CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile M'[OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, sospesa condizionalmente, concordata tra il P.M. e l'imputato, con le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod.pen., contestato come commesso il 27 aprile 2022; ha anche compensato le spese con riguardo alle parti civili costituite. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza le parti civili M'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, affidandosi ad un motivo con cui deducono ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. l'illogicità della motivazione con riferimento all'art. 444, comma 2, cod.proc.pen. e la violazione ex art. 606 lett. b) con riferimento agli artt. 185, comma 2 cod.pen. e 2059 cod.civ. censurando la motivazione adottata a supporto della disposta compensazione delle spese nei confronti delle parti civili. 3. Il Procuratore Generale della Suprema Corte/nelle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen./ ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese in favore della parte civile, eliminando la relativa statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. 2. Preliminarmente appare opportuno affrontare la questione della ricorribilità o meno della statuizione sulle spese contenuta in una sentenza di applicazione di pena, atteso il tenore dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), secondo cui «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» Ebbene, al riguardo si è già condivisibilmente ritenuto che «In tema di pat- teggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; in conformità, Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 276225-01; contra, tuttavia, Sez. 6, n. 22527 del 16/01/2019, Petrangeli, Rv. 275984-01). Tali condivisibili puntualizzazioni appaiono, peraltro, in linea non solo con l'insegnamento di Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi e altro, Rv. 250680, ma anche e soprattutto con la ratio ragionevolmente alla base delle recentissime decisioni di Sez. U, 26 settembre 2019, ric. P.G. in proc. Melzani, e di Sez. U, 26 settembre 2019, ric. Savin e altri, che hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, rispettivamente, l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie e le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti. 3.Ciò posto, ritenuta dunque giustiziabile, in linea di principio, la statuizione in tema di spese della parte civile contenuta in una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., si osserva che il ricorso è fondato. Va premesso che, ai sensi dell'art. 444 co. 2 cod.proc.pen. il giudice può disporre la compensazione delle spese di parte civile ove ricorrano "giusti motivi" ed è quindi suo obbligo dare conto, anche succintamente, delle ragioni dell'esercizio di tale potere. Nella specie la motivazione con cui è stata giustificata la compensazione (il fatto che le parti civili attualmente costituite non rappresentino i parenti più prossimi della vittima e che la relativa attività processuale é semplicemente consistita nel mero atto di costituzione di parte civile) è meramente apparente non offrendo alcuna ragionevole spiegazione, alla luce dei principi che governano la disciplina delle spese tra le parti, con riguardo alla mancata condanna degli imputati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Il giudice di rinvio, rivalutando i fatti, dovrà colmare tale lacuna. Si osserva altresì che in tema di patteggiamento, quando la Corte di cassazione annulla la pronuncia impugnata relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello se l'annullamento riguarda la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, mentre va effettuato al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto. (Fattispecie in cui la Corte, annullando una decisione che aveva omesso di motivare sulla richiesta dell'imputato di compensazione delle spese, ha disposto il rinvio al giudice civile) (Sez. 6, n. 7519 del 24/01/2013, Rv. 255125). 4. Nella specie pertanto la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disciplina delle spese con riguardo alla parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese con riguardo alle parti civili costituite e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente p