CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 28422/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] i.- [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], lamentando di aver subito una interruzione del servizio telefonico dalle 8.30 alle 17.30 di un giorno in cui egli aveva necessità di prenotare un viaggio per recarsi (ka Messina a [OSCURATO:PERSONA] e sostenere un concorso pubblico. duella interruzione gli ha impedito di portare a termine la prenotazione e dunque egli non ha potuto sostenere l'esame. La causa ha avuto vicende alterne che qui è irrilevante riepilogare; piuttosto merita ricordare la sua ultima fase: il Tribunale, che giudica in secondo grado, essendo il valore della causa di pochi euro, esclude che via sia stato danno rilevante, e questa decisione è confermata dalla Corte di cassazione (23201/n 2018) cui ricorre il Cosenza, sulla scorta anche di una regola fissata giurisprudenziale (Sez. un. 26972/ 2008) per la quale per aversi danno, e non semplice disagio, occorre che l'interruzione si sia protratta a lungo, oltre un giorno solare intero.Il.- [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'ultima decisione della Corte di cassazione (n. 23210/ 2018)- una precedente aveva annullato con rinvio- sia incorsa, in un errore di fatto nel rigettare a domanda, errore che, con un motivo di ricorso, pone a base di una domanda di revocazione della predetta ordinanza, ed a cui si oppone la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] a.- Con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'articolo 191 bis c.p.c., il ricorrente chiede la revocazione della ordinanza n 23201/ 2018 di questa Corte, che ha rigettato un sua precedente ricorso. La tesi è la seguente. i ricorrente aveva prospettato a fondamento della richiesta di risarcimento del danno un preciso fatto storico, ossia la circostanza che, essendo mancato il collegamento telefonico, non aveva potuto prenotare il viaggio per recarsi in altra ci sostenere un pubblico concorso; fatto che rendeva rilevante quella interruzione in quanto non ne era derivato a. mero disagio, ma un vero e proprio pregiudizio dovuto aI la mancata partecipazione alla selezione. Secondo il ricorrente la Corte di cassazione, nella (linanza oggetto di revocazione, si sarebbe limitata a ribadire che non sono risarcibili i meri disagi, occorrendo che l'interruzione si protragga per un tempo apprezzabile a costituire danno, come era orientamento precedente; ma nel lire ciò non avrebbe tenuto conto di un fatto esistente agli ossia che quella interruzione gli aveva impedito di prenotare li viaggio e dunque aveva determinato la mancata parteclpazione dl concorso pubblico. L'ordinanza sarebbe dunque viziata da errore di fatto che la rende revocabile. Il ricorso è infondato. In redlta la decisione che si vuole revocare ha tenuto conto del tatto che 11 ricorrente ritiene invece omesso, e ne ha tenuto conto dicendo che in sede di legittimità quel fatto non ora più rivalutabile. lo altri termini, era stato il giudice di merito a dare scarso rilievo dl fatto allegato dal ricorrente, dicendo che eqli avrei,r,e potuto comunque prenotare il viaggio recandosi in una agenzia, o farlo da se dopo le 17.30 quando il collegamento era stato ripristinato e che dunque ''_1 torni: o',e non aveva inciso sulla possibilità di compiere quell'azione. Td (-C2te di cassazione, nella decisione che si pretende di revocare, ha preso atto che la valutazione compiuta dal dice di merito circa l'assenza di danno risarcibile era una valutazione di fatto non più discutibile in sede di legittimità, e che il giudice di merito aveva fatto corretta arTlicazione della regola di diritto sulla distinzione tra ilsaqio e danno risarcibile, distinzione che ovviamente era c/k 4 tracciata in base alla considerazione di quanto allegato dal ricorrente (p. 9 Ossia: la decisione precedente, riferendosi all'accertamento In fatto compiuto dal giudice di merito- il quale teneva conto della mancata prenotazione del viaggio- ha tatto riferimento al complessivo accertamento compiuto cisl Tribunale e dunque anche alla valutazione da questo offerta di Tue.' pregiudizio, ritenendo quel complessivo accertamento come non più sindacabile, e dunque in tal modo tenendo conto del fatto ritenuto omesso, sia pure per dire ',ne non poteva occuparsene essendo la sua valutazione una gestione di merito. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese al lite, nella misura di 1300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte da atto che il tenore del dispositivo e tale da giustificare il r3ramerito, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ,_corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo in-