CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31770/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1440/2021depositata il 19/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta ha richiesto, a mezzo pec, alla cancelleria dell’ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento disposto dal Questore di Catania, in esecuzione del provvedimento di respingimento emesso dallo stesso Questore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace, sciogliendo la riserva, ha emesso il provvedimento avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con due motivi di ricorso, il ricorrente denuncia: 1) nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 13 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; 2) nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il trattenimento è stato disposto con motivazione prestampata. il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito. Il secondo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, infatti, si limita ad affermare che sussistono i presupposti della proroga, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte con memorie depositate in udienza, limitandosi a dire, genericamente, che non sono condivisili. Alla luce di quanto sopra esposto il decreto di proroga del trattenimento emesso in data 19/11/2021 non risulta adeguatamente motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286, senza darsi effettivo carico delle questioni sollevate dalla difesa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essereaccolto in ordine al secondo motivo, assorbito il primo ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, algiudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera diconsiglio