CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancora che confermava la decisione del Tribunale di Macerata che lo aveva riconosciuto colpevole dei reato di furto, avvenuto in tempo di notte, di una somma di denaro custodita presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e, con il riconoscimento del- le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravan- te della violenza sulle cose, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclu- sione ed euro 160 di multa. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in punto di gravità ed univocità in- diziaria. 3. Il motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato in quanto aspecifiCo, privo di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e me- ramente ripropositivo di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della re- sponsabilità del prevenuto appaiono logici, coerenti con le risultanze processuali e gli indizi utilizzati risultano dotati dei necessari requisiti di gravità, pluralità ed univocità, atteso che il ricorrente non solo si era assentato nottetempo dal suo domicilio dove aveva fatto rientro in piena notte, di corsa e sudato, e in violazio- ne della disciplina sulla sorveglianza speciale, ma aveva con sé una somma di denaro che, per quantità e taglio delle banconote e delle monete detenute, corri- spondeva esattamente all'importo sottratto presso la suddetta sede di associa- zione del lavoro, e come elemento di riscontro veniva altresì indicato il possesso di alcune caramelle che erano poste in esposizione nella sede della suddetto en- te. D'altro canto il ricorrente non ha fornito una giustificazione plausibile della sua assenza e del possesso della somma di denaro. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente .,‘) t,\(. ` • [OSCURATO:PERSONA]