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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42705/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data primo febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'inosservanza od erronea applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre le censure del ricorrente poggiano su circostanze di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, essendo il trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data primo febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole dell'inosservanza od erronea applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre le censure del ricorrente poggiano su circostanze di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, essendo il trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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