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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17752/2026

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ata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzon. 146/2018 depositata il 13/2/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquilal’ingiunzione di pagamento 0011407 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., inNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026qualità di concessionaria del servizio di riscossione del Comune diOrtucchio (AQ), per omesso versamento dell’ICI 2011, adducendone inprincipalità la non debenza, essendosi costituita solo nel 2012 (per effettodi scissione parziale mediante costituzione di nuova società, derivandodalla preesistente [OSCURATO:SOCIETA].).L’impugnazione in primo grado fu respinta.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose appello e laCommissione tributaria regionale per l’Abruzzo lo respinse, confermandola decisione di primo grado.2.

Il giudice di merito osservò che, secondo quanto stabilito dall’art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli atti autonomamenteimpugnabili, tra i quali rientrava l’ingiunzione di pagamento, potesseroessere impugnati solo per vizi propri.

La mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,non ne consentiva l’impugnazione unitamente alla ingiunzione dipagamento.

Pertanto, non essendo stato impugnato l’avviso diaccertamento per omesso versamento del tributo per l’anno 2011, che erastato ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 16/7/2013, la pretesa tributaria eradivenuta definitiva.scissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse obbligata in solido al pagamentodelle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data incui detta scissione produceva effetto (art. 2506-quater, comma 3, c.c.).

Siaggiunse che la procedura adottata per l’ingiunzione fosse corretta cosìcome la motivazione dell’atto e che la firma autografa sugli atti diliquidazione potesse essere validamente sostituita dall’indicazione astampa del nominativo del legale rappresentante della concessionaria exart. 15, comma 7, della legge n. 102 del 2009.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a sedici motivi.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026Resiste il Comune di Ortucchio (AQ) con controricorso.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso.

A suo dire, ilgiudice del gravame non avrebbe esaminato tale eccezione.1.1 Il mezzo è inammissibile per carenza di autosufficienza, nonessendo stato trascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio,né essendo stata indicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo dimerito.1.2 La censura è, comunque, infondata.In primis, va osservato che i giudici di prime cure non erano tenutiad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensore della societàricorrente, da ritenersi quindi implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., Sez.

Un, 26/3/2012, n. 4773; Cass. Sez.Un. 14/1/1999, n. 289) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinviodell'udienza di discussione della causa per grave impedimento deldifensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti aprospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazioneNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimentodell'udienza.

Ed il principio è stato di recente ribadito anche con riguardoall'art. 9, secondo comma, della legge n. 247 del 2012, che ha confermatola facoltà già prevista (Cass., Sez. 6^-3, 17/10/2014, n. 22094).

Nulla èdato riscontrare nel ricorso in ordine a tale circostanza.2.

Con la seconda censura, è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza disospensione del giudizio.2.1 La censura è infondata, atteso che la reiezione della richiesta disospensione cautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di meritodi segno opposto a quella invocata dalla ricorrente.

La decisione sulmerito, infatti, assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibilecon l’esito cui il giudice ritenga di dover pervenire, sicché non èconfigurabile un obbligo di motivazione autonoma su una misura che restalogicamente travolta dalla definizione della causa (Cass., Sez. Trib.,17/4/2026, n. 9927).2.2 Si rileva, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, non viola ildiritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida ilmerito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'attoimpugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass.,Sez. 5^, 9/4/2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30/10/2013, n. 24448;Cass., Sez. 5^, 28/6/2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19/1/2018, n.1312; Cass., Sez. 5^, 11/11/2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^,Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202630/11/2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17/12/2024, n. 32904; Cass.,Sez.

Trib., 17/1/2025, n. 1149).3.

Con la terza censura, è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo”, tale da renderlaapparente.La ricorrente afferma di aver formulato plurime censure che nonsarebbero state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, trale quali: il mancato rilievo della nullità della sentenza di primo gradoperché nella parte motiva avrebbe fatto riferimento a cartelle dipagamento, mentre l’atto oggetto del giudizio è un’ingiunzione dipagamento; l’erronea valutazione della natura dell’atto e delleconseguenze che ne derivano; la contestata notifica di atti prodromici allaricorrente asseritamente non esecutiva; il mancato rilievo della nullitàdell’avviso per difetto di sottoscrizione; l’omesso rilievo della ritenutanullità del provvedimento impugnato per difetto di sottoscrizione.3.1.

Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (si vedano: Cass., Sez.Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054) che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disp.prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.3.2.

Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez.

Un., 19/6/2018, n. 16159, paragrafo 7.2., chemenziona anche Cass., Sez.

Un., 3/11/2016, n. 22232; conf.: Cass., Sez.Un., 3/11/2016, nn. 22229, 22230 e 22231).3.3.

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone aldi sopra del minimo costituzionale, atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta così come emerge dal paragrafo2 dalla ricostruzione dei fatti di causa.3.4 Deve, inoltre, rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell'art.348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni difatto, poste alla base della decisione appellata (si rinvia, per tutte, aCass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e alle successive conformi)Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026In ogni caso, la censura non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato, che esulano, peraltro, dalla ratio decidendi), che,comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze diviolazione o falsa applicazione di legge.4.

Con la quarta censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe, in tesi, esaminato e non avrebberilevato la violazione da parte del Comune dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546del 1992, in quanto non avrebbe attivato il procedimento obbligatorio dimediazione.

Allo stesso modo, il giudice di merito non avrebbe rilevatoche [OSCURATO:SOCIETA]. ha violato il citato articolo atteso che “inaudita alteraparte ha respinto il reclamo mediazione dell’appellante, adducendo nuovimotivi di merito non riportati nell’atto notificato”.4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Al netto dellagenericità delle inadempienze imputate all’ente impositore e allaconcessionaria, la censura non risulta, infatti, che sia stata formulata neiprecedenti gradi di merito.4.2 È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unaNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass. Sez. 2^, 24/1/2019, n. 2038).5.

Con il quinto mezzo, è denunciata la falsa applicazione dell’art. 23 edell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la costituzione tardiva in giudizio nonconsentirebbe al controricorrente di difendersi o produrre documenti eporterebbe questo alla accettazione della posizione altrui per il principio dinon contestazione.5.1 La censura è inammissibile, non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.Valgono le osservazioni effettuate con riferimento alla precedentecensura.5.2 A ciò deve aggiungersi che la tardività della costituzione in giudiziodel resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appellodell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^,13/10/2006, n. 22010).

In ogni caso, nel processo tributario, la violazionedel termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente ladecadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito chenon siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi,sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutiviNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di dirittoinvocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs. (Cass., Sez. Trib., 13/5/2025, n. 12672).6.

Con la sesta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Si lamenta una carente integrazione del contraddittorio.6.1 Il motivo è inammissibile.La censura non solo è generica, ma difetta anche di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito.6.2 Valgono, inoltre, al riguardo le osservazioni formulate in relazionealla quarta censura.7.

Con la settima doglianza, si denuncia la violazione e falsaapplicazione del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento sul rilievo che lariscossione coattiva dei tributi locali deve essere effettuata con laprocedura disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di affidamento alconcessionario del servizio di riscossione.8.

Con l’ottava censura, è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., perché l’ingiunzione di pagamento, per essere valida, deveessere emessa dal competente ufficio dell’ente creditore.In altri termini, l’atto notificato non sarebbe legittimo perché ilComune avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalle norme innanziindicate ed avrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme solomediante notifica della cartella esattoriale.9.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sonoinfondati.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’esercizio della potestà riscossiva da parte degli enti locali per laTARSU (come per i tributi successivi: TIA, TARES, TARI) non avvienenecessariamente a mezzo di cartella di pagamento, essendo possibilel’emanazione dell’ingiunzione di pagamento anche da parte delconcessionario (nel qual caso, la sottoscrizione è demandata al legalerappresentante o a collaboratore delegato dall’organo amministrativo).9.1 La riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualitàdi enti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguentiprocedure previste e disciplinate dall’articolo 36, comma 2, del d.l. n.248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, atenore del quale: «La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altreentrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quantocompatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in propriodall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidataagli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248».9.2 Quindi, la riscossione dei tributi locali può avvenire o: a) a mezzodi ingiunzione di pagamento, che dunque costituisce titolo esecutivo, masecondo la procedura prevista dal titolo II del DPR n. 602/1973, purchésvolta in proprio dall’ente locale ovvero affidata ai soggetti di cui all’art.52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 (società iscritte all’alboministeriale); oppure: b) a mezzo di ruolo/cartella di pagamento, secondoNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026la procedura di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, qualora affidata agli agentidella riscossione.Nella specie, l’ingiunzione di pagamento è stata regolarmente emanatadal concessionario e sottoscritta dal legale rappresentante.10.

Con la nona censura, è denunciata la violazione dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe rilevato la nullità dell’atto in quantonon notificato nei modi e termini di legge.10.1 Il motivo è infondato, atteso che la notifica da parte delconcessionario della riscossione è possibile anche a mezzo del serviziopostale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigenteratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, hasoppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella dipagamento può avvenire mediante invio diretto, da partedel concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (trale tante: Cass., Sez. Trib., 22/12/2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib.,10/7/2025, n. 18880).11.

Con il decimo motivo, si denunciano la violazione e falsaapplicazione della legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazionedell’ingiunzione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Secondo la ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe rilevato ildifetto motivazionale dell’ingiunzione di pagamento, riferendosi per taleaspetto al prodromico avviso di accertamento nei confronti di altra società.11.1 La doglianza è infondata.L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento edi autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di attoamministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e delprecetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossionecoattiva mediante pignoramento dei beni del debitore.

Essa segue ilNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce.

Unavolta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapportogiuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile,sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo attoimpositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24/5/2017, n.13132; Cass., Sez. 5^, 18/4/2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2,18/6/2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16/2/2021, n. 3952; Cass., Sez.6^-5, 13/1/2022, n. 884; Cass., Sez. Trib., 21/10/2022, n. 31172).11.2 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale per cui èrichiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importodovuto.

L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, èsufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porrel'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, eper consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez.

Un.,17/3/1998, n. 2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27/2/2009, n.4772; Cass., Sez.

Lav., 27/12/2019, n. 34552).L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipua funzioneaccertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - della causa del debito,della distinta della liquidazione e di tutti gli elementi sui quali si fondava ladomanda, cioè la specificazione della pretesa tributaria e degli elementioggettivi e soggettivi identificabili dal rapporto che la sostenevano (Cas.,Sez. 5^, 20/9/2006, n. 20361).

Per cui, l’atto prodromico non deveessere allegato ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000.11.3 In base alla riproduzione integrale del contenuto in ricorso(pagine 2 e 3), l’ingiunzione di pagamento contiene i requisiti di leggenecessari ai fini della sua validità, come è stato correttamente valutato dalgiudice di merito.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202612.

Con l’undicesima censura, è denunciata la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.12.1 Il motivo è inammissibile.Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di merito abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 1/3/2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24/5/2022, n. 16736).

Matanto non è stato denunciato in questa sede.12.2 Pur deducendosi, quindi, in apparenza una violazione di norme dilegge, la società tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass., Sez. 6^-3, 4/7/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (ex multis, Cass. Sez. Trib., 31/5/2022, n. 17744, Cass.Sez. 1^, 22/11/2019, n. 3340).13.

Con la dodicesima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.13.1 Il motivo è infondato, atteso che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che cioccupa, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parteNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (ex multis, Cass. Sez.

Lav., 6/2/2020, n.17313).13.2 La censura esula peraltro dalla ratio decidendi.La contestazione sembra, infatti, investire l’avviso di accertamentoprodromico all’ingiunzione di pagamento, che non è stato autonomamenteimpugnato.

Per cui, non possono farsi valere vizi inerenti ad attidell’imposizione in sede di impugnazione di atti della riscossione.

Infatti, intema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essereoggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di attipresupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartelladi pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento giànotificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 5^, 13/10/2011, n.21082; Cass., Sez. 6^-5, 24/5/2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^,23/5/2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7/6/2019, n. 15452; Cass., Sez.5^, 10/2/2021, n. 3227; Cass., Sez. 6^-5, 28/4/2021, n. 11141; Cass.,Sez. 5^, 8/6/2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16/6/2022, n. 19507;Cass., Sez. Trib., 13/7/2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16/12/2024, n.32808).14.

Con il tredicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.perché il giudice di merito non ha rilevato che nessun atto citatonell’ingiunzione è stato mai notificato alla ricorrente.Pertanto, è denunciata la nullità dell’atto per mancata allegazione degliNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202614.1 Il motivo è inammissibile, atteso che, dietro la paventatadenuncia di violazione di norme legislative, vi è il tentativo di sollecitarequesta Corte ad effettuare un nuovo accertamento di merito, non piùpossibile in questa sede.14.2 Valgono, peraltro, in questa sede le osservazioni, a cui si rinvia,effettuate nel paragrafo n. 9.15.

Con il quattordicesimo motivo, è denunciata la violazione dellalegge n. 241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA]senza l’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senzaaverne i poteri necessari.15.1 Il motivo è inammissibile perché esula dalla ratio decidendi.15.2 Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento contiene il riferimentoespresso all’art. 1, comma 67, della legge n. 549 del 1995 e all’art. 3 deld.lgs. n. 39 del 1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva lasua efficacia (Cass., Sez. Trib., 31/1/2025, n. 15962).16.

Con la quindicesima doglianza, si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella sostanza, la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026indicazione del responsabile del procedimento del Comune di Ortucchio(AQ).16.1 Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi.16.2 Inoltre, con la predetta censura, la società tendeinammissibilmente a sollecitare un ulteriore apprezzamento di merito, chenon è consentito in questa sede.17.

Con il sedicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza ex artt.36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo il giudice di merito pronunziato su tutta la domanda.17.1 Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente.

Lasocietà non specifica, invero, su quali parti della domanda la Commissionetributaria regionale abbia omesso di pronunziare.18.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ne consegue il rigettodel ricorso.19.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse sono liquidatecome da dispositivo e seguono la soccombenza;- nei rapporti tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto perla mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.20.

