CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 32827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte di appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 12/05/2026,veniva confermata la sentenza del Tribunale di Torino del 31/01/2025, appellatada [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannato al pagamento delle spese delgrado.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di ricorso.2.1. Con primo motivo, i l r icorrente deduce vizi di mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in puntodi mancata esclusione della recidiva e mancata applicazione delle attenuantigeneriche nella massima estensione.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge e di normecostituzionali nonché vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazionedella sentenza in punto di mancata applicazione di pena base e dell'aumento perla continuazione in misura proporzionale alla concreta lesività dei fatti.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente chiede che venga sollevata questione dilegittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrastocon gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla partepersonalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione,essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizionedel ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensorela titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01).3.2. Inoltre, per come chiarito dalle Sezioni Unite, è manifestamenteinfondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen.,come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asseritaviolazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui nonconsente più la proposizione del ricorso in cassazione all ' imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere larappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione inrelazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcunalimitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato che l'elevato livello diqualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa incassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in unsistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).3.3. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedurasemplificata e non partecipata.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata ed alla causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilirein misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente