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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12344/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIApato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome intempestivo: la ordinanza impugnata è notificata il 30.9.2024 mentre viene proposto il ricorso il 30.10.2024 oltre il quindicesimo giorno previsto per la impugnazione del provvedimento, emesso in camera di consiglio.

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estenso Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIApato avviso alle partii] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile siccome intempestivo: la ordinanza impugnata è notificata il 30.9.2024 mentre viene proposto il ricorso il 30.10.2024 oltre il quindicesimo giorno previsto per la impugnazione del provvedimento, emesso in camera di consiglio. Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estenso Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12344/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris