CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 34911/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; reputato che i tre motivi di doglianza, argomentati in modo unitario, con i quali si contesta il contenuto della sentenza sotto il profilo della violazione di legge, del vizio di motivazione e dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, sono generici per indeterminatezza perché sono del tutto privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4-6), non presentano affatto una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti le censure formulate e i correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.