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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20775/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13813-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 598/2016 della Corte d'appello Sez.Dist. di Sassari, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -per resistere al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il residuo importo della provvigione, pari a Euro 124.800,00 (così indicata in sentenza mentre nel ricorso l’importo è indicato in euro 128.800,00), maturata in virtù della mediazione espletata a favore dell’ingiunto per la vendita di un immobile sito in Arzachena, il Peluso produceva la fattura n.15 del 15/ /2010 dalla quale si evinceva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un assegno b ancario di euro 62.400,00 rilasciando quietanza dell’avvenuto pagamento recante la dicitura “saldo totale provvigioni” ; -l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva querela di falso, disconoscendo tale dicitura, la quale, tra l’altro, non corrispondeva a quanto contenuto nel contratto di agenzia intervenuto fra le parti; -nel corso del giudizio incidentale promosso dall’[OSCURATO:PERSONA], il Peluso chiedeva di provare tramite l’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], che la frase “saldo totale provvigioni” era stata inserita nella fattura n.15 prima che la rappresentante della Immobiliare sottoscrivesse la quietanza a saldo; -l’adito tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la falsità della quietanza apposta alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla dicitura “saldo totale provvigioni”, ordinandone contestualmente la parziale cancellazione; -il tribunale motivava la decisione sulla base di diverse argomentazioni: i) era pacifico che le parole “saldo totale provvigioni” fossero state inserite da mano diversa da quella del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia per la grafia differente (rilevata dal giudice ictu oculi, il quale aveva ritenuto di non dover procedere ad alcuna indagine tecnica, che tuttavia era stata tempestivamente richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]) da quella della sottoscrizione apposta alla fattura, sia perché l’opponente a decreto ingiuntivo lo aveva pacificamente ammesso; ii) le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di essere l’autore materiale della dicitura “saldo totale provvigioni”, non potevano essere ritenute attendibili in quanto non si spiegava il motivo che aveva spinto il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ad indicare ad un terzo soggetto, ad essa totalmente estraneo, di aggiungere ulteriori diciture alla fattura già datata e sottoscritta dal legale medesimo; inoltre data e sottoscrizione non sembravano apposte in un mezzo in movimento, come sostenuto dal teste che riferiva di averlo scritto durante un viaggio in auto; iii) non era stato specificato il motivo per cui la provvigione, che inizialmente ammontava al 3% del valore dell’immobile oggetto di mediazione, fosse stata ridotta all’1% senza che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] inserisse informazioni più dettagliate; iv) il teste [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso convincenti argomentazioni che spiegassero il motivo per cui si trovava in compagnia del Peluso e del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno da Arezzo (sede di sottoscrizione del preliminare di vendita), non avendo il teste nessun interesse in suddetta località o in merito all’accordo stipulato tra le parti; -avverso la predetta sentenza proponeva appello il Peluso, deducendo la violazione degli artt. 115, 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. nella valutazione delle risultanze istruttorie e censurando la motivazione in quanto illogica e lacunosa in merito alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’unico teste escusso [OSCURATO:PERSONA]; -l’appellata [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando, per quanto qui rileva, la fondatezza dei motivi proposti dal Peluso; -la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame; -in particolare la corte territoriale ha ritenuto infondata l’asserita violazione dell’art. 2697 cod.civ., in quanto la [OSCURATO:PERSONA], onerata di provare il ritenuto falso – ossia di dimostrare che la dicitura in contestazione attribuita alla legale rappresentante della società fosse stata, invece, apposta da mano diversa – vi aveva agevolmente adempiuto, essendo stata la circostanza pacificamente riconosciuta anche dal Peluso nel proprio atto difensivo; -per contro, avendo il Peluso rappresentato e richiesto di provare che era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad apporre sulla fattura la suddetta dicitura accanto a quanto già scritto dal legale rappresentante della società (ossia dicitura “pagato”) prima dell’apposizione della data e della relativa sottoscrizione, egli aveva assunto in via di eccezione la sussistenza di una concorde volontà delle parti e di una autorizzazione in tal senso proveniente dal legale rappresentante della società; -la corte distrettuale ha ritenuto corretta l’applicazione dell’onere probatorio fatta dal primo giudice provvedendo a dare corso all’istruttoria testimoniale poi valutata nel suo complesso inattendibile; -con riguardo al merito della valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello ha valutato il ragionamento del giudice di prime cure come pienamente condivisibile, del tutto privo dell’asserita illogicità e contraddittorietà; -da ultimo, il giudice d’appello ha condiviso l’affermazione del tribunale secondo cui non sarebbe stato specificato il motivo per cui la provvigione pretesa dalla società si sarebbe ridotta dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare, non avendo l’appellante prodotto in causa alcun documento attestante la modifica dell’accordo ed essendo stata correttamente ritenuta inammissibile la prova testimoniale ai sensi dell’art. 2722 cod.civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Peluso con ricorso affidato a due motivi , illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di successore e cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella qualità di ex liquidatrice della predetta ditta; considerato che: -con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.,la violazione dell’art. 2697 cod.civ.; -in particolare, il Peluso lamenta che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] circa la falsità della dicitura di cui in causa, la quale Immobiliare si sarebbe limitata a dimostrare che essa proveniva da soggetto diverso dal rappresentante legale, ma non la sua apposizione successivamente alla sottoscrizione della quietanza, all’insaputa del sottoscrittore di quest’ultima, e che pertanto il giudice abbia erroneamente attribuito al Peluso l’onere di provare il fatto impeditivo (onere ritenuto non assolto), mentre l’escussione del teste richiesta costituiva una mera difesa; -inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenuto erroneamente inammissibile ex art. 2722 cod.civ. la prova testimoniale richiesta dal Peluso in relazione al successivo patto di riduzione della provvigione dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare; -il motivo non merita accoglimento; -costituisce orientamento consolidato che la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticit à relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli; -se, tuttavia, quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione; -pertanto ove venga denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avv enuta senza o contro la sua volont à , mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (cfr. Cass.3718/1981; 6534/2013, 29912/201; 32061/2021); -ciò posto, la società [OSCURATO:PERSONA], al fine di disconoscere la dicitura “saldo totale provvigioni” contenuta nella quietanza di cui si tratta, doveva promuovere querela di falso ai sensi dell’art. 221 cod.proc.civ.: tanto essa ha fatto, allegando che la suddetta espressione attribuita alla legale rappresentante della società, era stata, invece , apposta da mano diversa, e chiedendo contestualmente che venisse espletata una perizia grafica volto ad accertare l’alterazione del documento; -l’accertamento tecnico non è, tuttavia, stato svolto , perché ritenuto non necessario dal giudice, in quanto la differenza tra la grafia della sottoscrittrice (la rappresentante dell’Immobiliare) e quella dell’autore della dicitura di cui in causa era rilevabile ictu oculi; -del resto, l’estraneità della dicitura alla legale rappresentante della società era stata pacificamente ammessa dall’opponente ingiunto Peluso (pag. 4 della sentenza impugnata); -spettava quindi al medesimo dimostrare il fatto impeditivo della dedotta falsità, cioè giustificare l’estraneità della dicitura contestata alla luce di una asserita concorde volontà tra la sottoscrittrice e il teste [OSCURATO:PERSONA], autore della dicitura in questione; -la corte territoriale ha ritenuto, però, non attendibili le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, con apprezzamento di fatto non censurabile con la dedotta violazione di legge ha concluso per la mancata prova del dedotto fatto impeditivo; -non vi è stata dunque alcunaviolazione dell’art. 2697 cod. civ.; -vero è, invece, sempre con riguardo al primo motivo di ricorso, che l’inammissibilità della testimonianza circa il patto di riduzione della provvigione dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare, in quanto asseritamente successivo al contratto di mediazione, non poteva essere motivata ai sensi dell’art.2722 cod.civ., che si riferisce a patti anteriori o contestuali al contratto, bensì, al più, ai sensi dell’art. 2723 cod.civ.; -nondimeno tale rilievo non assorbe né smentisce il fatto che la dicitura “saldo totale provvigioni” sia frutto di una alterazione estranea al soggetto che ha redatto e sottoscritto la quietanza, considerato che l’accertamento della falsità – o meno – del documento controverso costituisce l’oggetto principale del giudizio di querela di falso; -con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n.4, cod.proc.civ. la violazione degli artt. 116 e 221 cod.proc.civ.; -in particolare, il ricorrente si duole che la valutazione dell’unico teste non sia stata né logica né coerente; -il motivo, pur illustrato in memoria, appare infondato: la valutazione del giudice d’appello non presenta profili di illogicità e contraddittorietà, in quanto argomentata con coerenza, in relazione a tutti gli elementi istruttori raccolti (si vedano pp. 5 e seguenti della sentenza impugnata), desunti, fra l’altro, dal raffronto della versione del teste Bortonee con le contestazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso di averlo mai incontrato denunciandolo altresì per falsa testimonianza; -il ricorso è rigettato; -in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13813-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 598/2016 della Corte d'appello Sez.Dist. di Sassari, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -per resistere al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il residuo importo della provvigione, pari a Euro 124.800,00 (così indicata in sentenza mentre nel ricorso l’importo è indicato in euro 128.800,00), maturata in virtù della mediazione espletata a favore dell’ingiunto per la vendita di un immobile sito in Arzachena, il Peluso produceva la fattura n.15 del 15/ /2010 dalla quale si evinceva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un assegno b ancario di euro 62.400,00 rilasciando quietanza dell’avvenuto pagamento recante la dicitura “saldo totale provvigioni” ; -l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva querela di falso, disconoscendo tale dicitura, la quale, tra l’altro, non corrispondeva a quanto contenuto nel contratto di agenzia intervenuto fra le parti; -nel corso del giudizio incidentale promosso dall’[OSCURATO:PERSONA], il Peluso chiedeva di provare tramite l’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], che la frase “saldo totale provvigioni” era stata inserita nella fattura n.15 prima che la rappresentante della Immobiliare sottoscrivesse la quietanza a saldo; -l’adito tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la falsità della quietanza apposta alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla dicitura “saldo totale provvigioni”, ordinandone contestualmente la parziale cancellazione; -il tribunale motivava la decisione sulla base di diverse argomentazioni: i) era pacifico che le parole “saldo totale provvigioni” fossero state inserite da mano diversa da quella del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], sia per la grafia differente (rilevata dal giudice ictu oculi, il quale aveva ritenuto di non dover procedere ad alcuna indagine tecnica, che tuttavia era stata tempestivamente richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]) da quella della sottoscrizione apposta alla fattura, sia perché l’opponente a decreto ingiuntivo lo aveva pacificamente ammesso; ii) le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di essere l’autore materiale della dicitura “saldo totale provvigioni”, non potevano essere ritenute attendibili in quanto non si spiegava il motivo che aveva spinto il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ad indicare ad un terzo soggetto, ad essa totalmente estraneo, di aggiungere ulteriori diciture alla fattura già datata e sottoscritta dal legale medesimo; inoltre data e sottoscrizione non sembravano apposte in un mezzo in movimento, come sostenuto dal teste che riferiva di averlo scritto durante un viaggio in auto; iii) non era stato specificato il motivo per cui la provvigione, che inizialmente ammontava al 3% del valore dell’immobile oggetto di mediazione, fosse stata ridotta all’1% senza che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] inserisse informazioni più dettagliate; iv) il teste [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso convincenti argomentazioni che spiegassero il motivo per cui si trovava in compagnia del Peluso e del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno da Arezzo (sede di sottoscrizione del preliminare di vendita), non avendo il teste nessun interesse in suddetta località o in merito all’accordo stipulato tra le parti; -avverso la predetta sentenza proponeva appello il Peluso, deducendo la violazione degli artt. 115, 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. nella valutazione delle risultanze istruttorie e censurando la motivazione in quanto illogica e lacunosa in merito alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’unico teste escusso [OSCURATO:PERSONA]; -l’appellata [OSCURATO:PERSONA] si costituiva contestando, per quanto qui rileva, la fondatezza dei motivi proposti dal Peluso; -la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame; -in particolare la corte territoriale ha ritenuto infondata l’asserita violazione dell’art. 2697 cod.civ., in quanto la [OSCURATO:PERSONA], onerata di provare il ritenuto falso – ossia di dimostrare che la dicitura in contestazione attribuita alla legale rappresentante della società fosse stata, invece, apposta da mano diversa – vi aveva agevolmente adempiuto, essendo stata la circostanza pacificamente riconosciuta anche dal Peluso nel proprio atto difensivo; -per contro, avendo il Peluso rappresentato e richiesto di provare che era stato il [OSCURATO:PERSONA] ad apporre sulla fattura la suddetta dicitura accanto a quanto già scritto dal legale rappresentante della società (ossia dicitura “pagato”) prima dell’apposizione della data e della relativa sottoscrizione, egli aveva assunto in via di eccezione la sussistenza di una concorde volontà delle parti e di una autorizzazione in tal senso proveniente dal legale rappresentante della società; -la corte distrettuale ha ritenuto corretta l’applicazione dell’onere probatorio fatta dal primo giudice provvedendo a dare corso all’istruttoria testimoniale poi valutata nel suo complesso inattendibile; -con riguardo al merito della valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello ha valutato il ragionamento del giudice di prime cure come pienamente condivisibile, del tutto privo dell’asserita illogicità e contraddittorietà; -da ultimo, il giudice d’appello ha condiviso l’affermazione del tribunale secondo cui non sarebbe stato specificato il motivo per cui la provvigione pretesa dalla società si sarebbe ridotta dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare, non avendo l’appellante prodotto in causa alcun documento attestante la modifica dell’accordo ed essendo stata correttamente ritenuta inammissibile la prova testimoniale ai sensi dell’art. 2722 cod.civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Peluso con ricorso affidato a due motivi , illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di successore e cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nella qualità di ex liquidatrice della predetta ditta; considerato che: -con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ.,la violazione dell’art. 2697 cod.civ.; -in particolare, il Peluso lamenta che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] circa la falsità della dicitura di cui in causa, la quale Immobiliare si sarebbe limitata a dimostrare che essa proveniva da soggetto diverso dal rappresentante legale, ma non la sua apposizione successivamente alla sottoscrizione della quietanza, all’insaputa del sottoscrittore di quest’ultima, e che pertanto il giudice abbia erroneamente attribuito al Peluso l’onere di provare il fatto impeditivo (onere ritenuto non assolto), mentre l’escussione del teste richiesta costituiva una mera difesa; -inoltre, il ricorrente lamenta che il giudice abbia ritenuto erroneamente inammissibile ex art. 2722 cod.civ. la prova testimoniale richiesta dal Peluso in relazione al successivo patto di riduzione della provvigione dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare; -il motivo non merita accoglimento; -costituisce orientamento consolidato che la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticit à relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli; -se, tuttavia, quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione; -pertanto ove venga denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avv enuta senza o contro la sua volont à , mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (cfr. Cass.3718/1981; 6534/2013, 29912/201; 32061/2021); -ciò posto, la società [OSCURATO:PERSONA], al fine di disconoscere la dicitura “saldo totale provvigioni” contenuta nella quietanza di cui si tratta, doveva promuovere querela di falso ai sensi dell’art. 221 cod.proc.civ.: tanto essa ha fatto, allegando che la suddetta espressione attribuita alla legale rappresentante della società, era stata, invece , apposta da mano diversa, e chiedendo contestualmente che venisse espletata una perizia grafica volto ad accertare l’alterazione del documento; -l’accertamento tecnico non è, tuttavia, stato svolto , perché ritenuto non necessario dal giudice, in quanto la differenza tra la grafia della sottoscrittrice (la rappresentante dell’Immobiliare) e quella dell’autore della dicitura di cui in causa era rilevabile ictu oculi; -del resto, l’estraneità della dicitura alla legale rappresentante della società era stata pacificamente ammessa dall’opponente ingiunto Peluso (pag. 4 della sentenza impugnata); -spettava quindi al medesimo dimostrare il fatto impeditivo della dedotta falsità, cioè giustificare l’estraneità della dicitura contestata alla luce di una asserita concorde volontà tra la sottoscrittrice e il teste [OSCURATO:PERSONA], autore della dicitura in questione; -la corte territoriale ha ritenuto, però, non attendibili le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, con apprezzamento di fatto non censurabile con la dedotta violazione di legge ha concluso per la mancata prova del dedotto fatto impeditivo; -non vi è stata dunque alcunaviolazione dell’art. 2697 cod. civ.; -vero è, invece, sempre con riguardo al primo motivo di ricorso, che l’inammissibilità della testimonianza circa il patto di riduzione della provvigione dal 3% all’1% del valore della vendita immobiliare, in quanto asseritamente successivo al contratto di mediazione, non poteva essere motivata ai sensi dell’art.2722 cod.civ., che si riferisce a patti anteriori o contestuali al contratto, bensì, al più, ai sensi dell’art. 2723 cod.civ.; -nondimeno tale rilievo non assorbe né smentisce il fatto che la dicitura “saldo totale provvigioni” sia frutto di una alterazione estranea al soggetto che ha redatto e sottoscritto la quietanza, considerato che l’accertamento della falsità – o meno – del documento controverso costituisce l’oggetto principale del giudizio di querela di falso; -con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n.4, cod.proc.civ. la violazione degli artt. 116 e 221 cod.proc.civ.; -in particolare, il ricorrente si duole che la valutazione dell’unico teste non sia stata né logica né coerente; -il motivo, pur illustrato in memoria, appare infondato: la valutazione del giudice d’appello non presenta profili di illogicità e contraddittorietà, in quanto argomentata con coerenza, in relazione a tutti gli elementi istruttori raccolti (si vedano pp. 5 e seguenti della sentenza impugnata), desunti, fra l’altro, dal raffronto della versione del teste Bortonee con le contestazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso di averlo mai incontrato denunciandolo altresì per falsa testimonianza; -il ricorso è rigettato; -in applicazione del principio della soccombenza il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo
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