In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favoredel controricorrente, liquidandole nella misura di euro 200,00 per esborsiNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026ed euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, il 26/5/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’Abruzzon. 146/2018 depositata il 13/2/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquilal’ingiunzione di pagamento 0011407 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., inNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026qualità di concessionaria del servizio di riscossione del Comune diOrtucchio (AQ), per omesso versamento dell’ICI 2011, adducendone inprincipalità la non debenza, essendosi costituita solo nel 2012 (per effettodi scissione parziale mediante costituzione di nuova società, derivandodalla preesistente [OSCURATO:SOCIETA].).L’impugnazione in primo grado fu respinta.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose appello e laCommissione tributaria regionale per l’Abruzzo lo respinse, confermandola decisione di primo grado.2. Il giudice di merito osservò che, secondo quanto stabilito dall’art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli atti autonomamenteimpugnabili, tra i quali rientrava l’ingiunzione di pagamento, potesseroessere impugnati solo per vizi propri. La mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato,non ne consentiva l’impugnazione unitamente alla ingiunzione dipagamento. Pertanto, non essendo stato impugnato l’avviso diaccertamento per omesso versamento del tributo per l’anno 2011, che erastato ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 16/7/2013, la pretesa tributaria eradivenuta definitiva.scissione parziale della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse obbligata in solido al pagamentodelle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data incui detta scissione produceva effetto (art. 2506-quater, comma 3, c.c.). Siaggiunse che la procedura adottata per l’ingiunzione fosse corretta cosìcome la motivazione dell’atto e che la firma autografa sugli atti diliquidazione potesse essere validamente sostituita dall’indicazione astampa del nominativo del legale rappresentante della concessionaria exart. 15, comma 7, della legge n. 102 del 2009.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a sedici motivi.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026Resiste il Comune di Ortucchio (AQ) con controricorso.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio della trattazione del ricorso. A suo dire, ilgiudice del gravame non avrebbe esaminato tale eccezione.1.1 Il mezzo è inammissibile per carenza di autosufficienza, nonessendo stato trascritto o riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio,né essendo stata indicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo dimerito.1.2 La censura è, comunque, infondata.In primis, va osservato che i giudici di prime cure non erano tenutiad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensore della societàricorrente, da ritenersi quindi implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., Sez. Un, 26/3/2012, n. 4773; Cass. Sez.Un. 14/1/1999, n. 289) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinviodell'udienza di discussione della causa per grave impedimento deldifensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà generalmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, etale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituitol'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti aprospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazioneNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimentodell'udienza. Ed il principio è stato di recente ribadito anche con riguardoall'art. 9, secondo comma, della legge n. 247 del 2012, che ha confermatola facoltà già prevista (Cass., Sez. 6^-3, 17/10/2014, n. 22094). Nulla èdato riscontrare nel ricorso in ordine a tale circostanza.2. Con la seconda censura, è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza disospensione del giudizio.2.1 La censura è infondata, atteso che la reiezione della richiesta disospensione cautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di meritodi segno opposto a quella invocata dalla ricorrente. La decisione sulmerito, infatti, assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibilecon l’esito cui il giudice ritenga di dover pervenire, sicché non èconfigurabile un obbligo di motivazione autonoma su una misura che restalogicamente travolta dalla definizione della causa (Cass., Sez. Trib.,17/4/2026, n. 9927).2.2 Si rileva, infatti, che, in tema di contenzioso tributario, non viola ildiritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida ilmerito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'attoimpugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass.,Sez. 5^, 9/4/2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30/10/2013, n. 24448;Cass., Sez. 5^, 28/6/2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19/1/2018, n.1312; Cass., Sez. 5^, 11/11/2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^,Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202630/11/2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17/12/2024, n. 32904; Cass.,Sez. Trib., 17/1/2025, n. 1149).3. Con la terza censura, è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo”, tale da renderlaapparente.La ricorrente afferma di aver formulato plurime censure che nonsarebbero state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, trale quali: il mancato rilievo della nullità della sentenza di primo gradoperché nella parte motiva avrebbe fatto riferimento a cartelle dipagamento, mentre l’atto oggetto del giudizio è un’ingiunzione dipagamento; l’erronea valutazione della natura dell’atto e delleconseguenze che ne derivano; la contestata notifica di atti prodromici allaricorrente asseritamente non esecutiva; il mancato rilievo della nullitàdell’avviso per difetto di sottoscrizione; l’omesso rilievo della ritenutanullità del provvedimento impugnato per difetto di sottoscrizione.3.1. Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (si vedano: Cass., Sez.Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054) che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disp.prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.3.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. Un., 19/6/2018, n. 16159, paragrafo 7.2., chemenziona anche Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232; conf.: Cass., Sez.Un., 3/11/2016, nn. 22229, 22230 e 22231).3.3. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone aldi sopra del minimo costituzionale, atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta così come emerge dal paragrafo2 dalla ricostruzione dei fatti di causa.3.4 Deve, inoltre, rilevarsi che si è al cospetto di cd. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell'art.348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni difatto, poste alla base della decisione appellata (si rinvia, per tutte, aCass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e alle successive conformi)Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026In ogni caso, la censura non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato, che esulano, peraltro, dalla ratio decidendi), che,comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze diviolazione o falsa applicazione di legge.4. Con la quarta censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe, in tesi, esaminato e non avrebberilevato la violazione da parte del Comune dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546del 1992, in quanto non avrebbe attivato il procedimento obbligatorio dimediazione. Allo stesso modo, il giudice di merito non avrebbe rilevatoche [OSCURATO:SOCIETA]. ha violato il citato articolo atteso che “inaudita alteraparte ha respinto il reclamo mediazione dell’appellante, adducendo nuovimotivi di merito non riportati nell’atto notificato”.4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Al netto dellagenericità delle inadempienze imputate all’ente impositore e allaconcessionaria, la censura non risulta, infatti, che sia stata formulata neiprecedenti gradi di merito.4.2 È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unaNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass. Sez. 2^, 24/1/2019, n. 2038).5. Con il quinto mezzo, è denunciata la falsa applicazione dell’art. 23 edell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, la costituzione tardiva in giudizio nonconsentirebbe al controricorrente di difendersi o produrre documenti eporterebbe questo alla accettazione della posizione altrui per il principio dinon contestazione.5.1 La censura è inammissibile, non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.Valgono le osservazioni effettuate con riferimento alla precedentecensura.5.2 A ciò deve aggiungersi che la tardività della costituzione in giudiziodel resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appellodell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^,13/10/2006, n. 22010). In ogni caso, nel processo tributario, la violazionedel termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per lacostituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente ladecadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito chenon siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi,sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutiviNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di dirittoinvocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimod.lgs. (Cass., Sez. Trib., 13/5/2025, n. 12672).6. Con la sesta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Si lamenta una carente integrazione del contraddittorio.6.1 Il motivo è inammissibile.La censura non solo è generica, ma difetta anche di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito.6.2 Valgono, inoltre, al riguardo le osservazioni formulate in relazionealla quarta censura.7. Con la settima doglianza, si denuncia la violazione e falsaapplicazione del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento sul rilievo che lariscossione coattiva dei tributi locali deve essere effettuata con laprocedura disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di affidamento alconcessionario del servizio di riscossione.8. Con l’ottava censura, è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., perché l’ingiunzione di pagamento, per essere valida, deveessere emessa dal competente ufficio dell’ente creditore.In altri termini, l’atto notificato non sarebbe legittimo perché ilComune avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalle norme innanziindicate ed avrebbe potuto chiedere il pagamento delle somme solomediante notifica della cartella esattoriale.9. I motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sonoinfondati.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’esercizio della potestà riscossiva da parte degli enti locali per laTARSU (come per i tributi successivi: TIA, TARES, TARI) non avvienenecessariamente a mezzo di cartella di pagamento, essendo possibilel’emanazione dell’ingiunzione di pagamento anche da parte delconcessionario (nel qual caso, la sottoscrizione è demandata al legalerappresentante o a collaboratore delegato dall’organo amministrativo).9.1 La riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualitàdi enti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguentiprocedure previste e disciplinate dall’articolo 36, comma 2, del d.l. n.248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, atenore del quale: «La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altreentrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quantocompatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in propriodall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidataagli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248».9.2 Quindi, la riscossione dei tributi locali può avvenire o: a) a mezzodi ingiunzione di pagamento, che dunque costituisce titolo esecutivo, masecondo la procedura prevista dal titolo II del DPR n. 602/1973, purchésvolta in proprio dall’ente locale ovvero affidata ai soggetti di cui all’art.52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 (società iscritte all’alboministeriale); oppure: b) a mezzo di ruolo/cartella di pagamento, secondoNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026la procedura di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, qualora affidata agli agentidella riscossione.Nella specie, l’ingiunzione di pagamento è stata regolarmente emanatadal concessionario e sottoscritta dal legale rappresentante.10. Con la nona censura, è denunciata la violazione dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe rilevato la nullità dell’atto in quantonon notificato nei modi e termini di legge.10.1 Il motivo è infondato, atteso che la notifica da parte delconcessionario della riscossione è possibile anche a mezzo del serviziopostale. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigenteratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, hasoppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella dipagamento può avvenire mediante invio diretto, da partedel concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (trale tante: Cass., Sez. Trib., 22/12/2023, n. 35822; Cass., Sez. Trib.,10/7/2025, n. 18880).11. Con il decimo motivo, si denunciano la violazione e falsaapplicazione della legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazionedell’ingiunzione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Secondo la ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe rilevato ildifetto motivazionale dell’ingiunzione di pagamento, riferendosi per taleaspetto al prodromico avviso di accertamento nei confronti di altra società.11.1 La doglianza è infondata.L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento edi autotutela della pubblica amministrazione, con natura giuridica di attoamministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e delprecetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossionecoattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue ilNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Unavolta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento, infatti, il rapportogiuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile,sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo attoimpositivo, ma un atto liquidatorio (Cass., Sez. 6^-5, 24/5/2017, n.13132; Cass., Sez. 5^, 18/4/2019, n. 10896; Cass., Sez. 6^-2,18/6/2020, n. 11794; Cass., Sez. 6^-5, 16/2/2021, n. 3952; Cass., Sez.6^-5, 13/1/2022, n. 884; Cass., Sez. Trib., 21/10/2022, n. 31172).11.2 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale per cui èrichiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importodovuto. L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, èsufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porrel'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, eper consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez. Un.,17/3/1998, n. 2874 – vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 27/2/2009, n.4772; Cass., Sez. Lav., 27/12/2019, n. 34552).L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipua funzioneaccertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - della causa del debito,della distinta della liquidazione e di tutti gli elementi sui quali si fondava ladomanda, cioè la specificazione della pretesa tributaria e degli elementioggettivi e soggettivi identificabili dal rapporto che la sostenevano (Cas.,Sez. 5^, 20/9/2006, n. 20361). Per cui, l’atto prodromico non deveessere allegato ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000.11.3 In base alla riproduzione integrale del contenuto in ricorso(pagine 2 e 3), l’ingiunzione di pagamento contiene i requisiti di leggenecessari ai fini della sua validità, come è stato correttamente valutato dalgiudice di merito.Numero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202612. Con l’undicesima censura, è denunciata la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.12.1 Il motivo è inammissibile.Anzitutto, si può censurare la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. solo se si alleghi che il giudice di merito abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondoil suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 1/3/2022, n. 6774; Cass., Sez. 2^, 24/5/2022, n. 16736). Matanto non è stato denunciato in questa sede.12.2 Pur deducendosi, quindi, in apparenza una violazione di norme dilegge, la società tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass., Sez. 6^-3, 4/7/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dellenorme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito (ex multis, Cass. Sez. Trib., 31/5/2022, n. 17744, Cass.Sez. 1^, 22/11/2019, n. 3340).13. Con la dodicesima censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.13.1 Il motivo è infondato, atteso che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che cioccupa, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parteNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. Lav., 6/2/2020, n.17313).13.2 La censura esula peraltro dalla ratio decidendi.La contestazione sembra, infatti, investire l’avviso di accertamentoprodromico all’ingiunzione di pagamento, che non è stato autonomamenteimpugnato. Per cui, non possono farsi valere vizi inerenti ad attidell’imposizione in sede di impugnazione di atti della riscossione. Infatti, intema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3,del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essereoggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di attipresupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartelladi pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento giànotificati e non opposti nei termini (Cass., Sez. 5^, 13/10/2011, n.21082; Cass., Sez. 6^-5, 24/5/2017, n. 13102; Cass., Sez. 5^,23/5/2018, n. 12759; Cass., Sez. 5^, 7/6/2019, n. 15452; Cass., Sez.5^, 10/2/2021, n. 3227; Cass., Sez. 6^-5, 28/4/2021, n. 11141; Cass.,Sez. 5^, 8/6/2022, n. 18488; Cass., Sez. 5^, 16/6/2022, n. 19507;Cass., Sez. Trib., 13/7/2023, n. 20148; Cass., Sez. Trib., 16/12/2024, n.32808).14. Con il tredicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.perché il giudice di merito non ha rilevato che nessun atto citatonell’ingiunzione è stato mai notificato alla ricorrente.Pertanto, è denunciata la nullità dell’atto per mancata allegazione degliNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/202614.1 Il motivo è inammissibile, atteso che, dietro la paventatadenuncia di violazione di norme legislative, vi è il tentativo di sollecitarequesta Corte ad effettuare un nuovo accertamento di merito, non piùpossibile in questa sede.14.2 Valgono, peraltro, in questa sede le osservazioni, a cui si rinvia,effettuate nel paragrafo n. 9.15. Con il quattordicesimo motivo, è denunciata la violazione dellalegge n. 241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA]senza l’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senzaaverne i poteri necessari.15.1 Il motivo è inammissibile perché esula dalla ratio decidendi.15.2 Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento contiene il riferimentoespresso all’art. 1, comma 67, della legge n. 549 del 1995 e all’art. 3 deld.lgs. n. 39 del 1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva lasua efficacia (Cass., Sez. Trib., 31/1/2025, n. 15962).16. Con la quindicesima doglianza, si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella sostanza, la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026indicazione del responsabile del procedimento del Comune di Ortucchio(AQ).16.1 Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi.16.2 Inoltre, con la predetta censura, la società tendeinammissibilmente a sollecitare un ulteriore apprezzamento di merito, chenon è consentito in questa sede.17. Con il sedicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza ex artt.36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo il giudice di merito pronunziato su tutta la domanda.17.1 Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente. Lasocietà non specifica, invero, su quali parti della domanda la Commissionetributaria regionale abbia omesso di pronunziare.18. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, ne consegue il rigettodel ricorso.19. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse sono liquidatecome da dispositivo e seguono la soccombenza;- nei rapporti tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto perla mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.20. In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in favoredel controricorrente, liquidandole nella misura di euro 200,00 per esborsiNumero registro generale 26705/2018Numero sezionale 4495/2026Numero di raccolta generale 17752/2026Data pubblicazione 03/06/2026ed euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% ed agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovutoCosì deciso in Roma, il 26/5/2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17752/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris