CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 18573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8098-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliain ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ; -resistente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 1209/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] srlricorre, ai sensi dell’art. 111 Cost., e dell’art. 360 n. 1, cod. proc. civ., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, della società [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:PERSONA] spa, per la cassazione della sentenza emessa tra le parti dal Consiglio di Stato, III Sezione, n. 1209 del 18 febbraio 2022. 2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1209 del 2022, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] srl, e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10023 del 2021, ha annullato l’aggiudicazione, intervenuta in favore di [OSCURATO:SOCIETA], dell’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni - edizione 9 - ID 2092, con riferimento al lotto n. 7 d’interesse, rimettendo all’Amministrazione di procedere all’esercizio dei conseguenti poteri. 3. Il ricorso è articolato in due motivi. In sintesi, assume la ricorrente che la sentenza del Consiglio di Stato, oltre ad essere afflitta da errori di fatto già censuraticon un parallelo ricorso per revocazione, ha violato i principi in materia di giurisdizione. Con la decisione contestata, infatti, il giudice amministrativo ha esorbitato dal perimetro della propria cognizione, sconfinando in questioni concernenti l’esecuzione del contratto, ovvero rimesse alla valutazione della Stazione appaltante: in un caso e nell’altro, sindacando profili che non potevano essere oggetto del proprio giudicare. 4. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., giusta la condotta serbata, prima e dopo il processo. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza pubblica. 6. La società [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata. 7. Sia la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl hanno depositato memoria. DIRITTO 1. La controversia incardinata dinanzi al giudice amministrativo, decisa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1209 del 2022, aveva Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - ad oggetto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenzadel TAR Lazio n. 10023 del 2021. Il TAR Lazio aveva rigettato l’impugnazione, per l’ annullamento, della determinazione adottata il 17 maggio 2021 con cui [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla “Gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le [OSCURATO:PERSONA] – edizione 9 –ID 2092”, aveva approvato la graduatoria di gara relativa al lotto 7 –Lazio (CIG 7990067BDD), disponendone l’aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA];di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti e verbali con cui la stazione appaltante non aveva escluso l’offerta di [OSCURATO:SOCIETA] e della seconda graduata [OSCURATO:PERSONA] spa; e per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro. 2. Premette il Consiglio di Stato che il meccanismo previsto dalla gara era il seguente: il fornitore realizzava una rete di esercizi interessati a ritirare i buoni pasto utilizzati dal personale delle PP.AA. aderenti, che vi beneficia. Per ciascun buono pasto ritirato il convenzionato ottiene il rimborso del relativo valore, detratta la commissione/sconto incondizionato, che il fornitore dei buoni trattiene per sé, quale corrispettivo dovutogli dall’esercizio; a sua volta il fornitore, partecipando alla gara pubblica, propone uno sconto/ribasso sul valore di acquisto dei buoni pasto per la P.A. aderente. 3. Con riferimento alla gara controversa, lalex specialisassegnava un punteggio premiale e tabellare laddove nell’offerta i due sconti, verso gli esercizi e verso la P.A., coincidessero. In tale contesto, la norma di gara -secondo la prospettazione di parte appellante [OSCURATO:PERSONA] srl -vietava qualsivoglia accordo di “retrocessione”, intendendo evitare che fornitore ed esercizio Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - concludessero accordi paralleli, con i quali parte dello sconto dovuto dall’esercizio fosse invece a questo restituito, rendendo meramente apparente la corrispondenza dei due valori, se dichiarata e premiata in gara. 4. Il Consiglio di Stato nel decidere la controversia haaffermato, in sintesi, quanto segue. La definizione della controversia derivava necessariamente dall’esame della documentazione attinente ai contratti stipulati dalla aggiudicataria con gli esercenti. Non era controverso quanto affermato dal TAR Lazio, cioè che la lex specialisdi gara - anche alla luce delle precisazioni al riguardo rese dalla Stazione appaltante –era nel senso di vietare tutte e solo quelle pratiche che consentono una retrocessione della commissione che sia automaticamente riferita al solo ritiro dei buoni pasto [OSCURATO:SOCIETA] e, segnatamente, al numero di buoni pasto validamente ritirato, con l’esclusione di qualsiasi ulteriore nesso di corrispettività tra le prestazioni. Le dichiarazioni rese nell’ambito dell’offerta tecnica dalla aggiudicataria risultavano di fatto falsate dalla contestuale stipula degli accordi con gli esercenti, che si ponevano in contrasto con quanto stabilito chiaramente ed espressamente dal Capitolato di gara, quanto al divieto di retrocessione, e all’applicazione della disciplina di cui all’art. 144 comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 e d.m. n. 122 del 2017. Tale divieto risultava evidentemente volto ad assicurare la parità tra ribasso e sconto incondizionato,ma anche a regolare la concorrenza tra partecipanti alla gara. L’aggiudicataria aveva assunto l’impegno di praticare uno sconto agli esercizi convenzionati in misura perfettamente corrispondente al ribasso offerto sul valore del buono pasto. Conseguentemente aveva ottenuto il punteggio aggiuntivo. Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - Dopo aver esaminato le difese delle parti, prendendo posizione sulle stesse, in conseguenza dell’accertata violazione delle disposizioni del Capitolato e del comportamento assunto dall’aggiudicataria in contrasto con quanto definito nell’offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha affermato che doveva ritenersi illegittima l’aggiudicazione in virtù dell’attribuzione del punteggio dei 9,9 punti tabellari. Ciò di per sé determinava, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dell’aggiudicazione alla [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al lotto di interesse, e la conseguente collocazione in posizione utile dell’appellante. Avrebbe proceduto la stazione appaltante alle successive fasi procedurali. 5. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso. 6. Con il primo motivo è prospettato il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 360, primo comma 1, n. 1, cod. proc. civ., e dell’art. 110 cod. proc. amm., in relazione agli artt. 7 e 133, cod. proc. amm., per avere la sentenza annullato l’aggiudicazione sulla base di clausole del capitolato tecnico relative all’esecuzione. Assume la ricorrente che la sentenza del Consiglio di Stato, allineandosi a quanto sostenuto in sede di gravame da [OSCURATO:PERSONA] srl, ha riformato la sentenza di primo grado sulla base della sola (illegittima) convinzione che i contratti di promozione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esercenti violassero il c.d. divietodi retrocessione di cui al § 5.2. del [OSCURATO:PERSONA] e che, per questo, l’odierna ricorrente avesse illegittimamente ricevuto n. 9,9 punti tabellari in fase di gara. Pertanto, la sentenza,che aveva annullato l’aggiudicazione sulla base della asserita violazione del c.d. divieto di retrocessione disposto per la fase esecutiva,violerebbe i limiti della giurisdizione del giudice amministrativo. Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - Ricorda la ricorrente che costituisce principio giurisprudenziale acquisito quello secondo cui, nel settore dell'attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’operazione ermeneutica posta in essere dal Consiglio di Stato contrasterebbe con tali principi, atteso che la sentenza si basa su elementi che, nonostante siano palesemente estranei alla procedura di gara, vengono attratti nell’orbita della gara, segnatamente quanto all’attribuzione dei punteggi conseguiti da [OSCURATO:PERSONA]. La ragione dell’eccesso di potere giurisdizionale in cui è incorso il Consiglio di Stato consisterebbe nell’illegittima commistione tra la fase di evidenza pubblica della procedura e la fase esecutiva del rapporto. Il Consiglio di Stato, attribuendo rilevanza pubblicistica ai contratti di promozione di servizi di [OSCURATO:PERSONA], ha sconfinato nell’ambito esecutivo del rapporto, radicando difetto di giurisdizione sindacabile dinanzi a Codesta Corte Suprema di Cassazione. Trattasi di un aspetto ex se assorbente rispetto alla cassazione della sentenza, posto che l’impossibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi sui predetti accordi commerciali, da un lato, rende inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’aggiudicazione della ricorrente, in quanto sfornito di prova e consistenza giuridica; dall’altro, priva la sentenza del proprio fulcro argomentativo, essendo Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - l’uno e l’altra incentrati sulla presunta violazione del c.d. divieto di retrocessione, che avrebbe po sto in essere [OSCURATO:PERSONA] attraverso la stipula dei contratti in questione. 7. Il motivo di ricorso è inammissibile. Va considerato che il petitum sostanziale della controversia -che è quello al quale occorre aver riguardo ai fini del riparto di giurisdizione - è chiaramente sull’esercizio dei poteri discrezionali - valutativi della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’aggiudicatario. Ricorre dunque, nella specie, l’indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità che pone il discrimine della giurisdizione a seconda che la controversia attenga alla fase selettiva e deliberativa dell’aggiudicazione, rimessa al giudice amministrativo, invece che a quella di esecuzione del rapporto, rimessa al giudice ordinario (si v., Cass., S.U., n. 14696 del 2019; n. 540 del 2019, n. 32148 del 2022). Il Consiglio di Stato ha pronunciato entro l’ambito della giurisdizione spettante al giudice amministrativo in materia di “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative” (art. 133, comma 1. lett. e, n.1). Nell’esercizio della propria giurisdizione, il Consiglio di Stato, come si evince dalla motivazione della sentenza, sopra richiamata, laddove ha esaminato l’attribuzione dei punteggi, e dunque la sussistenza e il contenuto di eventuali accordi di retrocessione, ritenendo che potevano riverberarsi sulle condizioni in presenza delle quali poteva essere attribuito il punteggio premiale rilevante ai fini Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - dell’aggiudicazione, non ha esorbitato dai limiti esterni della propria giurisdizione. La sentenza, infatti, che è intervenuta in merito a domanda di annullamento dell’aggiudicazione e della relativa gara, in parte qua, per l’affidamento del servizio sostitutivo dei buoni pasto, lotto 7, ha ritenuto che ai fini della valutazione delle posizioni dei partecipanti alla gara, ai fini dell’aggiudicazione, andassero considerati anche gli accordi paralleli stipulati dagli stessi. Il tutto all’interno di un percorso argomentativo e logico-giuridico che si è esplicato necessariamente mediante il compimento di attività di interpretazione e di valutazione connaturate all’esercizio dellagiurisdizione. In conformità ai consolidati orientamenti questa Corte (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 5951 del 2022;n. 7926 del 2019, n. 30526 del 2018), deve dunque ribadirsi che non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti allagiurisdizione, se il giudice amministrativo non ha violato i c.d.limiti esterni della propria giurisdizione, e, nello specifico, laddove, si sia limitato a svolgere l’attività interpretativa e valutativa connaturata all’esercizio dellagiurisdizione (rispetto alla quale non sono sindacabili avanti alle Sezioni Unite di questa Corte eventuali errores in iudicando o in procedendo). In particolare, in sede di impugnazione delle sentenze delConsiglio di Stato , il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l’art.111, Cost., ottavo comma , affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo”, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro ilimiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 10 - l’interpretazione delle norme costituisce il “proprium” distintivo dell’attività giurisdizionale (cfr.,Corte cost., n.6 del 2018). 8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’invasione e/o sconfinamento del Consiglio di Stato nella sfera riservata a [OSCURATO:SOCIETA] sul fronte esecutivo del rapporto, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., e dell’art. 110, cod. proc. amm., in relazione agli artt. 7 e 133, cod. proc. amm., e per la stessa ragione difetto di giurisdizione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1209 del 2022, per avere statuito tenendo conto di un ambito estraneo al perimetro pubblicistico dell’appalto. Assume la ricorrente che la sentenza del Consiglio di Stato ha riformato gli esiti del giudizio di prime cure ritenendo che negli accordi di promozione di servizi di [OSCURATO:PERSONA] venisse stabilito “[…] un compenso da calcolarsi in termini percentuali (il 2%) rispetto al valore facciale dei buoni presentati a rimborso dall’esercente medesimo”. Per questa ragione il giudice amministrativo ha concluso che “[…] tale pratica rientra, senza dubbio, nell’ipotesi vietata della retrocessione della commissione sconto incondizionato, offerta in gara, direttamente dipendente dal ritiro dei buoni pasto relativi alla [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto precisato nelle risposte n. 18 e n. 19 ai chiarimenti richiesti in gara). Ciò proprio perché il vantaggio è determinato secondo il vietato immediato automatismo che si ha a causa della certezza della riduzione della commissione per effetto del numero dei buoni ritirati (prescindendo dall’eventuale concretizzarsi di ulteriori e diverse condizioni) (risposta n. 46)”. Prescindendo dall’erroneità di tali conclusioni, deduce la ricorrente, il Consiglio di Stato addivenendo a tale statuizione si sarebbe sostituito a [OSCURATO:SOCIETA], nullificando i poteri ispettivi di cui la stessa Stazione appaltante si era dotata nell’ambito della cornice esecutiva del rapporto. Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 11 - In questo modo, la sentenza sarebbesconfinata nella sfera del merito della pubblica amministrazione, denunciabile dinanzi a Codesta Corte Suprema di Cassazione. Nel caso di specie, infatti, il Capitolato tecnico della procedura prevedeva in capo a [OSCURATO:SOCIETA] la facoltà di monitorare il rispetto da parte degli operatori economici della percentuale di commissione applicata agli esercenti attraverso il compimento di proprie verifiche ispettive. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le verifiche poste in essere dalla Stazione appaltante avevano condotto ad esiti positivi. A tal proposito, erastata la stessa [OSCURATO:SOCIETA], nell’ambito del giudizio amministrativo, a chiarire di aver condotto verifiche ispettive su ben n. 125 esercizi convenzionati da [OSCURATO:PERSONA], senza riscontrare violazioni della lex specialis in tema di retrocessione della commissione. Tutto quanto sopra esposto renderebbe evidente, ad avviso della ricorrente, come la sentenza del giudice amministrativo abbia compiuto valutazioni esorbitanti dal perimetro di cognizione del giudizio amministrativo. Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato, travolgendo la sentenza di prime cure, si è di fatto sostituito a [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Il motivo è inammissibile. L’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda ilimiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 12 - il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (tra le molte,Cass., S.U., n. 13938 del 2023, n. 2604 del 2021). IlConsiglio di Stato, con la sentenza in esame, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in riferimento al fatto che lo stesso si sia sostituito a [OSCURATO:SOCIETA], ha legittimamente e correttamente pronunciato nel rispetto e neilimiti del proprio potere giurisdizionale. L'impugnata sentenza non evidenzia, invero, alcuno sconfinamento del Giudice amministrativo nel cd. merito amministrativo. Il Consiglio di Stato, chiamato a vagliare la legittimità dell’aggiudicazione, dopo aver richiamato i chiarimenti dati dalla Stazione appaltante [OSCURATO:SOCIETA], ha fatto applicazione dei principi di cui alla adunanza plenaria n. 16 del 2020, e ha affermato che le dichiarazioni rese dalla aggiudicataria nell’ambito dell’offerta tecnica risultavano di fatto falsate dalla contestuale stipula degli accordi con gli esercenti, ponendosi in contrastocon il Capitolato di gara. Il necessario vaglio dell’appello, dunque, come esternato appunto in motivazione, non integra un eccesso di potere da parte del giudice davanti al quale era stato proposto. Il Consiglio di Stato, in realtà, ha esercitato la sua potestas iudicandi in relazione al contenuto dell’appello, contenuto che lo ha condotto ad effettuare anche un vaglio tecnico necessario per accertare la legittimità del provvedimento di aggiudicazione, in piena correttezza e quindi senza incorrere in alcunosconfinamento, come da tempo ha chiarito la giurisprudenza di queste Sezioni Unite quale giudice del riparto. In proposito si può ricordare che, in casi affini, consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, invero, ha più volte riconosciuto che, nelle pronunce del Consiglio di Stato, non è ravvisabile l’eccesso Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 13 - di potere giurisdizionale, sotto il profilo dellosconfinamento nella sfera del cd. merito amministrativo: “ il diretto scrutinio della anomalia dell'offerta per eccesso di ribasso non ha riguardato il merito dell'attività amministrativa, consistente in valutazioni di opportunità e convenienza, bensì una valutazione di natura schiettamente tecnica, non preclusa al giudice amministrativo, né si è sostituito all’autorità amministrativa nell’affermare che, una volta ritenuto giustificato il ribasso offerto, veniva caducata la disposta esclusione e la ricorrente doveva quindi essere considerata prima classificata nella gara, restando preclusa una nuova verifica della anomalia dell'offerta, conseguendo tale preclusione con carattere di automaticità dalla decisione giurisdizionale, in ragionedel principio di effettività, anche in termini di sollecitudine della tutela, che, alla luce dell’art. 24 Cost., deve ispirare l'esercizio della giurisdizione amministrativa” (in tal senso, Cass., S.U. n. 28265 del 2005; si v. Cass., S.U., n. 2011 n. 17143, n. 16239 del 2014, n. 40546 del 2021). Questa corretta impostazione è stata rivisitata su un piano generale dalla ordinanza delle Sezioni Unite n. 6691 del 2020, per una fattispecie in cui, tra l'altro, il giudice amministrativo si era avvalso della verificazione. Nella ordinanza da ultimo richiamata si è affermato che: “ Non cessa quindi il giudice amministrativo di essere, in quanto tale, il giudice della legittimità, intesa come correttezza dei criteri edei parametri applicati o considerati -tecnici o giuridici poco importa - per giungere alla concreta scelta operata dall'amministrazione, neppure se da tale valutazione discende la necessità, per questa, di conformare la propria attività ed il proprio operato alle regole di condotta, tecniche o giuridiche, individuate dal suo giudice; in altri termini, non significa sostituirsi alle scelte di merito dell'amministrazione individuare i confini entro i quali la potestà di questa, per rimanere legittima, deverestare, nemmeno quanto tale individuazione comporta il travolgimento della scelta di merito che li ha violati”. Ric. 2022 n. 08098 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 14 - Alla luce dei principi sopra esposti, può affermarsi, pertanto che, nella specie, non si è verificato alcuno sconfinamento nella sfera del cd. merito amministrativo, con conseguente inammissibilità delle censure. 10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. La ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore della sola società [OSCURATO:PERSONA] srl, atteso che [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva e la società [OSCURATO:PERSONA] spa è rimasta intimata. 12. Non può farsi luogo all’affermazione della responsabilità del ricorrente ex art. 96, cod. proc. civ., com ma 3, come richiesto dalla controricorrente, non ravvisandosi, alla stregua delle risultanze di causa, ilricorrere dei relativi presupposti. Infatti,la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé sola rimproverabile (v., Cass., S.U., n. 35307 del 2022), circostanze tutte non ricorrenti nella fattispecie in esame. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl che liquida in euro 15.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese