CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 22346/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, alla via Umberto, n. 200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di pro- cura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato pro- fessor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germa- nico, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 781/2021 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 20 .1.2015 l o “ [OSCURATO:PERSONA] e Terapia ” s.r.l. citava l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” a comparire dinanzi al Tribunale di Catania. Premetteva che era accreditato con il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva pur per gli anni dal 2008 al 2012 stipulato con l’ “A.S.P. di Catania” regolari convenzioni exart. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (cfr. ricorso , pag. 4 ) . Indi esponeva che l’ “A.S.P.di Catania” con raccomandata del 29.10.2014 gli aveva chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 285.116,56 a titolo di ripetizione di pagamenti asseritamente indebiti eseguiti negli anni 2008/2012 (ovverol’importo di euro 53.188,05 per l’anno 2008, l’importo di euro 66.703,06 per l’anno 2009,l’importo di euro 59.417,25 per l’anno 2010, l’importo di euro 54.574,96 per l’anno 2011 e l’importo di euro 51.233,24 per l’anno 2012: cfr. ricorso, pag. 5). Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa restitutoria l’ “A.S.P.” aveva addotto che i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977/2007,dapprima sospesi con il D.A. n. 336/2008 - con il quale erano stati reiteratii valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - erano stati ripristinati “con effetto retroattivo”, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il D.A. n. 170/2013 mercè la revoca del D.A. n. 336/2008 (cfr. ricorso, pagg. 4 -5). Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l’insussistenza delle pretese creditorie dell’ “A.S.P. di Catania”. 2.Si costituiva l’ “A.S.P. di Catania”. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 2106/2017 il T ribunale rigettava la domanda attorea. 4.Lo “[OSCURATO:PERSONA] e Terapia” s.r.l. proponeva appello . Resisteval’ “A.S.P. di Catania”. 5.Con sentenza n. 781/2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gra- vame econdannava l’appellante alle spese del grado. Reputava la [OSCURATO:PERSONA] – in ordine al primo motivo di gravame , con cui l’appellante aveva addotto che gli “sconti tariffari” afferivano a compensi per prestazioni sanitarie extra budgete che la domanda di accertamento negativo concerneva non già“prestazioni extra budget , ma al contrario prestazioni ese- guite in forza di precedenti contratti regolarmente eseguiti” (così sentenza d’ap- pello, pag. 4)– che era erroneo l’assunto dell’appellante secondo cui gli “sconti tariffari” ex legen. 296/2006 afferissero a prestazioni extra budget (cfr. sen- tenza d’appello, pag. 5). Reputava altresì – del pari in ordine al primo motivo di gravame – che il Tribunale aveva rilevato correttamente, innanzitutto, che il D.A. n. 1977/2007 aveva recepito in Sicilia la “scontistica tariffaria” di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006; altresì, che nel D.A. n. 336/2008,con il quale, nelle more del contenzioso amministrativo insorto in ordine al D.A. n. 1977/2007, erano stati sospesi i valori tariffari di cui al lo stesso D.A. n. 1977/2007 e ribadite le tariffe di cui al D.A. n. 24059 / 1997 , era stata fatta chiara “riserva di ripetizione”; ancora, che il D.A. n. 170/2013aveva ripristinato “con effetto retroattivo” i valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007(cfr. sen- tenzad’appello, pagg. 5 - 6) . Reputava la Corte di Catania– in ordine al secondo motivo di gravame , con cui l’appellante aveva addotto l’inapplicabilità dei DD.AA. n. 1977/2007 e n. 170/2013, siccome entrati in vigore in epoca successiva all’esecuzione delle pre- stazionicui si correlavano i compensi per i quali era stata formulata richiesta di ripetizione (cfr.sentenza d’appello, pag. 7) – che con il D.A. n. 336/2008 si era provveduto non già alla revoca del D.A. n. 1977/2007ma unicamente, in attesa della definizione del contenzioso amministrativo concernente il medesimo D.A. n. 1977/2007,a disporre l’operatività interinale delle tariffe previgenti, di cui al D.A. n. 24059/1997,“con espressa riserva di ripetizione” (cfr. sentenza d’ap- pello, pag. 7). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso lo “[OSCURATO:PERSONA] e Terapia” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 nonché del D.A. n. 1977/2007 e del D.A. n. 336/2008. Deduce che la Corte di Catania non ha rilevato che il sistema -che “secondo l’ASPfonderebbe il credito in questione” (così ricorso, pag. 8) - dello sconto obbligatorio di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006,re- cepitain Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, “ha avuto una durata temporale limitata al triennio 2007/2009” (così ricorso, pag. 9), sicché la pre- tesa restitutoria ex adverso formulata è priva di fondamento in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pag. 9). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1375 cod. civ. Deduce che la regola della buona fede nell’esecuzione dei contratti osta a che l’ “A.S.P. di Catania” pretenda, in forza del D.A. n. 170/2013, di rideterminare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e, segnatamente, il quantumdei cor- rispettivi, per giunta successivamenteall’erogazione delle prestazioni assisten- ziali (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce che al riguardo la Corte di Catania “non ha sostanzialmente fornito alcuna motivazione”(così ricorso, pag. 13 ) . 10.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente con- nessi; il che ne giustifica l’esamecongiunto; nondimeno, il primo motivo è fon- dato e va accolto, il secondo motivo è infondato e va respinto. 11.Un duplice rilievo va premesso. In primo luogo, così come dà atto la st e ss a controricorrente (cfr. controri- corso, pagg. 15– 17) , la “ scontistica tariffaria ” per le strutture convenzionate preaccreditatedi cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è stata recepita dalla Regione Siciliana con il D.A. n. 1977/2007. In secondo luogo, la restituzione sollecitata con la raccomandata del 29.10.2014 rinveniva senz’altro titolo nelle prefigurazioni tariffarie del D.A. n. 1977/2007, ripristinate “con effetto retroattivo”dal D.A. n. 170/2013 (come lo stesso ricorrente dà atto: cfr. ricorso, pag. 4), dunque rinveniva titolo nella “scontistica tariffaria” (“la pretesa di restituzione, fatta valere dall’Asp e contra- stata dall’attrice, attiene all’applicazione degli sconti conseguente al ripristino retroattivo delle tariffe di cui al D.A. 1977/2007”: cfr.controricorso, pag. 3, ove è riprodotta la motivazione della sentenza di primo grado. Si veda anche ricorso, pag. 5, ove si legge testualmente: “l’ASP (…) ha richiesto al ricorrente, con la nota del 29/10/2014 (…), la restituzione delle maggiori somme che, a suo dire, sarebbero state erogate nel medesimo periodo (senza applicare lo sconto), ri- spetto a quelle che avrebbero dovuto pagarsi (applicando lo sconto) (…)”). 12.Da tali premesse non possono che scaturire gli esiti che seguono. Ingiustificatamente l’ “A.S.P.” prospetta l’estraneità alla fattispecie “della te- matica scontotariffario ” (cfr. controricorso, pag. 11. Del resto, la medesima “A.S.P.” riferisceche “tali superiori statuizioni di merito (…) venivano impugnate da varie strutture accreditate dinnanzi all’Ecc.mo C.G.A.R.S. che (…) rigettava tutti gli appelli(…), confermando la diretta applicabilità in Sicilia degli sconti tariffari ex Legge n. 296 del 2006 e la piena efficacia e validitàdei DD.AA. n. 1745 e 1977 del 2007”: così controricorso, pag. 18). Ineccepibilmentela C orte d’appello ha dato atto che “correttamente (…) il primo giudice si è (…) soffermato sul D.A. n. 1977/2007, che ha dato attuazione nella Regione Siciliana alla richiamata disposizione, prevedendo l’applicazione dello sconto sulle citate tariffe per le strutture convenzionate preaccreditate ” (così sentenza d’appello, pagg. 5 -6). 13.Ebbene, a fronte dell’operatività – a fondamento de lla pretesa restitutoria esperita dall’ “A.S.P.” con la raccomandata del 29.10.2014 - della “scontistica tariffaria”è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di remunerazione delle presta- zioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private ac- creditate, losconto previsto dall’art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a detto trien- nio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582). Ovvero all’insegnamento secondo cui il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006, esplica valenza con riferimento all’intero territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 10.7.2020, n. 14778)e quindi pur con riferimento al territorio della Regione siciliana (cfr. Cass. (ord.) 12.8.2024, n. 22742, secondo cui, in tema di remu- nerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, losconto previsto dall'art. 1, comma 79 6, lett. o), della l egge n. 296 del 2006, operativo anche inSicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in taleRegione). Conseguentemente, l’operatività della “scontistica tariffaria”, senz a dubbio atta a legittimare la pretesa restitutoria formulata dall’ “A.S.P.” in relazioneagli anni 2008 e 2009, non vale, in pari tempo, conformemente all’assunto –veico- lato dal primo mezzo - del ricorrente, a legittimar la per gli anni 2010, 2011 e 2012. 14.In tal ultimi termini non può che postularsi, ulteriormente, quanto segue. Da un canto, al cospettodella legittima operatività della “scontistica tariffaria” per gli anni 2008 e 2009, invano, per questi stessi anni,il ricorrente sollecita, con il secondo mezzo, “il riconoscimento della inapplicabilità del sistema degli sconti obbligatori”(così ricorso, pag. 14); in vano , per i medesimi anni 2008 e 2009, il ricorrente prospetta, con il secondo mezzo , che tanto sarebbe stato possibile “solo ove nelle convenzioni fosse stata inserita una clausola di riserva e/o di ripetizione” (così ricorso, pag. 12). D’altro canto, la legittima operatività della “scontistica tariffaria” unicamente per gli anni 2008 e 2009 e non già per gli anni 2010, 2011 e 2012 assorbela doglianza –del pari veicolata dal secondo mezzo –secondo cui la corte d’appello non avrebbe delibato l’ “effettiva questione posta, che era, invece, quella di stabilire se la riespansione di efficacia del D.A. n. 1977/2007, avutasi solo per effetto del D.A. n. 170/2013, consentisse di ritenere applicabile nella fattispecie (con effetto retroattivo) il regime degli sconti tariffari (che lo stesso richiamava) ai rapporti convenzionali già intercorsi tra le parti negli anni precedenti”(così ricorso, pag. 13). 15.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc.civ. Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare la sua condanna alle spese di prime cure e a condannarlo alle spese d’appello. 16.L’accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del terzo mezzo di impugnazione. 17.In accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso la sen- tenza n. 781/2021 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamenta- zione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate. 18.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricor- rente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivodi ricorso , cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivola sentenza n. 781/2021 della Corte d’Appello di Catania erinvia a lla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu- dizio di legittimità; rigetta il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de