CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 14825/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, ICE - [OSCURATO:PERSONA] PROMOZIONE2026 ALL'ESTERO E L'[OSCURATO:PERSONA];1465 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 4521/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 2759/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diRoma, riformando la decisione del Tribunale della stessa seden. 6334/2018, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Baroni e [OSCURATO:PERSONA] per essere assunti alle dipendenze delMinistero dello Sviluppo economico (MISE), o dell’Agenzia – ICE,Istituto nazionale per il [OSCURATO:PERSONA], quali vincitori delconcorso pubblico a cinque posti per “Architetto”, Area“Professionisti”, bandito dall’ICE-Istituto nazionale per ilCommercio Estero nel 2008, in quanto classificatisi al terzo equarto posto della relativa graduatoria approvata il 28.04.2010.2. La Corte territoriale ha respinto la domanda dei ricorrenti diessere assunti, in via gradata, alle dipendenze delleamministrazioni convenute in primo grado, e la connessadomanda di risarcimento danni, avendo rilevato che,successivamente all’approvazione della predetta graduatoria,l’ICE era stato soppresso dall'art. 14, commi 17-27, del d.l. n.98/2011, conv. con l. n. 111/2011, e le sue funzioni ecompetenze, in parte rivisitate, erano state trasferite ex lege,unitamente alle sue risorse strumentali, umane e finanziarie, inparte al MISE, ed in parte alla nuova Agenzia – ICE, Istitutonazionale per il [OSCURATO:PERSONA], costituita con d.l. n. 201/11,convertito con l. n. 214 del 2011.A causa dello jus superveniens così introdotto, ha rilevato lastessa Corte territoriale, si era verificato un mutamentodell'assetto organizzativo degli uffici sulla cui base era statoemesso il bando di concorso, e tale mutamento, per consolidatagiurisprudenza costituzionale e di legittimità, attribuisce allap.a. il potere-dovere di non procedere a nuove assunzioni chenon corrispondano più alle oggettive necessità dell’ente, qualiNumero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/2026valutate prima della modifica del quadro normativo, cosicché ledomande proposte dai ricorrenti non potevano trovareaccoglimento, considerato che la qualifica/Area deiprofessionisti, nella quale essi dovevano essere inquadrati pereffetto del concorso bandito, non era prevista nel C.C.N.L. delComparto Ministeri, reso applicabile alla neo istituita Agenzia,nella cui organizzazione non era parimenti contemplata lapredetta qualifica/Area.3. Avverso la decisione della Corte di appello di Roma hannoproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Valerio DeVitiis, affidato a due motivi di impugnazione.4. Il MISE e l’Agenzia – ICE, Istituto nazionale per il CommercioEstero, si sono difesi con proprio controricorso, illustrato dasuccessiva memoria, e hanno proposto ricorso incidentale perfar rilevare ex art. 360 co.1 n. 2 c.p.c., la giurisdizione delgiudice amministrativo, esclusa dai giudici di merito.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hannodedotto la violazione dell'art. 14, commi 19, 26 e 26-bis del d.l.n. 98/2011, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c., censurandola sentenza della Corte territoriale per avere erroneamenteinterpretato le anzidette disposizioni, e ritenuto chel’impossibilità di far luogo all’assunzione alle dipendenze dellaneocostituita Agenzia-ICE avesse comportato l’estinzione deldiritto all’assunzione anche nei confronti del MISE.Il diritto ad essere assunti dal MISE, secondo i ricorrenti,sussisteva poiché non tutti i rapporti di lavoro e non tutti irapporti giudici attivi e passivi facenti capo all’ICE, ed esistential momento della sua soppressione, dovevano essere trasferitiNumero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/2026alla neo costituita Agenzia, essendo destinatario di analogotrasferimento anche detto Ministero, come desumibile dell'art.14, comma 26, del menzionato d.l., secondo cui solo un limitatocontingente di personale dell’ICE (450) sarebbe stato trasferitoalle dipendenze di tale Agenzia.2. Il motivo non è fondato, dovendo esso essere esaminatoanche alla luce del DPCM del 28.12.2012, con cui, ai sensidell’art. 14 del d.l. n. 98/2011, era stato attuato il predettotrasferimento, ed in particolare degli artt. 2 e 4 del medesimo,secondo cui il MISE subentra nella sola titolarità dei «rapportigiuridici attivi e passivi relativi al personale del soppresso ICE»trasferito nei propri ruoli in forza dello stesso decreto,disposizioni che fanno riferimento a rapporti di lavoro a tempoindeterminato (v. Allegato C al DPCM), e quindi a rapporti dilavoro già costituti, come desumibile anche dalle disposizioni delsuccessivo art. 5, e non anche a quelli ancora da costituire,come erano quelli degli odierni ricorrenti, per i quali l’assunzionea seguito del concorso non si era ancora verificata, non essendonemmeno intervenuta l’autorizzazione da parte della Presidenzadel Consiglio dei ministri, «ai sensi delle vigenti disposizioni inmateria di assunzione di personale nella PubblicaAmministrazione», prevista dall’art. 13 del bando di concorso.3. Per il MISE, inoltre, non è stata prevista una disposizionecome quella di cui all’art. 4, comma 6, del DPCM relativa airapporti derivanti da graduatorie concorsuali del soppressoIstituto per il commercio estero, la quale stabilisce che l'ICE -Agenzia avrebbe potuto utilizzare tali graduatorie nel rispettodelle previsioni di legge, fermi i vincoli previsti in materia diassunzioni, in caso di fabbisogno di personale di pari qualifica.Numero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/20264. Il riferimento al personale di pari qualifica esclude chel’Agenzia potesse utilizzare la graduatoria relativa ai ricorrenti,essendo incontestato che la stessa, a differenza del soppressoICE, non avesse più nella sua organizzazione l’area deiprofessionisti e degli architetti, cosicché non poteva avere unfabbisogno di tale tipo di professionalità.5. Ne’ i rapporti derivanti dalla graduatoria anzidetta risultanoriconducibili nell’ambito degli altri rapporti giuridici attivi epassivi presi in considerazione dagli artt. 8, comma 3, e 9,comma 1, del medesimo decreto, atteso che tali disposizioniprevedono soltanto che altri eventuali rapporti giuridici attivi epassivi esistenti, «non rientranti tra quelli indicati nel presentedecreto o ad esso sopravvenuti», sono trasferiti, anzichéall'ICE-Agenzia, al MISE solo se attinenti al personale o arapporti giuridici trasferiti allo stesso in forza delle previsioni delmedesimo decreto.6. Al fine del trasferimento al MISE dei rapporti derivanti dallagraduatoria anzidetta occorreva quindi una specifica previsionedel decreto che però non è ravvisabile in nessuna di quelle inesso contenute, tenuto conto altresì del fatto, altrettantopacifico, che nemmeno tale Ministero ha nel proprio organico uncontingente di professionisti riconducibile alla qualifica degliarchitetti, per la quale era stato specificamente bandito ilconcorso vinto dai ricorrenti.I ricorrenti peraltro non hanno individuato in forza di qualespecifica disposizione del predetto DPCM i rapporti anzidettiavrebbero dovuto far capo al MISE.7. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano ladecisione impugnata per violazione dell’art. 14 del d.l. n.Numero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/202698/2011, dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 nonchédei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c.,di tutela dell’affidamento ex art. 2 Cost.Secondo i ricorrenti la Corte territoriale aveva erroneamenteinterpretato le disposizioni richiamate nel motivo, facendo levasu un precedente di legittimità (Cass. n. 12679/2016) nonpertinente al caso in esame, atteso che esso aveva enunciato ilprincipio dell’impossibilità di dar corso all’assunzione deivincitori di concorso pubblico, a causa dello jus superveniensche aveva modificato il quadro normativo esistente al momentodell’indizione del concorso, facendo però riferimento all’ipotesi,nel caso in esame non ricorrente, che esso fosse intervenutoprima della conclusione delle operazioni concorsuali, e a seguitodi interruzione o revoca della relativa procedura, pacificamenteassenti nella fattispecie in esame e che avrebbero, comunquedovuto intervenire entro un termine ragionevole, comunque nonsuperiore a diciotto mesi dalla adozione dell'atto.8. Deducono altresì che la mancata revoca o annullamento dellagraduatoria aveva ingenerato in loro un legittimo affidamentonell’assunzione, e che la clausola del bando che prevedeva lanecessità del rispetto delle condizioni di legge per le assunzioniè una mera clausola di stile, come tale inidonea ad impedire laloro assunzione.9. Anche tale motivo è infondato, dovendosi in proposito rilevareche la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenzadi questa Corte, fra cui, Cass. n. 21880/2025, Cass. n.16037/2024 e Cass. n. 9840/2024, la quale ha riaffermato lostesso principio enunciato da Cass. n. 30238/2017, ribadendoloin termini generali, ed esplicitando ancor meglio il fondamentoNumero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/2026che vi sta alla base e cioè il principio di trasparenza, buonandamento ed efficienza della P.A. ex art. 97 Cost.In particolare Cass. n. 21880/2025, al pari di altri precedentiresi in fattispecie sovrapponibili (cfr. Cass. n. 26192, 26201,26203, 26204, 28318 del 2024), ha enunciato detto principioproprio con riferimento ad una mancata assunzione di vincitoredi concorso pubblico a causa di una normativa sopravvenutarispetto all’approvazione della graduatoria concorsuale.10. Diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non puòsostenersi che la menzionata clausola del bando di concorso chesubordinava l’assunzione all’autorizzazione della Presidenza delConsiglio dei ministri secondo le norme vigenti, fosse unaclausola di stile, poiché essa rispecchia invece le previsioni, dicarattere generale, dettate dall’art. 39, comma 3, della legge n.449/1997.Gli stessi ricorrenti hanno peraltro dedotto che per altriconcorrenti vincitori del medesimo concorso era intervenuta,prima della soppressione dell’ICE, la predetta autorizzazioneall’assunzione, e che nessun’altra era stata rilasciatasuccessivamente, cosicché deve ritenersi che essi erano benconsapevoli della sua necessità per essere assunti, circostanzaquesta che esclude il dedotto legittimo affidamento sullacostituzione del rapporto di lavoro all’esito del superamento delconcorso.11. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essererigettato.12. Il rigetto del ricorso principale esime dall’esaminarel’incidentale sul difetto di giurisdizione eccepito daicontroricorrenti, condizionato ex se alla fondatezza del primo (v.Numero registro generale 8584/2022Numero sezionale 1465/2026Numero di raccolta generale 14825/2026Data pubblicazione 18/05/2026in proposito Cass. S.U. n. 5456/2009, n. 23318/2009, n.7381/2013).13. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]