CassazionesentenzaSezione FDecisione del 31 luglio 2025
Cassazione n. 29436/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 4/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16425/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/11/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'[OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la richiesta di accoglimento del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 3 aprile 2025 del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sede rescissoria, ha confermato l’ordinanza del 28 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29436/2025 Roma, lì, 11/08/2025 personale degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui ai capi 1 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), 98 (artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 74 del 2000), 169 (artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e 204 (artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990) della rubrica provvisoria. In particolare, si imputa alla ricorrente di essersi associata con altre persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 trasportando, acquistando, vendendo, detenendo e cedendo sostanza stupefacente del tipo cocaina. Alla ricorrente è attribuito il ruolo di pusher (che si ipotizza esser stato svolto nel centro storico di L’[OSCURATO:PERSONA]) in stretto contatto con i vertici del sodalizio siccome legata da relazione sentimentale a [OSCURATO:PERSONA], braccio destro del capo [OSCURATO:PERSONA], che, a causa di detto legame, le aveva affidato la gestione del “pacchetto” clienti tramite l’utilizzo di un telefono di “lavoro”. Le è stata attribuita, altresì, la consumazione dei tre delitti-scopo rubricati ai capi 98, 169 e 204. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto-scopo di cui al capo 98 (plurime e reiterate cessioni di cocaina, in concorso con altre persone, dal mese di gennaio 2022 al mese di aprile 2024, in favore di [OSCURATO:PERSONA] con frequenza quotidiana per una volta al giorno e per quantitativi pari, ogni volta, a gr. 0,50, dietro corrispettivo del pagamento di 40 euro per singola dose, per una quantità complessiva di sostanza ceduta pari a gr. 411,5). Ribadisce quanto aveva già sostenuto con i motivi aggiunti e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito di essersi rifornito di sostanza stupefacente dalla ricorrente bensì, al contrario, che quest’ultima, persona che lui comunque già conosceva, era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] allorquando questi effettuò una cessione di cocaina proprio qualche giorno prima che il testimone venisse escusso (4 aprile 2024). Nulla il [OSCURATO:PERSONA] aveva aggiunto o precisato sul ruolo della ricorrente, né se avesse partecipato visivamente alla cessione; di certo - aggiunge - tali dichiarazioni non consentono di supportare la tesi della cessione reiterata per oltre un biennio fondata dai giudici della cautela sulla generalizzata applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle modalità operative che avevano caratterizzato tutte le cessioni. Il Tribunale del riesame, prosegue, ha disatteso le specifiche e articolate deduzioni difensive con motivazione in parte apparente, perché ha prescisso dall’esame degli unici elementi indiziari specificamente indicati dal Giudice per le indagini preliminari a supporto della contestazione provvisoria e soggetti ad altrettanto specifica critica, in parte viziata dal malgoverno della prova dichiarativa che non consente di attribuire alla ricorrente alcun ruolo nella cessione materialmente operata dal [OSCURATO:PERSONA], non essendo nemmeno chiaro se la [OSCURATO:PERSONA] avesse visivamente partecipato alla cessione. E’ illogico, afferma, sostenere che in quel caso la presenza della ricorrente nell’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] non fosse occasionale o neutra ma coerente con la prassi consolidata del sodalizio di inviare due o più “uomini” quando le cessioni venivano effettuate recandosi in auto al domicilio degli acquirenti nell’ottica della velocizzazione delle operazioni (onde non perdere tempo per cercare parcheggio). L’illogicità consiste nel fatto che per giungere a tale conclusione il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla cessione, da parte di altri soggetti, in favore di tale Civisca di sostanza stupefacente consegnata il 27 dicembre 2023, episodio che integra il diverso reato-fine di cui al capo 99, al quale la ricorrente è rimasta estranea e che non è a lei contestato. Il Tribunale del riesame in questo modo non solo ha omesso di confrontarsi con le ragioni dell’annullamento della precedente ordinanza ma ha reiterato gli stessi errori motivazionali di quella rescissa. Aggiunge che la motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che, almeno nel mese di marzo 2023, la [OSCURATO:PERSONA] era ancora considerata una consumatrice, sicché ella, almeno fino ad allora, non avrebbe potuto cedere sostanza. 1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto-scopo di cui al capo 169 (cessione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] per una sola volta, l’8 marzo 2024, e per un quantitativo complessivo di un grammo dietro corrispettivo del pagamento di 40 euro per ciascuna delle due dosi consegnate). Con i motivi aggiunti - afferma - aveva lamentato che, poiché i gravi indizi di colpevolezza del reato si basavano esclusivamente sulle intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse nell’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] (e che dunque si tratta di droga cd. “parlata”, essendosi il cessionario rifiutato di rendere dichiarazioni e non essendo stato il servizio di ascolto supportato da operazioni di OCP da parte della polizia giudiziaria), dalla lettura del verbale di trascrizione integrale delle conversazioni stesse non emerge affatto la sua presenza in occasione della cessione dell’8 marzo 2024. Il Tribunale del riesame ha rigettato le istanze difensive senza nemmeno citare il verbale di trascrizione integrale ma dando per scontata la presenza in auto della ricorrente seguendo l’errato schema logico già analizzato con il primo motivo di ricorso (l’utilizzo dell’auto per effettuare le consegne a domicilio) e senza nemmeno specificare sulla base di quali elementi si fosse ritenuto che effettivamente una consegna di cocaina vi fosse stata e, in caso positivo, dove. Anche in questo caso, afferma, il Tribunale del riesame ha replicato gli errori del giudice annullato omettendo di confrontarsi con le indicazioni del giudice rescindente. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al suo ritenuto ruolo di pusher (nella zona del centro storico di L’[OSCURATO:PERSONA]) desunto dalla consumazione dei delitti-scopo rubricati ai capi 98, 169 e 204 (quest’ultimo attribuitole per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella cessione e detenzione di gr. 4,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in nove dosi da 0,5 grammi ciascuna di cui sette cedute e due detenute). Non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui al capo 204 osservando che, al più, si tratterebbe della cessione di modiche quantità di cocaina materialmente operate dallo [OSCURATO:PERSONA] e aggiungendo che, esclusi i gravi indizi di colpevolezza dei reati rubricati ai capi 98 e 169, la commissione di questo solo reato non si presta ad essere valutata come sintomatica della sua appartenenza al sodalizio in assenza di prova del ruolo stabilmente disimpegnato e di adeguata motivazione sul punto. Lamenta che il Tribunale del riesame ha sostanzialmente riprodotto le medesime argomentazioni dell’ordinanza genetica (che aveva ritenuto di desumere il ruolo associativo dalla consumazione del reato di cui al capo 204) senza rendere una motivazione congrua e adeguata alle specifiche censure mosse con l’istanza di riesame e veicolati con i motivi aggiunti. L’errore dei Giudici del riesame è stato quello di desumere la partecipazione della ricorrente al sodalizio di cui al capo 1 in base alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 98, 169 e 204, senza spiegare per quale motivo non dovesse, al più, ipotizzarsi il concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti (peraltro con riferimento al solo reato di cui al capo 204 e nella sua forma lieve) e comunque in carenza di gravi indizi di colpevolezza dei predetti reati. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è fondato. 3.Con ordinanza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 28 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale osservando che: 3.1.la prova delle cessioni di cocaina effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] deriva dalle sommarie informazioni di questi; 3.2.la prova delle cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] deriva dall’attività di intercettazione ambientale; 3.3.la prova del reato rubricato al capo 204 deriva dall’attività di intercettazione ambientale svolta il 4 maggio 2024 all’interno dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] al Vomano nel quale erano presenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la quale, mentre il primo era intento a confezionare nove dosi di cocaina, aveva controllato il “telefono di lavoro” per verificare se ci fossero messaggi di clienti non ancora aperti; alle ore 3,00 il terzetto esce ed inizia il giro di spaccio a bordo dell’autovettura BMW X6 sottoposta ad intercettazione e nella quale la [OSCURATO:PERSONA] richiamava il [OSCURATO:PERSONA] sottolineando che stavano “lavorando”. 3.4.Quanto al reato associativo, delineate le caratteristiche e modalità operative del sodalizio, l’ordinanza aveva sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabili e frequenti rapporti con gli altri sodali. 3.5.Il Tribunale aveva escluso la rilevanza delle considerazioni difensive circa la contestazione di ipotesi accusatorie in parte cronologicamente successive alla data di sequestro del "telefono di lavoro" del 25 marzo 2023 con il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe gestito il “pacchetto clienti” (si tratta, in particolare, degli episodi dell'8 marzo 2024, di cui al capo 169, e del 4 maggio 2024 di cui al capo 204), trattandosi di osservazioni che, secondo i Giudici del riesame, non escludono il ruolo di gestione della clientela in seno all’organizzazione fino a quel momento; né esclude la gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a sua volta consumatrice abituale di sostanze stupefacenti. 4.Con sentenza Sez. 4, n. 11173 del 14/03/2025, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l’ordinanza affermando che «[l]a motivazione non risulta idonea a disattendere le deduzioni difensive tendenti a dimostrare la mancanza di partecipazione al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti oltre che ai reati fine in quanto si limita semplicemente ad affermare la loro inidoneità ad intaccare le risultanze investigative. Ciò benché gli argomenti posti fossero connotati da un certo grado di specificità da meritare ben più che le generiche "risposte" date. In particolare manca la motivazione con riferimento all'argomento relativo all'arco temporale entro il quale si sarebbero svolte le azioni riconducibili alla ricorrente; difetta l'esatto tenore delle dichiarazioni rese tanto da [OSCURATO:PERSONA] quanto da [OSCURATO:PERSONA], la sua limitatissima presenza nella piazza di spaccio a fronte dei numerosissimi episodi contestati al compagno [OSCURATO:PERSONA] oltre che il suo inserimento nell'elenco dei clienti nel "telefono da lavoro" che conterrebbe solo i nomi degli acquirenti». 5.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame, ribadita la sussistenza dell’associazione per delinquere di cui al capo 1 (peraltro nemmeno contestata dalla ricorrente che si duole, invece, dell’esser stata considerata partecipe della stessa con il ruolo di pusher), ha confermato la precedente pronuncia sulla base del seguente percorso motivazionale: 5.1.l’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (capo del sodalizio, in sottordine ad una sola altra persona) sito in L’[OSCURATO:PERSONA] al Vomano 8 è stato impiegato dalla fine dell’anno 2023 quale nuova base operativa del sodalizio nella quale il 24 novembre ed il 17 dicembre 2023 erano state effettuate operazioni di trasferimento di un chilogrammo di cocaina (il 24 novembre) e di confezionamento di alcune dosi (il 17 dicembre), quest’ultima operazione in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA]; 5.2.alle ore 2,00 del 4 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] si trovava nell’appartamento in questione insieme con il suo fidanzato, [OSCURATO:PERSONA], ed era stata ripresa mentre consultava i messaggi su uno dei telefonini in uso all’associazione destinati alla ricezione delle ordinazioni dei clienti (come si desume - afferma il Tribunale - dalle condotte immediatamente successive); 5.3.ed infatti, alle successive ore 3,00 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] salgono sull’autovettura BMW X6 “ambientalizzata” ed iniziano il giro delle consegne sulla base delle istruzioni fornite dalla ricorrente che indicava agli altri due dove e da chi andare, quale era l’ordinazione ricevuta, che macchina avrebbe avuto il cliente e quanto sarebbe servito di resto, tutte informazioni - annota il Tribunale - che non potevano che essere state acquisite tramite l’esame del cellulare sopra indicato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva portato con sé; ed infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva alla ricorrente chiedendole chi sarebbe stato il prossimo cliente ottenendo in riposta nomi chiaramente evinti dalla rubrica (come, per esempio, “Enrica 2”); 5.4.la [OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva avuto accesso ad uno dei covi dell’organizzazione, aveva visto uno dei capi confezionare le dosi (ciò che dimostra quantomeno la fiducia provata in lei dall’[OSCURATO:PERSONA]), le era stato affidato il telefono sul quale giungevano le ordinazioni dei clienti e fungeva da guida degli altri due nel giro di consegne; 5.5.si tratta di comportamenti che a giudizio del Tribunale del riesame provano la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, essendo difficile qualificarla come persona estranea, tanto più che l’occasionalità della condotta è esclusa dal commento che la stessa donna, dopo due ore di giri e di consegne, fa quando, rivolgendosi al proprio fidanzato durante un diverbio, gli dice di non fare il ragazzino ricordandogli che stavano lavorando (il Tribunale ricorda, al riguardo, che effettivamente l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ai suoi collaboratori veri e propri contratti, lasciando a questi ultimi la scelta se lavorare a cottimo o a tempo); 5.6.questi fatti forniscono la chiave di lettura degli altri due episodi rubricati ai capi 98 e 169 e tolgono pregnanza, secondo il Tribunale, alle deduzioni difensive circa la incompatibilità tra il sequestro del "telefono di lavoro", avvenuto il 25 marzo 2023 (e nella cui rubrica compariva la stessa [OSCURATO:PERSONA] come cliente) e la collocazione nell'anno 2024 dei fatti a lei ascritti, compreso l'addebito dell’aver gestito il telefono con il pacchetto clienti dell’associazione; 5.7.con riferimento al capo 94, il [OSCURATO:PERSONA] riconosce la [OSCURATO:PERSONA] nella persona che si accompagnava al [OSCURATO:PERSONA] nell’occasione in cui questi gli aveva ceduto la sostanza; 5.8.con riferimento capo 169, la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nell’auto insieme con il [OSCURATO:PERSONA] (che aveva materialmente ceduto la sostanza al [OSCURATO:PERSONA]) è certa e, alla luce delle condotte tenute il 4 maggio 2024, tutt’altro che occasionale, ripetendo in realtà l’episodio la prassi consolidata dell'inviare di regola due o più “uomini" per le consegne a domicilio, prassi che - afferma il Tribunale - si ispira ad una logica di velocizzazione delle operazioni così da evitare la necessità di cercare un parcheggio per scendere dall'auto e consegnare la sostanza (a tal fine il Tribunale indica i verbali di trascrizioni di intercettazioni ambientali relative ad altre cessioni effettuate con analoghe modalità da altre persone); 5.9.anche altri indagati, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], erano clienti che hanno poi assunto la qualifica di persone intranee al sodalizio, laddove il telefono nel quale compariva come cliente era stato sequestrato nel maggio 2023 e quello da lei consultato ne era evidentemente un altro. 6.Il filo logico del ragionamento accusatorio è chiaro: il Tribunale del riesame attribuisce alla condotta del 4 maggio 2024 una valenza associativa che costituisce la chiave di lettura dei fatti compendiati ai capi 98 e 169, laddove la presenza della ricorrente non è ritenuta casuale, né meramente passiva ma espressione (e attuazione) di un modo di agire tipico del sodalizio (nei termini indicati al § 5.8 che precede). 6.1.Sennonché se, con riferimento al capo 98 della rubrica e fatto salvo quanto si dirà sul reato associativo, questa conclusione può astrattamente avere un fondamento razionale limitatamente, però, all’unica cessione di gr. 0,5 di sostanza stupefacente effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] in presenza della [OSCURATO:PERSONA], non l’ha più in relazione a tutte le altre cessioni poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal mese di gennaio 2022 ad epoca anteriore e prossima al mese di aprile 2024 per il quantitativo complessivo di cocaina pari a gr. 411,5 ipotizzato dalla rubrica. 6.2.Ché anzi, l’attribuzione alla ricorrente di tutte le cessioni effettuate prima del mese di aprile 2024 cozza, sul piano logico, con la circostanza, riconosciuta dallo stesso Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] compariva ancora nell’elenco dei clienti dell’associazione contenuto nel “telefono di lavoro” sequestrato il 25 marzo 2023. 6.3.Il primo motivo è dunque fondato certamente per le cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] prima del mese di aprile 2024, ma lo è, per quanto oltre si dirà, anche per l’ultima cessione in ordine di tempo. 7.Il secondo motivo riguarda la cessione di sostanza stupefacente che si assume essere stata effettuata dalla ricorrente l’8 marzo 2024 in favore di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]. 7.1.Il Tribunale del riesame, munito della chiave di lettura dei fatti derivante dall’analisi dell’episodio rubricato al capo 204, attribuisce alla presenza della ricorrente nella macchina del [OSCURATO:PERSONA] (impegnato nella materiale cessione della sostanza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) la manifestazione (e l’attuazione) di un modus operandi associativo di cui s’è già fatto cenno e che viene ribadito dai Giudici del riesame richiamando analoghi episodi di cessione posti in essere con le stesse modalità (una persona effettua la materiale cessione, l’altra attende in auto) da parte di altri sodali. 7.2.La ricorrente se ne duole lamentando che, a fronte di specifiche deduzioni sulla mancanza di prova della sua presenza in auto (deduzioni formulate con i motivi aggiunti), il Tribunale del riesame non ha indicato gli elementi dai quali ha desunto il contrario. 7.3.Anche questo rilievo è fondato; il Tribunale ha sostenuto che la ricorrente era presente in auto con [OSCURATO:PERSONA] ma non ha dato conto delle contrarie risultanze probatorie specificamente richiamate nei motivi aggiunti e allegate all’odierno ricorso dalle quali, effettivamente, non risulta la presenza della [OSCURATO:PERSONA]. 8.Il terzo motivo riguarda la partecipazione della ricorrente al sodalizio rubricato al capo 1. 8.1.Premette quest’ultima che, in sede di motivi aggiunti di riesame, aveva dedotto che: 8.2.non v’è un solo atto di indagine che attribuisca a [OSCURATO:PERSONA] la cessione diretta anche di una sola dose di cocaina, né nel centro storico di L’[OSCURATO:PERSONA], né altrove, nemmeno nei casi contestati ai capi 98, 169 e 204; 8.3.[OSCURATO:PERSONA] non ha mai frequentato l’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] adibito dal sodalizio a nuova piazza di spaccio, né nessun altro appartamento precedentemente utilizzato ai medesimi fini, né aveva mai avuto contatti di qualsivoglia tipo e/o natura con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati come supervisori dei pusher della zona centro ove l’ipotesi accusatoria la colloca operativamente insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri pusher della zona del centro storico, con i quali, pure, non risultano rapporti di alcun tipo; 8.4.la sua presenza nelle piazze di spaccio non è mai stata documentata, nonostante l’ampio arco temporale delle indagini (agosto 2022-giugno 2024) e l’ampio numero dei testimoni escussi; 8.5.nei casi contestati ai capi 98 e 169 le cessioni non sono state poste in essere nemmeno nel Comune di L’[OSCURATO:PERSONA] (tantomeno, ovviamente, nel centro storico), bensì in Comuni limitrofi. 8.6.Il Tribunale del riesame ha disatteso le doglianze difensive nei termini sopra già indicati. 8.7.La ricorrente se ne duole osservando che: 8.8.la sua presenza nell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] al Vomano (che non è ubicato nella zona centrale della città) è stata unica e non caratterizzata dal compimento delle operazioni tipiche attribuite ai sodali (rifornimento di ulteriori dosi, consegna del denaro ricevuto, rendiconto dell’attività svolta, ricarica dei telefoni di lavoro, aiuto nel confezionamento delle dosi e assaggio delle nuove partite di cocaina); 8.9.la condotta attribuitale nell’occasione può al più essere qualificata come concorso occasionale nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, materialmente posta in essere da altre persone ma non quale elemento probante la sua partecipazione al sodalizio (tanto più che lei era entrata nell’appartamento insieme con il suo compagno e solo per questo); 8.10.le sono stati contestati solo tre episodi mentre al [OSCURATO:PERSONA] ne sono stati contestati 87, all’[OSCURATO:PERSONA] 179 e a questi ultimi due, come concorrenti, 78 reati e poiché a nessuno dei due è stato contestato il ruolo di pusher nel centro storico di L’[OSCURATO:PERSONA], si deve escludere che la stessa svolgesse il ruolo di loro ausiliario; 8.11.la presunta gestione di un pacchetto di clienti tramite l’utilizzo di un telefono di lavoro richiede molto di più di un occasionale utilizzo di un telefono dal quale ci si limiti a leggere i nomi dei clienti, senza detenere le dosi, senza dare indicazioni logistiche, senza ricevere denaro ma anzi acquistando essa stessa una dose prima di uscire (a riprova della sua qualità di consumatrice); 8.12.trattandosi dell’unico episodio asseritamente rivelatore della sua partecipazione al sodalizio manca una motivazione stringente sul punto che tenga conto delle inconsistenti risultanze investigative sul conto della ricorrente il cui compagno frequentava la base operativa del sodalizio senza che fosse mai stata registrata la presenza della ricorrente stessa (che per questo motivo non può sostenersi che abbia avuto contatti stretti con i vertici per il tramite, appunto, del proprio compagno); 8.13.in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento del Tribunale sulla fattiva presenza della [OSCURATO:PERSONA] anche in occasione degli episodi rubricati ai capi 98 e 164, si tratta di un arco temporale circoscritto ai mesi di marzo-maggio dell’anno 2024; 8.14.è contraddittorio sostenere che la ricorrente avrebbe successivamente assunto la qualifica di sodale (abbandonando quella di consumatrice) facendo oltremodo leva sui fatti di cui al capo 98 commessi anche in epoca antecedente il sequestro del telefono di lavoro del 25 marzo 2023; 8.15.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non poteva averle affidato la gestione del telefono di lavoro in epoca di gran lunga successiva al sequestro del marzo 2023 anche perché, dalla lettura dell’ordinanza genetica, non risulta l’esistenza di telefoni ulteriori e diversi da quelli già sequestrati, né comunque si può sostenere che l’[OSCURATO:PERSONA] nell’unica occasione documentata le avesse affidato il telefono per contattare i clienti (tanto più che dagli atti di indagine risulta - sostiene la ricorrente - che quest’ultima avesse acquistato sostanza prima di uscire). 9.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative e del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890 - 01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D’Aloia, Rv. 261379 - 01; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927 - 01). 9.1.In questi casi, però, la motivazione deve essere particolarmente pregnante e, soprattutto, non può fare a meno di confrontarsi con gli elementi critici dedotti dalla parte (o che comunque risultano al giudice perché già parte del compendio indiziario o probatorio) a sostegno della esclusione della valenza gravemente indiziante dell’unico reato-fine certamente commesso in concorso con il vertice del sodalizio ed uno dei suoi componenti (nel senso che l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico, Sez. 6, n. 6867 del 14/01/2008, Palamara, Rv. 239670 - 01; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Caceres, Rv. 209073 - 01). 9.2.Tra questi elementi non può essere preso in considerazione, in questa sede di legittimità, il dedotto acquisto di sostanza stupefacente da parte della ricorrente in occasione dell’accesso all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al Vomano trattandosi di deduzione fattuale inammissibile non essendo stato nemmeno indicato (tantomeno allegato) il dato probatorio (in tesi) travisato. 9.3.Nè ha pregio l’argomentazione difensiva circa l’impossibilità che la ricorrente stesse maneggiando un telefono di lavoro perché dalla ricostruzione del fatto è certo che il telefono era stato utilizzato, anche con una certa dimestichezza, per leggere le richieste dei clienti e indirizzare i correi verso i luoghi delle consegne, ciò che prova che dopo il sequestro del 2023 il sodalizio si era fornito di altre utenze senza variare il modus operandi. 9.4.Ciò nondimeno restano irrisolte tutte le altre questioni, pure segnalate dalla sentenza rescindente, circa l’esatto tenore delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], circa l’assenza della ricorrente nei luoghi dello spaccio, circa l’enorme divario numerico tra i fatti contestati agli altri due sodali e quelli contestati a lei, dichiarazioni (quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]) peraltro utilizzate dal Tribunale per certificare la valenza associativa della presenza della ricorrente sui luoghi dello spaccio. Ora, a fronte di una rubrica che imputa alla ricorrente il ruolo di pusher, restano non affrontate le questioni dedotte dalla stessa a sostegno della sua estraneità al sodalizio e della riconduzione del fatto di cui al capo 204 al mero occasionale ed episodico concorso nel delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 9.5.Come affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 9.6.È stato altresì affermato che per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). 9.7.Ciò non equivale ad affermare che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari debba prescindere tout court dalla regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243), purché l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti di valutazione allo stato degli atti. 9.8.Il punto, di conseguenza, non è stabilire, in questa sede, se i fatti positivamente indicati dal Tribunale a fondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra indicati, quali gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ascritto alla ricorrente (trattandosi di valutazione di merito che non compete alla Corte di cassazione) quanto, piuttosto, se il ragionamento seguito per affermare la gravità indiziaria sia manifestamente illogico (e/o carente) anche sotto il profilo dell’esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative pure prospettate dalla ricorrente e tenuto altresì conto delle specifiche indicazioni fornite da questa Corte di cassazione in sede rescindente. 9.9.Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di questi principi avendo omesso di confrontarsi con gli elementi puntualmente indicati dalla difesa a sostegno della estraneità della ricorrente all’associazione e non avendo spiegato le ragioni per le quali la condotta tenuta da quest’ultima in occasione della consumazione del delitto di cui al capo 204 assuma una valenza indiziante talmente pregnante da escludere ogni prova o argomento di segno contrario. Ciò comporta che anche la presenza (in auto) della donna nell’unica occasione della consegna di sostanza stupefacente materialmente fatta al [OSCURATO:PERSONA] da parte del di lei compagno (ciò che costituisce possibile spiegazione alternativa della sua presenza in auto) non può assurgere a fatto gravemente indiziante della sua partecipazione al sodalizio e del concorso nel reato di cui all’art. 98 se prima non viene sciolto “a monte” il dilemma della sua effettiva partecipazione al sodalizio sulla base della analisi della condotta rubricata al capo 204, pena la circolarità del ragionamento, vieppiù se si considera la dubbia presenza della ricorrente in occasione della cessione in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 9.10.Ed invero, da un lato si afferma, con ragionamento viziato, che l’episodio di cui al capo 204 costituisce (anche) grave indizio di colpevolezza del reato associativo, dall’altro si sostiene che la presenza della ricorrente alle consegne in favore del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] assume valore penalmente rilevante tenuto conto proprio delle dinamiche associative di cui la donna sarebbe stata parte attiva e consapevole. In ultima analisi, il concorso nei reati-fine è provato dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo; quest’ultimo è provato anche dalla consumazione dei reati-fine il cui accertamento, come anticipato, risente dei vizi motivazionali e delle carenze fondatamente denunziati dalla ricorrente. 9.11.Non ignora il Collegio l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 - 01; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial, Rv. 246441 - 01; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088 - 01). 9.12.Il punto è che, anche da questo angolo prospettico, il concorso della ricorrente nei reati-fine è certo solo in relazione al delitto di cui al capo 204, è assolutamente dubbio in relazione a quello di cui al capo 169 (cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]), oltre che dubbio è assolutamente limitato in relazione a quello di cui al capo 98 materialmente commesso dal compagno (ciò che - come detto - potrebbe giustificare la presenza della donna in macchina). Ciò a fronte dell’enorme numero di reati-fine commessi dal [OSCURATO:PERSONA] in concorso con l’[OSCURATO:PERSONA]. 9.13.Ne consegue che, preclusa ogni questione sulla sussistenza indiziaria del reato di cui al capo 204, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 98 e 169 con rinvio al Tribunale del riesame di L’[OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai delitti contestati ai capi 1, 98 e 169 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]