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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 19600/2026

Testo disponibile della fonte

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torio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPastcot, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), con rigetto del ricorso nel resto;lette le conclusioni scritte depositate in data 18/04/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Messina emessa in data 08/11/2024,confermava il giudizio di giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delittidi truffa consumata e tentata aggravati dalla minorata difesa (capi 1 e 2), nonchéper il reato di cui all’art. 494 cod. pen. (capo 3) e, previo riconoscimento dila pena inflitta in mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, con i beneficidella sospensione condizionale e della non menzione della condanna.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 2, 15, 61 n.5, 640, comma secondo n. 2 ter e comma terzo, cod. pen. pererronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1) e 2) di imputazione econseguente omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione diquerela.La difesa ricorrente assume che la Corte di appello, in linea con l’imputazionesub 1) e 2), ha individuato, quale unico fattore di “minorata difesa”, la modalità divendita a distanza che è ipotesi espressamente tipizzata nella previsione dell’art.640, comma secondo, n. 2 ter cod. pen. ed è procedibile a querela; il collegio dimerito non ha infatti indicato alcuna ulteriore condizione soggettiva di vulnerabilitàdella persona offesa.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen. e 494 cod. pen., nonché l’omessapronuncia in ordine al motivo di appello con il quale era stato censurato il giudiziodi responsabilità con riferimento al capo 3) di imputazione.Rileva la difesa ricorrente che con l’atto di gravame erano state sviluppatespecifiche deduzioni in relazione al contestato reato di sostituzione di personasotto il profilo della idoneità ingannatoria della condotta e del dolo specifico;nonostante tale chiara devoluzione la Corte territoriale non si è pronunciata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato.Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90 edentrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo commadell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l’aggravante speciale dell’averecommesso il fatto “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idoneiad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”Tale intervento ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale che ritenevaintegrata l’aggravante “comune” di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. nell’ipotesi di truffacommessa mediante lo strumento del mezzo telematico, al fine di rendere piùdifficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, l’identificazione del suointerlocutore poiché proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quelloin cui opera l'agente comporta una posizione di vantaggio per l’agente,consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alleconseguenze della propria condotta.Il legislatore ha pertanto “enucleato” un’ ipotesi specifica di “minorata difesa”individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare edinterloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi unaposizione di vantaggio, “sottraendola” dall’art. 61 n. 5 cod. pen. e riservando adessa una considerazione autonoma.Il legislatore è contestualmente intervenuto anche sul terzo comma dell’art.640 cod. pen., prevedendo la procedibilità a querela per la peculiare fattispecieaggravata di truffa c.d.

“telematica”.Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso di specie, la Corte di appelloha ritenuto integrata l’aggravante della minorata difesa esclusivamente conriferimento alla specifica ipotesi della negoziazione “a distanza” introdotta dall’art.640, comma secondo n. 2-ter cod. pen. (per la quale è richiesta l’iniziativa punitivadella persona offesa), non essendovi in sentenza alcun richiamo ad altre condizionidi “debolezza” della vittima o comunque riconducibili a diverse situazioni evocatedall’art. 61 n. 5 cod. pen.Poiché il principio della applicazione della norma sopravvenuta più favorevoleprevisto dall’art. 2, comma quarto, cod. pen. opera anche con riguardo al regimedi procedibilità, ne consegue che la remissione di querela, intervenuta in data01/03/2025 ad opera della persona offesa e ritualmente accettata dall’imputato(presente agli atti), ha efficacia estintiva con riferimento ad entrambi gli addebitidi truffa consumata e tentata rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) diimputazione e commessi in data 01/09/2021.Sul punto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.2.

Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si deducel’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, sulla doglianza contenutanell’atto di appello con il quale era stato censurato il giudizio di responsabilità conriferimento al delitto di sostituzione di persona (capo 3), sotto il duplice profilodella idoneità ingannatoria della condotta e della sussistenza del dolo specifico.Il collegio di merito ha esaminato anche il profilo di gravame concernente lasussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 494 cod. pen. laddove,richiamata la ricostruzione fattuale della vicenda, ha evidenziato che l’imputato siera attribuito un falso nome al fine di conseguire un vantaggio.In particolare, si era presentato al venditore spacciandosi per [OSCURATO:PERSONA] MarieChantal trasmettendogli anche un documento di identità francese intestato a taledonna ed aveva altresì creato l’account [OSCURATO:EMAIL]; ciò avevaindotto [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare una ricarica di euro 130,00 sulla postepayintestata all’odierno ricorrente.Confrontandosi direttamente con i rilievi difensivi, la Corte territoriale haosservato, da un lato, che per l’attivazione di un account di posta elettronica nonè richiesta alcuna documentazione, sicchè ben possono essere creati indirizzi diposta con nomi di fantasia o comunque non corrispondenti al titolare del medesimoe, dall’altro, che alcun elemento portava ad escludere che l’imputato fosse inpossesso di un documento di identità intestato ad un terzo; del tutto irrilevanteera l’assenza di accertamenti sulla titolarità dell’utenza utilizzata dall’acquirentetruffatore ben potendo l’imputato avere agito in concorso con altri.3.

All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione aidelitti di cui ai capi 1) e 2) poiché estinti per intervenuta remissione di querela,consegue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello diMessina per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo3) di imputazione che la sentenza impugnata aveva posto in continuazione con ilpiù grave delitto di truffa consumata sub capo 1), tuttavia estinto.4.

Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di un diversoaccordo tra le parti, le spese processuali relative agli addebiti di cui ai capi 1) e 2)estinti per intervenuta remissione di querela vanno poste a carico dell’imputato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1) e 2), perchéestinti per remissione di querela e pone le relative spese a carico dell’imputato.Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione dellaCorte di appello di Messina per la determinazione della pena.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
torio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, RobertoPastcot, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2), con rigetto del ricorso nel resto;lette le conclusioni scritte depositate in data 18/04/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale di Messina emessa in data 08/11/2024,confermava il giudizio di giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delittidi truffa consumata e tentata aggravati dalla minorata difesa (capi 1 e 2), nonchéper il reato di cui all’art. 494 cod. pen. (capo 3) e, previo riconoscimento dila pena inflitta in mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, con i beneficidella sospensione condizionale e della non menzione della condanna.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 2, 15, 61 n.5, 640, comma secondo n. 2 ter e comma terzo, cod. pen. pererronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1) e 2) di imputazione econseguente omessa declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione diquerela.La difesa ricorrente assume che la Corte di appello, in linea con l’imputazionesub 1) e 2), ha individuato, quale unico fattore di “minorata difesa”, la modalità divendita a distanza che è ipotesi espressamente tipizzata nella previsione dell’art.640, comma secondo, n. 2 ter cod. pen. ed è procedibile a querela; il collegio dimerito non ha infatti indicato alcuna ulteriore condizione soggettiva di vulnerabilitàdella persona offesa.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen. e 494 cod. pen., nonché l’omessapronuncia in ordine al motivo di appello con il quale era stato censurato il giudiziodi responsabilità con riferimento al capo 3) di imputazione.Rileva la difesa ricorrente che con l’atto di gravame erano state sviluppatespecifiche deduzioni in relazione al contestato reato di sostituzione di personasotto il profilo della idoneità ingannatoria della condotta e del dolo specifico;nonostante tale chiara devoluzione la Corte territoriale non si è pronunciata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato.Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n. 90 edentrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo commadell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, l’aggravante speciale dell’averecommesso il fatto “a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idoneiad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”Tale intervento ha recepito l’elaborazione giurisprudenziale che ritenevaintegrata l’aggravante “comune” di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. nell’ipotesi di truffacommessa mediante lo strumento del mezzo telematico, al fine di rendere piùdifficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, l’identificazione del suointerlocutore poiché proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quelloin cui opera l'agente comporta una posizione di vantaggio per l’agente,consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alleconseguenze della propria condotta.Il legislatore ha pertanto “enucleato” un’ ipotesi specifica di “minorata difesa”individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare edinterloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi unaposizione di vantaggio, “sottraendola” dall’art. 61 n. 5 cod. pen. e riservando adessa una considerazione autonoma.Il legislatore è contestualmente intervenuto anche sul terzo comma dell’art.640 cod. pen., prevedendo la procedibilità a querela per la peculiare fattispecieaggravata di truffa c.d. “telematica”.Tanto premesso, non vi è dubbio che, nel caso di specie, la Corte di appelloha ritenuto integrata l’aggravante della minorata difesa esclusivamente conriferimento alla specifica ipotesi della negoziazione “a distanza” introdotta dall’art.640, comma secondo n. 2-ter cod. pen. (per la quale è richiesta l’iniziativa punitivadella persona offesa), non essendovi in sentenza alcun richiamo ad altre condizionidi “debolezza” della vittima o comunque riconducibili a diverse situazioni evocatedall’art. 61 n. 5 cod. pen.Poiché il principio della applicazione della norma sopravvenuta più favorevoleprevisto dall’art. 2, comma quarto, cod. pen. opera anche con riguardo al regimedi procedibilità, ne consegue che la remissione di querela, intervenuta in data01/03/2025 ad opera della persona offesa e ritualmente accettata dall’imputato(presente agli atti), ha efficacia estintiva con riferimento ad entrambi gli addebitidi truffa consumata e tentata rispettivamente contestati ai capi 1) e 2) diimputazione e commessi in data 01/09/2021.Sul punto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.2. Infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si deducel’omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, sulla doglianza contenutanell’atto di appello con il quale era stato censurato il giudizio di responsabilità conriferimento al delitto di sostituzione di persona (capo 3), sotto il duplice profilodella idoneità ingannatoria della condotta e della sussistenza del dolo specifico.Il collegio di merito ha esaminato anche il profilo di gravame concernente lasussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 494 cod. pen. laddove,richiamata la ricostruzione fattuale della vicenda, ha evidenziato che l’imputato siera attribuito un falso nome al fine di conseguire un vantaggio.In particolare, si era presentato al venditore spacciandosi per [OSCURATO:PERSONA] MarieChantal trasmettendogli anche un documento di identità francese intestato a taledonna ed aveva altresì creato l’account [OSCURATO:EMAIL]; ciò avevaindotto [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare una ricarica di euro 130,00 sulla postepayintestata all’odierno ricorrente.Confrontandosi direttamente con i rilievi difensivi, la Corte territoriale haosservato, da un lato, che per l’attivazione di un account di posta elettronica nonè richiesta alcuna documentazione, sicchè ben possono essere creati indirizzi diposta con nomi di fantasia o comunque non corrispondenti al titolare del medesimoe, dall’altro, che alcun elemento portava ad escludere che l’imputato fosse inpossesso di un documento di identità intestato ad un terzo; del tutto irrilevanteera l’assenza di accertamenti sulla titolarità dell’utenza utilizzata dall’acquirentetruffatore ben potendo l’imputato avere agito in concorso con altri.3. All’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione aidelitti di cui ai capi 1) e 2) poiché estinti per intervenuta remissione di querela,consegue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello diMessina per la determinazione della pena in ordine al residuo reato di cui al capo3) di imputazione che la sentenza impugnata aveva posto in continuazione con ilpiù grave delitto di truffa consumata sub capo 1), tuttavia estinto.4. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di un diversoaccordo tra le parti, le spese processuali relative agli addebiti di cui ai capi 1) e 2)estinti per intervenuta remissione di querela vanno poste a carico dell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1) e 2), perchéestinti per remissione di querela e pone le relative spese a carico dell’imputato.Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione dellaCorte di appello di Messina per la determinazione della pena.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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