di motivazione, il ricorrente ha osservato che la sentenza aveva dedotto in via automatica l'esistenza di un sistema contabile in considerazione dell'esistenza di fatture, laddove era certamente possibile che alle fatture emesse non corrispondesse alcuna contabilità fiscale connotata da scritture e documenti i quali, se non esistenti, non potevano essere occultati o distrutti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, atteso che è stato dato atto - ed il ricorso non si confronta al riguardo - che il ricorrente aveva presentato alcune fatture, mentre non vi era coincidenza tra dette fatture e le operazioni registrate dall'Agenzia delle Dogane su indicazione dell'imprenditore, sì che risultava evidente l'occultamento quantomeno di alcune fatture.

Non poteva quindi trattarsi di mancata tenuta delle scritture, ma di vero e proprio occultamento della documentazione contabile esistente, con la conseguente impossibilità di ricostruzione del volume d'affari.

Infatti è nozione comune che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante - come in specie - presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862; ad es.

Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365).

Tant'è infatti che, in esito alla verifica fiscale, la Guardia di Finanza fu costretta a rivolgersi all'Agenzia delle dogane al fine di determinare il reddito del ricorrente, attesa la scarsità di documentazione rinvenuta nella sede dell'impresa a fronte della registrazione di operazioni all'Agenzia.

Invero la sentenza impugnata ha così dato conto che il Magni aveva consegnato alla Guardia di Finanza alcune fatture attive e passive, mentre nella sede dell'Agenzia delle Dogane erano state acquisite altre fatture, che l'odierno ricorrente non aveva invece messo a disposizione della polizia giudiziaria, e che invece ovviamente esistevano.

Né l'ammontare dell'imponibile così determinato, e delle imposte in tal modo evase, risulta essere più in contestazione.

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5 ottobre 2018 del Tribunale di Firenze, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 81 capoverso cod. pen. e 5 d.lgs. 74 del 2000, in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 e a fatti commessi tra i mesi di gennaio 2009 e dicembre 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha invocato l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 10 cit., assumendo che la Corte territoriale avesse meramente congetturato l'occultamento delle scritture contabili, e ciò in esito al rinvenimento di alcune fatture ed alla registrazione delle operazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tal senso andava osservato che per la realizzazione della fattispecie non era invece sufficiente un mero comportamento omissivo, consistente nell'omessa tenuta delle scritture, bensì sussisteva la necessità di una condotta commissiva di occultamento o distruzione, che non poteva considerarsi realizzata solamente in ragione dell'esistenza di sporadiche fatture. 2.2. Col secondo motivo, affermando il vizio di motivazione, il ricorrente ha osservato che la sentenza aveva dedotto in via automatica l'esistenza di un sistema contabile in considerazione dell'esistenza di fatture, laddove era certamente possibile che alle fatture emesse non corrispondesse alcuna contabilità fiscale connotata da scritture e documenti i quali, se non esistenti, non potevano essere occultati o distrutti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, atteso che è stato dato atto - ed il ricorso non si confronta al riguardo - che il ricorrente aveva presentato alcune fatture, mentre non vi era coincidenza tra dette fatture e le operazioni registrate dall'Agenzia delle Dogane su indicazione dell'imprenditore, sì che risultava evidente l'occultamento quantomeno di alcune fatture. Non poteva quindi trattarsi di mancata tenuta delle scritture, ma di vero e proprio occultamento della documentazione contabile esistente, con la conseguente impossibilità di ricostruzione del volume d'affari. Infatti è nozione comune che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante - come in specie - presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862; ad es. Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365). Tant'è infatti che, in esito alla verifica fiscale, la Guardia di Finanza fu costretta a rivolgersi all'Agenzia delle dogane al fine di determinare il reddito del ricorrente, attesa la scarsità di documentazione rinvenuta nella sede dell'impresa a fronte della registrazione di operazioni all'Agenzia. Invero la sentenza impugnata ha così dato conto che il Magni aveva consegnato alla Guardia di Finanza alcune fatture attive e passive, mentre nella sede dell'Agenzia delle Dogane erano state acquisite altre fatture, che l'odierno ricorrente non aveva invece messo a disposizione della polizia giudiziaria, e che invece ovviamente esistevano. Né l'ammontare dell'imponibile così determinato, e delle imposte in tal modo evase, risulta essere più in contestazione. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2021
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