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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43517/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLI4Efekte-a-v-v4s.e-allei,a-lti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata - sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con argomentare non illogico, ha apprezzato una serie di elementi sintomatici di una non ancora cessata pericolosità sociale del ricorrente (come la violazione delle misure di prevenzione commessa pochi giorni dopo l'applicazione della misura di sicurezza applicata, nonché i precedenti penali di particolare allarme sociale), non trascurando di evidenziare gli elementi positivi acquisiti, di cui, tuttavia, non è stata apprezzata la portata risolutiva.

Il ricorso, di contro, muove censure che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, opponendo ad essa una non consentita rilettura delle emergenze processuali.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI4Efekte-a-v-v4s.e-allei,a-lti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con argomentare non illogico, ha apprezzato una serie di elementi sintomatici di una non ancora cessata pericolosità sociale del ricorrente (come la violazione delle misure di prevenzione commessa pochi giorni dopo l'applicazione della misura di sicurezza applicata, nonché i precedenti penali di particolare allarme sociale), non trascurando di evidenziare gli elementi positivi acquisiti, di cui, tuttavia, non è stata apprezzata la portata risolutiva. Il ricorso, di contro, muove censure che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, opponendo ad essa una non consentita rilettura delle emergenze processuali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 43517/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris