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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13878/2026

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osti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Milano.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte già in atti, insistendo per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati per prescrizione e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi di imputazione; udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art.102 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16 giugno 2025 - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2022 - così provvedeva: -accolta la richiesta di concordato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di falso ideologico contestato al capo 32 b) perché estinto per prescrizione e rideterminava nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena in 6 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione in ordine alle residue imputazioni; -disponeva la revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ex art. 317 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza; -confermava la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna alle spese processuali.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: 2- violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3, 599 - bis cod. proc. pen., art. 7 C.E.D.U., art. 24, comma 2, Cost., per avere la Corte di appello determinato la pena in 6 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione, in violazione del divieto di "reformatio in peius", avendo le parti, in sede di concordato, fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 6 di reclusione; - violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen., 317 - bis cod. pen. e 25, comma 2, Cost. per avere i Giudici di merito applicato la pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, benchè i fatti — reato in contestazione fossero disciplinati dalla legge del 6 novembre 2012 n. 190, antecedenti alla entrata in vigore della legge del 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti"), che appunto aveva introdotto tale ulteriore pena accessoria; - violazione di legge, in relazione all'art. 317- bis cod pen., per avere i Giudici di appello applicato la pena accessoria della interdizione perpetua dai [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico e senza alcuna valutazione.

4. Ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Hanno dedotto: - vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, per avere la Corte di appello affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico aggravato di cui al capo 5 a) e 5 b), nonostante la mancanza di prova degli elementi costituitivi dei reati.

Le conversazioni telefoniche - poste a base dell'epilogo decisorio - potevano essere oggetto di «letture alternative ed egualmente logiche».

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse prelevato due borse dal negozio dei ricorrenti non costituirebbe ex se prova dell'accordo corruttivo, vieppiù considerando l'intenzione di pagarle.

In ordine poi al reato di falso, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandante, essendo stata la responsabilità della stessa evinta, illogicamente ed apoditticamente, solo dalla conversazione telefonica del 9 aprile 2023 n. 1810, nel corso della quale il marito [OSCURATO:PERSONA] le chiedeva se avesse fatto "quella roba là".

5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: - vizio di motivazione per illogicità e travisamento in relazione al delitto di corruzione, non essendovi prova di un accordo corruttivo e avendo la Corte di 3appello travisato, attraverso la estrapolazione di frasi, il reale significato e contenuto del dato captativo. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., era stato citato, in veste di debitore esecutato, in due procedure esecutive, di cui una ordinaria e l'altra promossa dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta e deputato alla gestione della procedura, avrebbe semplicemente invitato il [OSCURATO:PERSONA] a trovare degli acquirenti dei beni pignorati.

Nei colloqui intercettati, infatti, si parla di ricevute di pagamento e di fatture, oggettivamente incompatibili con qualsivoglia ipotesi corruttiva; - vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione al delitto di falso di cui al capo 3 b), per avere la Corte di appello desunto la falsità dei verbali dai dati tratti dalle celle telefoniche e nonostante si trattasse di moduli standard non compilati e nemmeno firmati dal [OSCURATO:PERSONA].

6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione e/o per motivazione apparente per non avere la Corte di appello esaminato i motivi di appello; - violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame delle doglianze di appello e per valutazioni errate e in contrasto con la sentenza del Tribunale.

Secondo la Corte di appello le aste erano andate deserte grazie ai "buoni uffici" del [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia lo stesso Tribunale aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], in veste di banditore di asta, non avrebbe mai potuto impedire agli eventuali interessati di partecipare agli incanti; inoltre, in relazione alla consegna di somme di danaro che [OSCURATO:PERSONA] pare avesse chiesto al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di alcune conversazioni intercettate, si tratterebbe non del prezzo della corruzione, ma, per una parte, del corrispettivo della vendita di un motorino usato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato grazie alla intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], e, per altra parte, di soldi che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla "Sivag" spa, per l'aggiudicazione dei beni; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di corruzione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen., essendo emerso che il [OSCURATO:PERSONA] sua sponte si "mettesse a disposizione degli esecutati" e "offrisse loro aiuto"; anche, in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico, il falso non era finalizzato ad arrecare danno ad alcuno, quanto piuttosto a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di presenziare a più aste e procedure esecutive nel corso della stessa giornata.

47. Ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: - vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere il Giudice di appello fondato l'epilogo decisorio sulla sentenza del Tribunale operando il rinvio per relationem alla motivazione adottata dai Giudici di primo grado; - vizio di motivazione per travisamento della prova intercettativa, per avere i Giudici del merito evinto dalle sole conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] l'accordo corruttivo, mentre, invece, sarebbe emersa la mera preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] per il pignoramento dei beni e la richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di alcuni consigli; - violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 319 - quater cod. pen, e vizio di motivazione per omissione quanto alla omessa valutazione delle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con tutti i debitori esecutati per aiutarli e dare loro supporto nello svolgimento delle procedura d'asta, di guisa che il reato avrebbe dovuto essere qualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità; in relazione ai delitti di falso era emerso dalla istruttoria - i.e. deposizione del teste Mazza-che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato gli esperimenti di asta relativi a diverse procedure nello stesso giorno e nello stesso orario come da prassi invalsa negli uffici giudiziari, di guisa che la finalità dei falsi non era quella di danneggiare i creditori e/o avvantaggiare i debitori esecutati, ma di consentire al banditore di seguire più procedure; La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di valutare le doglianze in punto pena e le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali di cui agli artt. 323 - bis cod. pen. e 117 cod. pen. 8.

Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello motivato per relationem, senza valutare le doglianze difensive, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi in materia di motivazione rafforzata; - violazione di legge, in relazione all'art. 530 comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte distrettuale valutato le prove a discarico e ritenuto le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] prive di valore probatorio; - violazione di legge e vizio di motivazione per omessa derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen, per omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. per non avere considerato che 5il [OSCURATO:PERSONA] — stando alla prova dichiarativa acquisita - doveva svolgere nella stessa giornata diverse procedure di asta, di guisa che i "falsi" in contestazione non avevano alcuna finalità illecita, ma erano volti a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di essere presente a più procedure contemporaneamente.

9. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello motivato per relationem, senza valutare le doglianze difensive; - violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello applicato l'art. 117 cod. pen.

Il falso commesso dal [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzato ad avvantaggiare o arrecare danno ad alcuno; aveva solo finalità burocratiche posto che [OSCURATO:PERSONA] doveva nello stesso giorno e allo stesso orario definire diverse procedure di asta ed effettuare diversi esperimenti; - vizio di motivazione per omissione, in punto di mancato riconoscimento del beneficio della pena sospesa, pur avendo la difesa addotto motivi di salute e familiari, nonché rappresentato l'età avanzata del [OSCURATO:PERSONA] e la risalenza nel tempo dei precedenti, molti dei quali depenalizzati.

10. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: - vizio di motivazione per illogicità in relazione al reato di falso ideologico di cui al capo 37b).

I documenti - di cui si assume la falsità - erano stati firmati dal banditore di asta [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, nel ricondurre la condotta criminis a [OSCURATO:PERSONA] e all'imputato e nel fondare la condanna sul presupposto che detti atti fossero stati firmati da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe dunque incorsa nel travisamento della prova.

11. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omessa valutazione di prova dichiarativa decisiva, rappresentata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, aveva riferito dell'espletamento delle aste, tuttavia andate deserte; - vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 533 cod. proc. pen., per travisamento del dato intercettativo e della deposizione del teste 6di accusa [OSCURATO:PERSONA].

La Corte avrebbe assertivamente dato per certa una circostanza di fatto riferita dal teste di Pg, come "fatto probabile e non sicuro"; - vizio di motivazione e violazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di valutare la verosimile ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente.

12. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, senza rispondere alle doglianze difensive e motivando per relationem, ritenuto assertivamente che dal dato captativo fosse emersa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

13. Hanno presentato memorie scritte in replica alle conclusioni del Procuratore Generale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti, con cui hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen., per applicazione di pena accessoria illegale.

14. Alla odierna udienza, che si è svolta su istanza dei ricorrenti in forma partecipata, il Procuratore Generale e i difensori, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va ante omnia rilevato che relativamente ai reati di corruzione in atti giudiziari e a quelli di falso ideologico aggravato ex art. 476, comma 2, cod. pen., rispettivamente contestati agli imputati e per i quali è stata confermata la condanna in sede di appello, è in astratto decorso il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo al tempus commissi delicti (i.e. anni 2013 -2014).

La scadenza di tale termine, considerate l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione e le cause di sospensione ex art. 159 cod. pen., si è verificata, al più tardi, alla data del 12 dicembre 2025, ovvero in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello e nelle more della fissazione del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.7 2'1/Per tale ragione assume rilevanza decisiva l'accertamento in ordine alla ammissibilità dei ricorsi.

1.1. Giova, a tal uopo, rilevare che la inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione.

Questa Corte ha, invero, precisato che tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, sicchè impediscono la valida costituzione di un rapporto processuale e sono di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello: «la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio»...«l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non dà ingresso alla fase di legittimità- si è già formato» ( Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 — 01).

1.2. L'art. 129 cod. proc. pen., si è ribadito, non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01).

2. Ciò posto, va precisato che la complessa vicenda sub iudice, secondo la tesi di accusa recepita dai Giudici di merito, vede in primo luogo coinvolta la persona di [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta per conto della società "SIVAG" spa, delegata dal Tribunale di Milano per l'esecuzione delle gare nei pubblici incanti, e i debitori, a vario titolo interessati nelle procedure esecutive mobiliari incardinate nei loro confronti.

2.1. La Corte di appello — operando frequenti riferimenti all'analitico percorso motivazionale seguito dal primo Giudice e attenendosi ai medesimi criteri di valutazione del compendio probatorio - ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], in modo 8sistematico, dietro versamento di somme di danaro o ricevendo altre utilità, ritardasse la conclusione della procedura esecutiva, posticipando gli esperimenti di asta, redigendo verbali di accesso, di constatazione e di asta falsi.

Attraverso tale "escamotage" consentiva ai debitori esecutati di acquistare i beni pignorati, o personalmente o per il tramite di prestanomi, al terzo esperimento (ove era possibile vendere al migliore offerente, senza limitazioni al ribasso), così ostacolando la partecipazione di potenziali acquirenti.

2.2. Di qui la contestazione di reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 - ter cod. pen., di falso ideologico in atti pubblici, aggravati ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., e di turbata libertà degli incanti (tale ultimo reato dichiarato in tutti i casi già estinto per prescrizione dal Giudice di primo grado).

3. In questo contesto, si collocano i ricorsi degli attuali imputati che, seppure - con diversi accenti - deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, attaccano la sentenza gravata in punto di valutazione della prova, negando il coinvolgimento nei fatti di causa, e segnatamente di avere corrisposto danaro o altra utilitas in favore del [OSCURATO:PERSONA] e confinando le "contestate falsità", riferibili al solo [OSCURATO:PERSONA], a ragioni di natura prettamente "burocratica".

La prospettazione di questioni in parte sovrapponibili da parte di tutti i ricorrenti - con l'unica eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che ha definito il grado di appello con il concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen. - rende utile la perimetrazione dell'ambito del sindacato di legittimità ai fini della verifica (necessaria) della ammissibilità dei ricorsi.

3.1. I vizi di motivazione deducibili - a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. si sostanziano nella mancanza, nella manifesta illogicità e nella contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione.

Al riguardo, al netto dei casi di mancanza grafica della motivazione o della ipotesi di motivazione apparente, le Sezioni Unite hanno precisato che il vizio di motivazione o deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso.

Esso, inoltre, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di logica, e non, invece, quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944 - 01). 9Si comprende, allora, come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia "un orizzonte circoscritto": è estranea al giudizio di legittimità la reinterpretazione e rilettura degli elementi di prova, valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01), di guisa che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01).

3.2. In sede di legittimità, va, dunque, verificata l'esistenza di un logico e congruo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, con la precisazione che la stessa l'illogicità è sanzionabile come vizio della motivazione, ove percepibile "ictu °culi" (rectius se di macroscopica evidenza), con l'ovvia conseguenza che sono ininfluenti le minime incongruenze e sono da considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

Anche il "travisamento della prova" va circoscritto a quei casi in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, sempre che la parte indichi l'atto che inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.281085 - 01).

Si tratta, dunque, di una categoria che non va confusa con il "travisamento del fatto", che non integra un vizio di motivazione e di cui non è consentita la deduzione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

3.3. Ai fini poi ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, occorre anche evidenziare che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, come accaduto nel caso in esame, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, 10 I Vha concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Nel giudizio di appello è, infatti, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie per quanto si andrà ad esporre - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01).

3.4. In conclusione, l'obbligo della motivazione è adempiuto allorché il Giudice di merito abbia dato atto delle ragioni del suo convincimento, senza che, a tale fine, sia necessario l'esame di tutte le deduzioni difensive delle parti e delle risultanze processuali che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata: è sufficiente che lo stesso Giudice abbia indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (così Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209490 - 01).

Al cospetto, infatti, di un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. 3.5.

La violazione di legge - declinabile sotto il profilo dell'error in procedendo e dell'error in iudicando - è deducibile in caso di errata soluzione di una questione di diritto, attinente propriamente ad una erronea interpretazione della norma incriminatrice, oggetto di addebito, ovvero ad una sua erronea applicazione o alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Da ciò discende la non deducibilità della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa motivazione e/o l'omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova, acquisiti od acquisibili.

I limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme 11processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518 - 01).

Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza "Filardo", hanno precisato che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez.

U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 «...è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità»).

4. Altra questione comune ai ricorsi riguarda il tema della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e i rapporti con il vizio di motivazione.

La locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", introdotta nel testo della norma citata a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, rinviene l'humus nel principio costituzionale della presunzione di innocenza e, come ribadito da questa Corte, ha fondamento nella cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Tale principio - occorre precisare - non ha, tuttavia, mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza ex art. 606 cod. proc. pen..

4.1. La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocata per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, nel senso che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

La Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla 12persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519 - 01; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 - 01).

4.2. Il ragionevole dubbio conserva un suo spazio, nel caso in cui le alternative proposte dalla difesa sono logiche e sono fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati.

Pertanto, la condanna può dirsi formulata oltre ogni ragionevole dubbio, là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto, Rv. 275299 - 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 - 01; Sez.1, n 5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801 - 01; Sez. 5, n 22334 del 10/03/2025, D.,Rv. 288272 - 01).

5. In questa prospettiva ermeneutica vanno esaminate le doglianze oggetto di ciascun ricorso, precisandosi, sin da ora, che va accolto, nei limiti che si vanno ad esporre, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], mentre va dichiarata la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi, con conseguente irrilevanza della compiuta prescrizione.

5.1. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha concordato la pena ex art. 599 — bis cod. proc. pen. rinunciando ai motivi in punto di an della responsabilità.

5.1.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione del divieto di "reformatio in peius", per avere la Corte di appello irrogato una pena detentiva diversa e più afflittiva rispetto a quella concordata.

Il motivo è manifestamente infondato.

Dalla disamina degli atti, consultabili per la natura delle questioni dedotte, è emerso che, nel corso dell'udienza del 16 giugno 2025 - a seguito della sopravvenuta estinzione per prescrizione di uno dei delitti di falso (i.e. falso ideologico contestato al capo 32b)- il difensore dell'imputato e il Pubblico Ministero rettificavano l'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen., già intervenuto, rimodulando la pena complessiva in anni sei, mesi sei e giorni quindici di reclusione: ciò risulta dal verbale di udienza del 16 giugno 2025, che assume come tale valore fidefaciente. 13Si tratta, dunque, della stessa pena che è stata inflitta con la sentenza impugnata e che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ricostruito nelle sue componenti in relazione ai reati in continuazione, preso atto dell'estinzione per prescrizione di uno di quelli che era stato originariamente incluso nell'accordo.

5.1.2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in relazione alla pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, sent. n. 48526 del 05/11/2009, B., Rv. 245408 - 01; Sez. 6, n.13092 del 19/02/2025, Cropanise, Rv. 287919 - 01).

Sicché anche nelle ipotesi di introduzione di una nuova pena accessoria deve operare il divieto di irretroattività della norma più sfavorevole al reo ex art. 2, comma 4, cod. proc. pen., non potendo detta pena applicarsi a fatti pregressi.

Nel caso in esame, effettivamente i Giudici di merito sono incorsi nel dedotto error in iudicando, avendo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benchè i reati di corruzione in atti giudiziari e di peculato ascrittigli fossero risalenti agli anni 2013 e 2014, detta nuova pena accessoria, nonostante fosse stata inserita nel testo dell'art. 317 - bis cod. pen., solo con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti"), successiva ai fatti di causa.

5.1.3. Assorbito è, in ultimo, il terzo motivo; motivo, in ogni caso, manifestamente infondato, essendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista al tempus commissi del/citi per il corrotto, nell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 - ter cod. pen., e per il delitto di peculato.

Tale pena era una conseguenza automatica della condanna complessiva superiore ai tre anni di reclusione per quei reati (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 -01) e alla mancata concessione della circostanza speciale ivi prevista.

5.1.4. In forza delle esposte argomentazioni deve ritenersi che la fondatezza del ricorso sul punto dell'applicazione della pena accessoria sia riferibile a tutti i capi in relazione ai quali quella pena avrebbe dovuto dirsi indebitamente applicata, cioè i reati di corruzione e peculato contemplati dall'art. 317-bis cod. pen.: a ben guardare, può dirsi che vi sia stata valida instaurazione del rapporto processuale in relazione a quei capi di imputazione, agli effetti del decorso del termine di prescrizione (sul punto Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995 - 01).

Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tutti i reati di corruzione in atti giudiziari e di peculato per i n 14quali [OSCURATO:PERSONA] ha ripostato condanna in sede di merito, perché estinti per decorso del termine massimo di prescrizione.

Non è, per contro, ipotizzabile una più ampia formula di proscioglimento, in assenza di una situazione "evidenza della innocenza" ex art. 129 cod. proc. pen..

5.1.5. Quanto, invece, ai reati di falso ideologico in atto pubblico fidefacente vanno ribaditi i principi sanciti dalle Sezioni Unite (cfr. Sez.

U, n 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268965), secondo cui, nel caso di ricorso avverso sentenza plurima o cumulativa dal punto di vista oggettivo, l'azione penale è autonoma, di guisa che sono plurimi i rapporti di impugnazione relativi ai diversi reati e ai relativi capi (e punti) della sentenza impugnata.

L'autonomia dei singoli capi di imputazione era stata, peraltro, già affermata anche dalle precedenti Sezioni Unite "Tuzzolino" (sent. n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216239) che, nel definire il capo come «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», aveva precisato che il capo è «un atto giuridico completo».

Pertanto, «la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale».

5.1.6. Logico corollario è che, nel processo oggettivamente cumulativo, come quello in esame, essendo stati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ascritti diversi ed autonomi reati, la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, «onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale».

Il giudicato parziale può, dunque, formarsi con riguardo ai "capi" proprio perché ciascuno di essi inerisce ad una singola imputazione, «tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza» e sebbene sia contenuto in una sentenza documentalmente unica.

Ogni capo, conservando la propria individualità, passa dunque in cosa giudicato se non impugnato e/o se non investito dall'annullamento con rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione.

5.1.7. In questa prospettiva ermeneutica, l'annullamento senza rinvio, limitatamente ai capi inerenti ai reati di corruzione e di peculato, non ridonda i suoi effetti anche sugli ulteriori ed autonomi capi di imputazione, relativi ai residui delitti di falso, in ordine ai quali, peraltro, non è stato formulato alcun motivo di ricorso.

Ne consegue, pertanto, che l'effetto estintivo per intervenuta prescrizione non spiega alcuna efficacia in relazione ai delitti in oggetto. 15Va dichiarato, dunque, irrevocabile il giudizio di responsabilità per i delitti di falso ideologico aggravato e conseguentemente disposto rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo a tali delitti.

5.2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati, marito e moglie, sono stati ritenuti responsabili del reato di corruzione in atti giudiziari sub 5a), per avere retribuito, mediante la consegna di due borse "Versace" in vendita presso il negozio gestito e di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], banditore di aste, per agevolare ai danni dei creditori la predetta [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, nonché del delitto di falso sub 5b), per avere, in qualità di mandanti, contribuito a predisporre, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], un falso verbale di ricognizione e di accesso, ove veniva attestato il furto dei beni pignorati, mai avvenuto.

5.2.1. Con un unico motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, lamentando la difesa l'omesso accesso da parte dei Giudici del merito a «letture alternative ed egualmente logiche» delle conversazioni telefoniche.

Non vi sarebbe prova del patto corruttivo, anche perché [OSCURATO:PERSONA], come da lui stesso riferito, avrebbe avuto intenzione di pagare le borse; in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine al concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato di falso ideologico, ad onta del contenuto criptico dell'unica conversazione telefonica a suo carico. 5.2.2.

Il motivo è inammissibile perché generico e versato in fatto.

I ricorrenti, nell'argomentare vizi motivazionali, adducono un difetto della struttura ricostruttiva in fatto della sentenza, che tuttavia si traduce nella proposta di diversi approdi delle risultanze processuali.

Non deducono, infatti, aporie argomentative, ma sollevano un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi che sarebbero state proferite dai soggetti, di volta in volta coinvolti nelle vicende per cui è processo, nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione.

Operazione questa, come in premessa anticipato, preclusa alla Corte di legittimità, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica.

In sede di legittimità - si ribadisce - si può solo valutare l'esattezza e la logicità degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata.

5.2.3. Nel caso specifico, la motivazione del provvedimento impugnato - succinto, ma congruo, anche per il puntuale richiamo al percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza di primo grado, assai dettagliata per l'analisi16 fapprofondita degli elementi di prova acquisiti - si sottrae a censure di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Dal molteplice e variegato materiale probatorio (documentale e narrativo compendiatosi in attività di intercettazione telefonica e di o.p.c.), attentamente scrutinato dai Giudici di merito, si è conseguentemente rilevato come [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di banditore di asta, avesse intrattenuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della società "CMCT" srl, a sua volta debitrice esecutata in due distinte procedure esecutive mobiliari, iscritte rispettivamente negli anni 2011 e 2012.

I decidenti di merito hanno escluso, in maniera logica e coerente con la prova acquisita, che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero del tutto casuali, desumendone la natura illecita dal tenore esplicito del dato captativo, ma anche dal "modus operandi" del [OSCURATO:PERSONA].

Il suddetto, infatti, nella gestione delle procedure esecutive si muoveva sempre secondo lo stesso schema operativo, ovvero avvicinando i debitori esecutati, rinviando le aste, in modo da giungere al terzo esperimento e consentire l'acquisto dei beni a condizioni favorevoli o allo stesso debitore o a terzi prestanome, o anche redigendo verbali di verifica in cui si attestava falsamente il mancato rinvenimento della merce pignorata.

E ciò dietro versamento di corrispettivo o di altra utilitas.

Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] - hanno rilevato i Giudici - si era recato diverse volte al negozio dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e, almeno in due occasioni, aveva prelevato due borse "Versace", tra le più costose in vendita nel negozio, senza pagarle, regalandole alla moglie e alla figlia.

Le borse, secondo la ricostruzione operata nelle due conformi sentenze di merito, rappresentavano il corrispettivo per "l'intervento agevolatore" del [OSCURATO:PERSONA], che, nel caso specifico, si era tradotto nella redazione di un verbale di costatazione, in cui si attestava falsamente l'assenza della merce pignorata per un pregresso furto (mai avvenuto), denunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 132 sent. di appello e pagg. 79 e ss. della sentenza di primo grado).

5.2.4. Le argomentazioni che, per la difesa, dovrebbero destrutturare la logicità dell'apparato motivazionale si risolvono semplicemente nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, basata su una diversa lettura del dato intercettativo; ricostruzione alternativa che i Giudici di merito hanno, convincentennente, ritenuto come oggettivamente inverosimile: in primo luogo, perché non conciliabile con una lettura sinottica del compendio probatorio, a cui hanno fatto accesso i Giudici di merito e che invece non è stata "effettuata" dalla difesa, là dove - ad esempio per sostenere la tesi della estraneità della [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso - ha preferito estrapolare espressioni e frasi che, decontestualizzate, assumono valenza probatoria neutra, quando l'intero percorso ricostruttivo ha condotto i giudici di 17merito a ravvisare il diretto coinvolgimento della ricorrente nei fatti illeciti contestati; in secondo luogo, in considerazione della sistematica attività illecita svolta da [OSCURATO:PERSONA], aduso ad "intervenire" - in modo poco ortodosso- nelle procedure esecutive da lui gestite, favorendo i debitori "paganti" , a discapito dei creditori procedenti.

E' il caso di precisare, al riguardo, come la remunerazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (come per la vendita della funzione) non debba necessariamente sostanziarsi nella dazione' di una "mazzetta" di denaro, ma possa consistere - giusta l'espressa previsione dell'"utilità" - in una qualunque prestazione che rappresenti un vantaggio indebito per il pubblico funzionario e/o l'incaricato di pubblico servizio, come accaduto nel caso in esame ove il [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto somme di danaro, ma costose borse griffate.

5.2.5. In ordine al tema dedotto con i motivi nuovi potrebbe in astratto rilevarsi che l'inammissibilità dei motivi originari produce ex se l'inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, tuttavia, la questione è resa, in apparenza, più complessa dal fatto che la deduzione, incentrata sull'indebita applicazione di una pena accessoria, finisce per concernere l'illegalità della pena, come tale rilevabile anche in presenza di profili di inammissibilità del ricorso (sul punto, Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01).

Senonché la censura ha ad oggetto un errore nella formulazione del dispositivo e non un errore di giudizio: la Corte ha invero richiamato la norma di riferimento, revocando nel dispositivo la sola interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma ha chiaramente spiegato in motivazione che avrebbe dovuto intendersi revocata anche l'incapacità di contrattare con la P.A., irrogata dal primo Giudice sulla base del medesimo errore che era all'origine anche dell'irrogazione dell'altra pena accessoria.

Orbene, pur dovendosi in linea generale dare prevalenza al dispositivo sulla motivazione, non può dirsi che tale regola abbia valore assoluto, ben potendosi giungere ad una diversa valutazione sulla base di dati interpretativi inequivoci, tali da conferire primario rilievo al contenuto esplicativo della motivazione.

In particolare, nel caso in esame, deve ribadirsi che la revoca è stata ordinata sulla base del rilievo della sopravvenienza della disposizione che prevede per i corruttori la pena accessoria erroneamente applicata, sopravvenienza tale da accomunare entrambe le pene accessorie di cui si discute: in tale ottica è decisiva la menzione nel dispositivo dell'articolo di riferimento nel quadro di un giudizio incentrato su quel profilo e dunque di valore totalizzante, come poi correttamente esplicitato nel dispositivo.

Va del resto osservato che l'inquadramento del tema come errore incidente sulla formulazione e non sul giudizio, nel consentire il ricorso 18ad una procedura di correzione di un vero e proprio errore materiale per omissione, non si risolve in un pregiudizio per la parte interessata bensì in un concreto vantaggio, essendo sgomberato il campo da dubbi in ordine all'inapplicabilità dell'ulteriore pena accessoria.

A tale correzione non può tuttavia procedere la Corte di cassazione, a fronte di un ricorso inammissibile (arg. ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen.), bensì la stessa Corte di appello, cui dovranno trasmettersi gli atti, perché provveda nel senso indicato.

5.3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, esecutata in due procedure esecutive, una delle quali promossa dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" spa per un debito di oltre 900 mila euro, ha riportato condanna per il reato di corruzione ex art. 319 - ter cod. pen. sub 3 a) e per il reato di falso ideologico aggravato sub 3 b), per essersi accordato con il banditore [OSCURATO:PERSONA], affinchè le aste andassero deserte in modo da consentire alla società esecutata di rientrare nel possesso dei beni pignorati al terzo esperimento, riacquistando i beni pignorati a ribasso mediante compratori compiacenti.

5.3.1. La sentenza di appello - anche attraverso l'opportuno richiamo della trama argomentativa della sentenza del Tribunale, che ha nel dettaglio esaminato le prove (dichiarative e documentali) acquisite, riportando per esteso il contenuto delle più significative conversazioni telefoniche al fine di meglio rappresentare le dinamiche comportamentali degli imputati - ha congruamente posto in risalto quegli elementi istruttori, univocamente convergenti ai fini della prova dell'avvenuta stipula tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di un vero e proprio accordo corruttivo.

Nelle due conformi sentenze di merito ci si è diffusamente soffermati sulle modalità operative del banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi come in relazione alla procedura esecutiva in oggetto, lo stesso si fosse prestato a redigere falsi verbali di asta, in modo da differire la vendita dei beni pignorati e consentire al [OSCURATO:PERSONA] di "sistemare le cose" (cfr. tra le tante conversazione n. 2690 del 3 maggio 2013, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] menzionava testualmente la società creditrice "Crosspolimeri" spa, rassicurando [OSCURATO:PERSONA] che l'asta sarebbe andata deserta: " la mandiamo deserta allora, ha capito?"- cfr. pagg 67 e ss della sentenza del Tribunale).

I Giudici di merito, valorizzando il tenore delle conversazioni telefoniche - spesso esplicito per l'espresso riferimento alle procedure, ai differimenti dell'asta e ai soldi da elargire - e i dati estrapolati dai tabulati telefonici, utili ai fini della geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse attestato 191L-7che le prime due vendite all'asta erano andate deserte, benchè mai tenute, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di giungere al terzo esperimento, nel corso del quale i beni pignorati erano stati acquistati, a prezzo ridotto, da un certo "Fino"; appellativo questo utilizzato per identificare tale Bonfanti, persona che si prestava agli acquisti "per interposta persona" e ben conosciuta dagli imputati, che esprimevano un giudizio altamente positivo in termini di affidabilità ( "Fino è bravo"). [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato non per spirito di solidarietà o per amicizia ma dietro compenso è un dato di fatto che i Giudici del merito hanno evinto ancora una volta dalla lettura complessiva del dato intercettativo: [OSCURATO:PERSONA] aveva in più di un'occasione redarguito [OSCURATO:PERSONA], invitandolo a non presentarsi "a mani vuote" ( "mi raccomando non venire a mani vuote stavolta" ), e in relazione alla procedura "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva preteso e ottenuto "un sovraprezzo" per l'esito assai favorevole e inaspettato della vendita ( "stiamo mettendo a posto i soldi per [OSCURATO:PERSONA]" " ..in questi casi l'amico [OSCURATO:PERSONA] aumenta, chiaro, è logico " cfr pag. 69 della sentenza di primo grado).

A tal uopo, appariva altamente significativa, secondo la valutazione niente affatto illogica dei Giudici, la conversazione del 18 giugno 2013, da cui era emersa a chiare lettere la modifica oggettiva del pactum sceleris, con la ulteriore previsione della maggiorazione del compenso per i risultati ottenuti nella procedura [OSCURATO:SOCIETA], ove i beni erano stati venduti per 40 mila euro in luogo degli originari 100 mila previsti.

5.3.2. Al cospetto di tali valutazioni, il ricorrente - al fine di destrutturare l'apparato argomentativo - oppone l'assenza di congrue argomentazioni quanto alla prova del patto corruttivo; patto non conciliabile con il rinvenimento di fatture, con l'atteggiamento disinteressato del [OSCURATO:PERSONA], con la estraneità ai falsi del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva mai apposto alcuna firma in calce ai verbali.

Ebbene, le doglianze difensive si sostanziano in rilievi che non attengono al vizio di motivazione, deducibile in questa sede, né tanto meno al travisamento della prova (cfr. le osservazioni di cui al § 3.1) in relazione alla valutazione delle intercettazioni (con particolare riguardo alle ragioni del rinvio delle aste e alla valenza da assegnare alle somme di danaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva consegnare al [OSCURATO:PERSONA]).

Si prospetta - a ben vedere - un travisamento "del fatto", là dove il ricorrente sollecita una rivisitazione dell'ermeneusi delle captazioni in una chiave stimata più corretta o plausibile, perchè più favorevole per l'imputato.

Con ciò promuovendo uno scrutinio non consentito a questo Giudice di legittimità.

Ed infatti, il riferimento a fatture e/o a ricevute di pagamento - che effettivamente emerge dalle conversazioni - non è affatto un elemento distonico con il contestato e ritenuto pactum sceleris e non si traduce, dunque, in un profilo di illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente, 20infatti, oblitera la circostanza fattuale che la vendita dei beni rientrava nell'oggetto del patto corruttivo: i beni pignorati al [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere venduti al terzo esperimento con abbattimento del prezzo d'asta.

Cosa che di fatto accadde, perché vennero acquistati da una testa di legno (tale Bonfanti alias "Fino" - di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano nel corso di alcune conversazioni telefoniche) per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di rientrarne nel possesso.

Questo era il "sistema" progettato e attuato, di guisa che nel ricostruito contesto fattuale appariva anche l'emissione di fatture e di ricevute di acquisto.

5.3.3. Allo stesso modo, in ordine all'ulteriore osservazione inerente ai delitti di falso ideologico, i falsi verbali di asta e di accesso, con esclusione di quello recante - la data del 5 aprile 2013, erano il tramite necessario per differire la procedura esecutiva e dare esecuzione al patto.

Pertanto, la doglianza difensiva assume in parte qua valore neutro, essendo infatti del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento delle responsabilità e nello specifico ai fini della configurabilità del concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di falso, la mancata apposizione della firma da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico aggravato ex art. 476, comma 2, cod. pen., contestati rispettivamente ai capi 38 a) e 38 b) della rubrica.

Secondo la ricostruzione operata dalle due conformi sentenze di merito - anche in tal caso sulla scorta del tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di monitoraggio e degli esiti dell'attività di o.p.c. - [OSCURATO:PERSONA] , in veste di banditore, aveva rinviato tre procedure esecutive incardinate nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 nei confronti della società Calderoli, di cui era amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in modo da giungere alla terzo esperimento di asta nel corso della quale i beni pignorati erano stati aggiudicati a tale [OSCURATO:PERSONA], acquirente di comodo, indicata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — stando alle valutazioni dei Giudici di merito - si era mosso secondo il solito e collaudato sistema, ovvero redigendo verbali di asta, in cui attestava falsamente l'assenza di acquirenti in modo da legittimare il rinvio della procedura.

Ed infatti, si legge in sentenza, come l'attività di o.p.c. avesse consentito di appurare come in un caso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero allontanati dal luogo d'asta a bordo di un'auto e come negli altri casi il [OSCURATO:PERSONA], grazie ai dati acquisiti mediante la geolocalizzazione dell'utenza telefonica, si trovasse distante dai luoghi in cui si sarebbe dovuto svolgere l'esperimento di asta. 21In conclusione, secondo i decidenti di merito, [OSCURATO:PERSONA] attestava falsamente lo svolgimento dell'asta e la sua presenza in loco; in tal modo, aveva consentito al [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di un acquirente di comodo di acquistare a prezzo conveniente; il tutto ovviamente compensato dal versamento di somme di danaro (cfr. per una puntuale ricostruzione e indicazione delle prove pagg. 220 e ss della sentenza del Tribunale e pagg. 145 e ss della sentenza di appello) Che l'acquirente dei beni pignorati fosse una testa di legno è dato di fatto che i Giudici del merito hanno congruamente desunto oltre che dal tenore, spesso inequivoco, dei colloqui telefonici, anche dal fax inoltrato da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] il 18 gennaio 2013, ovvero il giorno prima del terzo esperimento, fissato appunto il 19 gennaio 2013, cui era allegata la fotocopia della carta di identità dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza di primo grado pag. 222).

Quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto danaro come contropartita è anch'essa affermazione che il Tribunale e la Corte di appello hanno logicamente desunto dalla lettura complessiva di molteplici conversazioni telefoniche, molte delle quali trascritte nella parte di interesse nella sentenza di primo grado (pagg. 224 e ss. della sentenza del Tribunale).

Dalle conversazioni traspare, infatti, ora la fretta del [OSCURATO:PERSONA] di essere pagato, tanto da rappresentare al suo interlocutore la assoluta necessità di ricevere i soldi in giornata ( "...però oggi devo prenderli "), ora la palese contrarietà per il comportamento serbato dal [OSCURATO:PERSONA], che prometteva di pagare e poi all'ultimo momento dilazionava di saldare (cfr. conv. n 607 e n 636 del 13 marzo 2013 "ascoltami una roba [OSCURATO:PERSONA]...non prendiamoci per il culo...perchè 25 telefonate hai capito? "perché se mi tiri scemo tutte le volte capito?"); molteplici invero sono i colloqui che i Giudici di primo grado hanno richiamato per evidenziare la morosità del [OSCURATO:PERSONA], il quale accampava continue scuse, dicendo di essere a casa a prendere i soldi, di essere al parcheggio per andare "all'Intesa" (i.e. in banca), di lasciarli nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in una busta chiusa a suo nome in portineria ("...io ti lascio la busta personale riservata con quattro pezzi di carta, con quattro pezzi di carta in portineria da me, ...trovi una busta con quattro pezzi di carta a nome tuo...").

5.4.1. A fronte di tale obiettivo articolato quadro motivazionale, le censure dedotte con il ricorso e riprese con le memorie di replica si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ed infatti, correttamente i decidenti di merito non hanno negato la circostanza (obbiettivamente emersa dalle captazioni e valorizzata a discolpa dalla difesa), 22secondo la quale una parte dei soldi che [OSCURATO:PERSONA] doveva al [OSCURATO:PERSONA] rinvenisse la sua causale (lecita) in un contratto di compravendita di un motorino usato.

Ma l'obbligazione ex contractu (lo stesso a dirsi per asseriti debiti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) non esclude - sulla scorta della lettura complessiva del materiale istruttorio che ne ha, correttamente e in modo per nulla illogico, fatto la Corte di merito - l'esistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] anche di "debiti" dalla causale illecita.

5.4.2. Allo stesso modo ì Giudici della cognizione hanno bene illustrato le ragioni per le quali dovesse essere esclusa la inoffensività del falso e, quindi, la non rilevanza penale delle condotte in oggetto.

Secondo la sentenza impugnata è, infatti, provato che [OSCURATO:PERSONA], quale banditore di asta nell'ambito della procedura esecutiva a carico del [OSCURATO:PERSONA], nel giorno e nell'orario in cui erano stati sottoscritti i verbali di asta, non si era recato sul luogo degli esperimenti, ove l'atto risulta testualmente che sia stato redatto e sottoscritto.

Ora, sebbene il teste Mazza - indicato dal difensore come prova a discarico, a suo dire, non congruamente valutata in sede di merito - avesse riferito che i banditori di asta solitamente, nel corso della stessa giornata, presenziassero a diversi esperimenti, anche in luoghi diversi, di guisa che l'orario indicato sulla modulistica non era "tassativo", è tuttavia altrettanto indubbio, proprio sulla scorta delle circostanze fattuali indicate in sentenza e con cui il difensore non si confronta, che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non era presente in loco né nell'orario indicato né prima e né dopo tale orario.

Come analogamente evidenziato nella trattazione della posizione di altri debitori esecutati, il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato nell'arco di tutta la giornata, tanto è vero che aveva sollecitato telefonicamente l'incontro con l'esecutato nei giorni immediatamente successivi, per completare il verbale con l'apposizione delle firme.

5.4.3. La motivazione della sentenza si presenta, dunque, ampiamente ragionevole, mentre di contro le deduzioni difensive poggiano su una visione parcellizzata e frammentaria degli elementi probatori, estrapolati da un contesto generale molto più articolato.

Non è, dunque, sostenibile la tesi del falso innocuo, come pare voglia adombrare il difensore là dove ipotizza un falso giustificato da "ragioni burocratiche" e da motivi di mera efficienza.

I falsi in contestazione, infatti, non erano solo "formali", ma sostanziali e contenutistici, certificando i verbali falsificati operazioni tecniche mai realizzate.

E', poi, il caso di rammentare che la speciale categoria di documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., come i verbali di asta, di ricognizione e accesso di cui si discute, riceve ancor più spiccata tutela (dimostrata dal più elevato editto sanzionatorio della fattispecie incriminatrice 23aggravata ai sensi della citata disposizione).

Si tratta, invero, di documenti destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (ex multis, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Virga, Rv. 286376 - 01; Sez. 5, n. 28047 del 11/4/2019, Magnelli, Rv. 277246 - 01; Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 01).

Ciò spiega perché non sia invocabile la tesi del falso innocuo che si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245; Sez. 5, n. 11498 del 5/7/1990, Casarola, Rv. 185132).

Detto altrimenti, sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, Lamberti, Rv. 261812 - 01; Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01).

Per quanto argomentato dai Giudici di merito, è allora evidente come la vicenda per cui è processo non sia assolutamente "catalogabile" in tal modo.

5.4.4. Anche le censure in punto di qualificazione giuridica non colgono nel segno.

L'odierno ricorrente ha posto la quaestio iuris, già dedotta nel corso del giudizio di merito e ivi disattesa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "forniva aiuto" agli esecutati e "si metteva a disposizione", elargendo loro consigli.

Dunque, secondo l'impostazione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto l'iniziativa e ciò sarebbe bastato per configurare il reato di induzione indebita in luogo di quella corruttiva.

Ebbene, è noto che le Sezioni unite "Maldera'', nel distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione, hanno valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'aspetto della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di 24soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti» (Sez.

U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520 - 01; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750 - 01).

Dunque, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione; incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione.

In tal senso, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo, di contro, configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore» (così Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 - 01).

5.4.5. La Corte di appello si è attenuta a tale regula iuris.

In punto di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] non fu indotto, non fu prevaricato e non fu intimorito.

Certamente la disponibilità ad aiutare proveniva da [OSCURATO:PERSONA] che, per le funzioni assegnategli, svolgeva un ruolo importante nella procedura esecutiva.

Ma evidentemente proprio il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e le capacità in capo a costui di potere intervenire nella procedura indussero il [OSCURATO:PERSONA] a valutare come conveniente quella richiesta e a ritenere come redditizio ed utile corrispondere il denaro a titolo di contropartita per i "favori" ottenuti.

Dunque, un rapporto paritario tra soggetti e, al di là del profilo formale della iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, un libero accordo corruttivo dettato da ragioni di convenienza.

5.4.6. E', infine, inammissibile anche il primo motivo con cui il difensore lamenta la mancata disamina dei motivi di appello: omissione che è stata declinata in termini assolutamente generici, non essendo stato né indicato il motivo né soprattutto la decisività della mancata valutazione ai fini dell'epilogo decisorio.

Anzi, stando alle argomentazioni spese dai Giudici di appello, i motivi di gravame sono reiterativi di temi già analiticamente scrutinati dal primo Giudice, di talchè, per quanto la Corte territoriale abbia fatto riferimento e rinviato alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, non si sono sottratti dal fornire una valutazione analitica ed autonoma.

5.4.7. Deve da ultimo rimarcarsi la manifesta infondatezza della doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello rilevato la25 77)1/mancanza di deduzioni sul punto e avendo il ricorrente inammissibilmente contrapposto la circostanza che tramite i rilievi in tema di qualificazione e di attenuante ex art. 117 cod. pen. avrebbe dovuto intendersi devoluto il tema del quantum di pena, il che non può trovare accoglimento, venendo in rilievo punti diversi della decisione.

5.5. Posizione di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputata ha riportato condanna in relazione di reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico aggravato dalla fidefacenza, rispettivamente contestati ai capi 30 a) e 30 b) della rubrica, perché avrebbe concluso un patto corruttivo con il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], e concorso nella redazione di atti falsi al fine di ritardare la procedura esecutiva mobiliare a carico della "[OSCURATO:PERSONA] dei Colori "srl , di cui era amministratrice unica.

5.5.1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso, riproposto con le memorie di replica del 20 marzo 2026- con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere il Giudice di appello confermato la condanna operando un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado- non è declinabile in questa sede.

Si è già rilevato in premessa come non sia consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili (Sez.

U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518 - 01).

Analogamente non è ammessa, perché non consentito dall'art. 606 cod. proc. pen., la censura, peraltro generica, con cui si deduce la violazione di norme della Costituzione (art.111).

L'inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non sono state proposte; oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge, cosa che nella fattispecie non è accaduta, ovvero ancora essere posta alla base di deduzioni circa l'inutilizzabilità di prove c.d. incostituzionali, profilo in alcun modo prospettato.

5.5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova intercettativa, per avere i Giudici del merito desunto la prova del pactum sceleris sulla base delle conversazioni telefoniche, intercorse tra il banditore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre da tali colloqui sarebbe, invece, emersa la 26preoccupazione della debitrice per le conseguenze del pignoramento dei beni e l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] solo al fine di elargire i consigli del caso.

Nelle memorie di replica del 20 marzo 2026 il difensore deduce, altresì, a sostegno del denunciato travisamento della prova, che il terzo esperimento - nel corso del quale vennero venduti i beni pignorati - venne presieduto dall'altro banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA].

Anche tali doglianze non sono deducibili perché generiche, manifestamente infondate e reiterative di questioni già efficacemente scrutinate nelle due conformi sentenze di merito.

La Corte di appello (cfr pagg.141 e ss. della sentenza impugnata) - in modo sintetico ma congruo anche per il continuo richiamo e raffronto con le articolate ed esaustive argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 169-174 della sentenza del Tribunale di Milano) - ha posto a fondamento delle sua decisione essenzialmente il dato captativo; intercettazioni telefoniche che - anche per l'eloquenza e chiarezza dei colloqui, dovuta al fatto che gli interlocutori, soprattutto la [OSCURATO:PERSONA], erano soliti esprimersi "senza riserve", in modo diretto ed esplitito, non ricorrendo ad un linguaggio cifrato e criptico (cfr. conv. n. 94 del 27 febbraio 2013, tra le tante), hanno consentito di costruire nel dettaglio il modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Nello specifico, si legge nella sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere di potere ritardare la procedura esecutiva, sempre mediante il rodato sistema della compilazione di un falso verbale di asta, in cui si attestava l'assenza di acquirenti, in modo da aggiornare la procedura e consentire alla debitrice esecutata di prendere tempo e di occultare parte del compendio pignorato, dietro versamento di somma di danaro: la mattina fissata per l'esperimento il [OSCURATO:PERSONA], infatti, come solitamente accadeva, era distante dai luoghi in cui si sarebbe dovuto procedere alla vendita dei beni pignorati e per giustificarsi con l'avvocato del creditore, che chiedeva spiegazioni, aveva falsamente riferito che l'asta si era tenuta ed era andata deserta (cfr. pagg. 169 e 170 della sentenza di primo grado in cui sono riportati stralci delle conversazioni d'interesse; progr. n 2528 del 29 aprile 2013 "perché mi ha chiamato l'Avv. , hai capito?... del creditore.

E comunque lì non viene nessuno.

Io gli ho detto che l'avevamo già fatta, hai capito? Alle nove e mezza, hai capito?"..) Secondo i Giudici dei merito, il [OSCURATO:PERSONA] non si adoperava in tal modo, peraltro in aperta violazione di specifici doveri ed obblighi, senza alcuna contropartita.

Che ricevesse un corrispettivo per il "piacere " elargito alla [OSCURATO:PERSONA] è un dato di fatto che - si legge nelle due conformi sentenze di merito - era emerso da una serie di conversazioni, da cui traspariva nettamente che la [OSCURATO:PERSONA] stesse racimolando il danaro e che appena raggiunto il quantum debeatur avesse invitato il [OSCURATO:PERSONA] a 27recarsi presso la sede della società ove effettivamente dopo alcuni giorni veniva monitorato l'incontro ( cfr sentenza alle pagg. 174 ); analogamente, i Giudici hanno congruamente rilevato come si fossero registrate anche ulteriori telefonate di analogo tenore, nel corso delle quali la [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere una somma di denaro, nonché di successivi immediati incontri, sempre monitorati dalla Pg e finalizzati alla consegna del danaro.

D'altronde, è stato correttamente indicato dai Giudici del merito come ulteriore tassello a comprova e supporto dell'accordo illecito il fatto obiettivo - ben rimarcato in sentenza - che [OSCURATO:PERSONA], in un'occasione, avesse rimproverato la [OSCURATO:PERSONA] a non parlare di soldi e a non essere così esplicita al telefono.

5.5.3. Al cospetto di tale trama motivazionale, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste e aderente al dato probatorio, il ricorrente deduce che il banditore [OSCURATO:PERSONA] non potesse decidere se fare andare o meno deserte le aste e soprattutto evidenzia che la prova dichiarativa (teste Mazza) aveva acclarato che le aste non si svolgevano ad un orario fisso, essendo il banditore, nel corso della stessa giornata, impegnato in diversi luoghi e in diversi esperimenti.

Ebbene, si tratta di allegazioni che, tuttavia, non si confrontano con il complessivo quadro probatorio che i Giudici di merito, soprattutto il Tribunale, hanno, in modo analitico e approfondito, evidenziato.

Nel caso specifico, poi, il difensore oblitera il fatto - su cui i Giudici di merito si sono puntualmente soffermati per la evidente valenza probatoria della circostanza - che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di uno dei tanti colloqui telefonici, aveva lasciato chiaramente intendere alla [OSCURATO:PERSONA] di avere mentito all'avvocato del creditore procedente, riferendogli che l'asta si era tenuta alle 9.30 e che era andata deserta: circostanza oggettivamente non vera poiché, come convincentemente spiegato in sentenza, la geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e tutti i successivi elementi probatori, prime fra tutte le intercettazioni, consentivano di appurare che il predetto non si fosse mai presentato presso la sede della società il giorno dell'asta.

5.5.4. Anche la ulteriore osservazione difensiva, secondo cui le valutazioni espresse dai Giudici di merito sarebbero intrinsecamente illogiche e non conciliabili con il fatto che, nel corso del terzo esperimento, il banditore di asta non fosse [OSCURATO:PERSONA] ma tale [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno.

In primo luogo, è una informazione probatoria di cui i Giudici di merito hanno tenuto conto (cfr. pag. 169 della sentenza del Tribunale) e che, nella ricostruzione della complessiva vicenda, così come sviluppata nelle sentenze di merito, è del tutto inidonea a destrutturare la logicità dell'iter motivazionale -argomentativo.

Si è, infatti, ripetutamente dato atto in sentenza che l'obiettivo perseguito dai debitori esecutati fosse essenzialmente quello di procrastinare le aste e di giungere al terzo esperimento (ove non vi era limite al ribasso del prezzo di asta e ove 28solitamente ad acquistare i beni era un terzo soggetto compiacente).

Quindi, proprio sulla base della motivazione sviluppata in sentenza, che il terzo esperimento, nel caso di specie, fosse stato tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente un'informazione neutra, perché non stravolge le valutazioni del Giudice in punto di affermazione dell'an della responsabilità.

5.5.5. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 319 - quater cod. pen. e vizio di motivazione per omissione quanto alla omessa valutazione delle doglianze difensive in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323- bis cod. pen. e dell'art. 117 cod. pen.

Per ragioni di economia espositiva, si rimanda alle argomentazioni già svolte ai §

5.4.2. e 5.4.3 per la sovrapponibilità delle questioni poste in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie.

Manifestamente infondata è la censura inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen.

Detta norma dispone testualmente che: «se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena».

Dalla stessa dizione litterale della disposizione si intuisce che essa trova spazio nei soli casi in cui la qualifica soggettiva del concorrente comporti il mutamento del titolo di reato e non già quando, da detta qualifica, dipenda l'an stesso della rilevanza penale del fatto.

Ne consegue, quindi, che - ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen. - è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale.

Pertanto, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen. (Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia e altri, Rv. 241129), ferma restando la piena consapevolezza da parte dell'extraneus della qualità rivestita dall'intraneus.

Assorbita è, infine, in ragione della qualificazione del fatto e, comunque in ragione dell'assenza dei presupposti in punto di fatto, la questione ulteriore inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. nelle sue diverse articolazioni.

5.5.6. Si richiamano i rilievi formulati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.4.7.) in ordine al profilo del trattamento sanzionatorio.

5.6. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] 29L'imputata è stata condannata per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico in atto pubblico fidefacente contestati rispettivamente ai capi Capo 9 a) e 9 b) della rubrica.

La Corte di appello - nel richiamare la sentenza del Tribunale, basata su una motivazione molto articolata - ha consegnato un quadro probatorio lineare e chiaro in cui è stato analiticamente descritto e spiegato che [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.3616 del 2012 RGE, si era accordata con il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], al fine di procrastinare le vendite, redigendo verbali falsi, dietro versamento di somme di danaro.

I Giudici di merito - per ricostruire i fatti e affermare le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - hanno fatto riferimento: a) a decine di conversazioni intercettate, di cui hanno spiegato il senso, la portata accusatoria e la loro "misura" confermativa rispetto alla prova del patto corruttivo; b) agli accertamenti investigativi che pure avevano avallato l'impianto e la tesi accusatoria; c) ai dati dei tabulati telefonici.

Le conversazioni telefoniche - si legge nelle due conformi sentenze di merito - si presentavano in molteplici passaggi chiare per l'esplicito riferimento sia all'escamotage inventato dal [OSCURATO:PERSONA] per rinviare l'asta, senza destare sospetti nel creditore procedente ed estremamente efficace sul piano della tempistica ("...facciamo il chiuso... che ci passano un po' di mesi "), sia al "vantaggio "che ne sarebbe scaturito in favore del [OSCURATO:PERSONA] (ex multis cfr. conversazione del 6 maggio 2013 : [OSCURATO:PERSONA] " lei faccia il chiuso poi ci vediamo"- [OSCURATO:PERSONA]" non come l'altra volta però, eh "- [OSCURATO:PERSONA] " eh no, [OSCURATO:PERSONA] ... me li son tolti da proprio"- [OSCURATO:PERSONA] "lo so lo so basta basta va bene"), che, dunque, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, non rinviava per ragioni burocratiche, non elargiva consigli disinteressati e non si muoveva in posizione di terzietà rispetto alle parti del processo, intervenendo solo ed esclusivamente a favore del debitore "compiacente".

Peraltro — come congruamente rilevato dai decidenti di merito — quanto già emerso dal dato captativo era ulteriormente avvalorato dagli accertamenti svolti nel corso dell'attività di o.p.c., avendo gli agenti di Pg assistito a diversi incontri tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] che, il giorno degli esperimenti giudiziali, si trovava distante dai luoghi in cui avrebbe dovuto svolgersi l'asta ( cfr. pagg. 134 e ss. della sentenza di appello e pagg. 94 e ss. della sentenza del Tribunale per una esposizione più analitica delle fonti di prova).

5.6.1. In questo contesto fattuale, le deduzioni difensive, sollevate con il ricorso e ulteriormente approfondite nelle memorie di replica del 20 marzo 2026, sono in parte manifestamente infondate e in parte generiche.30 2'v-VQuanto al primo motivo di doglianza, vanno richiamate le argomentazioni già spese al §

5.5.1. inerenti alla posizione della Liberati in ordine alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Manifestamente infondata è poi la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.

Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il Giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

Ed invero, quando il Giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa della sentenza impugnata, deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla e deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480 - 01; ma anche Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 -01).

Tale obbligo, tuttavia, non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello - come accaduto nel caso di specie - si salda con quella precedente fino a formare - quasi sempre - un unico complesso argomentativo.

5.6.2. In relazione al secondo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per un verso richiama non meglio precisate prove a discarico e per altro verso le proprie dichiarazioni, che tuttavia presentano il carattere della mera assertività, perché non provate e non armonizzabili con gli specifici, univoci e convergenti elementi di prova, su cui poggiano le sentenze di primo e secondo grado.

La ricorrente, inoltre, senza confrontarsi con la significativa mole di elementi a suo carico e che i Giudici di merito hanno puntualmente valorizzato, non indica quale sia l'elemento probatorio specifico e dirimente non considerato, da cui potere eventualmente desumere che nessun patto corruttivo venne stipulato.

Specificità tanto più necessaria, là dove, come nel caso in esame, di quel patto il Tribunale e la Corte hanno configurato l'oggetto, la portata, la composizione soggettiva e il contenuto.

5.6.3. Analogamente, manifestamente infondato è il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen, per omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. e per omessa considerazione delle "ragioni burocratiche", da individuare nella circostanza - riferita anche dal teste Mazza - in base alla quale il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], era impegnato in diverse procedure esecutive, di guisa che i "falsi" in contestazione erano privi di 31finalità illecita, non arrecavano danno ad alcuno ed erano semplicemente funzionali a consentire al Celle di presenziare a diverse procedure.

Tutte le dedotte questioni comune anche ad altri imputati (i.e. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sono state già vagliate e disattese nei precedenti paragrafi, cui si rimanda per motivi di economia espositiva.

5.6.4. Si rinvia anche in questo caso ai rilievi formulati con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.4.7.) in ordine al tema del trattamento sanzionatorio.

5.7. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il concorso nel reato di falso ideologico aggravato dalla natura fidefacente degli atti sub 14 a) e nel reato di turbativa di asta sub 14 b), quest'ultimo dichiarato estinto per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di primo grado.

Secondo la contestazione - recepita dalle due conformi sentenze di merito - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e socio della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società nei cui confronti era pendente il procedimento esecutivo mobiliare per il recupero di un credito di oltre 27 mila euro, aveva, in accordo con il banditore di asta [OSCURATO:PERSONA], concorso nella formazione di verbali di asta nonchè di ricognizione ed accesso falsi, al fine di rinviare la procedura esecutiva ai danni del creditore procedente.

Tutte le circostanze puntualmente rammentate nelle sentenze di merito, soprattutto se lette unitamente tra loro, sorreggono agevolmente sul piano logico la conclusione cui i Giudici di appello sono pervenuti: la redazione di falsi verbali, in cui o si attestava che l'asta fosse andata deserta benchè di fatto non esperita o che parte dei beni pignorati era stata "buttata" perché inservibili e logori, era ,strumentale a favorire il debitore esecutato in danno dei creditori procedenti.

5.7.1. Le considerazioni difensive - riproposte con le memorie di replica del 20 marzo 2026 - sono obiezioni di puro fatto, già per questo non sindacabili in questa sede, ma sono, altresì, puramente ipotetiche, perché non sorrette da risultanze istruttorie, anche soltanto difficilmente conciliabili con la ricostruzione dei fatti concordemente compiuta dai giudici di merito.

Quanto alla dedotta omissione motivazionale e alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre a richiamare le valutazioni innanzi esposte (cfr. § 5.6.1.), va evidenziata la genericità della doglianza, vieppiù nel caso in oggetto là dove i motivi di appello sono reiterativi di questioni ampiamente vagliate dai Giudici di primo grado.

Peraltro, occorre anche rilevare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogo sempre e comunque a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ne' 32determina incompletezza della motivazione della sentenza.

Si è già detto innanzi come, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto può considerarsi implicitamente disatteso, se incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidencli della sentenza medesima.

Pertanto, se è vero che il Giudice del gravame deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dall'atto di appello, è, tuttavia, altrettanto vero che non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione.

5.7.2. In ordine al secondo motivo si rimanda al § 5.4.1., ove è stata trattata la questione comune della configurabilità del reato di falso nell'ambito degli atti pubblici fidefacenti e il tema della mancata applicabilità della norma di cui all'art. 117, comma 2, cod. pen. 5.7.3.

Inammissibile, perché reiterativo di questioni già congruamente scrutinate e comunque riversato in fatto, sollecitando un diverso apprezzamento delle informazioni processuali, è l'ultimo motivo inerente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In modo niente affatto illogico e nel rispetto della regula iuris posta dall'art. 165 cod. pen., il Tribunale (cfr. pag. 237) ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa e che, per ottenerlo una seconda volta, occorreva che sussistessero i presupposti ex lege previsti, tuttavia, non presenti nel caso di specie.

E comunque - ha persuasivamente aggiunto il Tribunale- il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato diverse condanne, di cui alcune per reati depenalizzati ed abrogati (come pure rilevato dal difensore), ma altre (ben cinque) per altri reati.

In questo contesto è, dunque, ineccepibile e non arbitraria la valutazione cui sono concordemente giunti i Giudici di merito, secondo cui la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri reati sia di difficile, se non di ardua, sostenibilità.

5.8. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari sub 37 a) e per i delitti di falso ideologico aggravato dalla natura degli atti di cui al capo 37 b): in qualità di titolare della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., debitrice esecutata nell'ambito di due procedure esecutive mobiliari, avrebbe, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta, contribuito a redigere falsi rapporti di constatazione, rispettivamente recanti la data del 08 marzo 2013, del 05 aprile 2013 e del 10 maggio 2013, nonché in data 12 aprile 2013 anche un falso verbale 33di incanto, al fine di posticipare le vendite dei beni staggiti in modo da trovare possibili acquirenti compiacenti.

Ciò dietro ricompensa del [OSCURATO:PERSONA] per i "piaceri" ottenuti.

5.8.1. Con l'unico articolato motivo di ricorso, la difesa deduce il travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di falso rilevando che i verbali di asta erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA].

Le aste - che avevano interessato i beni pignorati alla società del [OSCURATO:PERSONA] - erano state tenute da altro banditore di asta, di guisa che la ricostruzione operata dai Giudici di merito era basata su informazioni probatorie e presupposti fattuali completamente travisati.

5.8.2. Così perimetrato il devolutum, per la verifica della fondatezza delle doglianze, è opportuno richiamare, con la dovuta sintesi, i principali passaggi argomentativi svolti nella sentenza del Tribunale (che si connota per un contenuto molto più analitico e dettagliato rispetto a quella di secondo grado - pagg. 201 e ss.), fatti propri e puntualmente richiamati dalla sentenza di appello (c.d. doppia conforme) Il Tribunale, con specifico riferimento ai reati di falso, ha, infatti, rilevato che: a) il rapporto del 08 marzo 2013 era stato compilato da [OSCURATO:PERSONA], mentre il verbale di incanto venne redatto da altro banditore, [OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno - si legge in sentenza - l'attività intercettativa, congiuntamente all'attività di o.p.c. e ai dati dei tabulati, aveva consentito di verificare che, alla data indicata, né [OSCURATO:PERSONA] nè [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati e che l'incontro per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di apporre la firma sul verbale avvenne il successivo 12 marzo, ovvero dopo la data fissata per l'asta; b) il rapporto di constatazione del 05 aprile 2013, pur attestando l'accesso sul posto del [OSCURATO:PERSONA], risultava, tuttavia, redatto e compilato il giorno prima, come anche accertato dall'incontro avvenuto il giorno prima con il [OSCURATO:PERSONA]; c) il rapporto di constatazione del 10 maggio 2013 era stato firmato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante in quel giorno fra i due non fosse stato registrato alcun incontro; il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti, per due volte, sollecitato il [OSCURATO:PERSONA] ad incontrarsi per apporre la firma sul rapporto, in modo da attestare l'accesso dei banditori e quindi l'incanto; anche i dati dei tabulati telefonici supportavano quanto emerso già chiaramente dai colloqui telefonici, essendo stata la posizione del [OSCURATO:PERSONA] localizzata lontano dalla sede della società del [OSCURATO:PERSONA], ove si sarebbe dovuta tenere l'asta; d) il verbale di incanto del 12 aprile del 2013 attestava la presenza del banditore e la effettuazione dell'esperimento d'asta, informazioni oggettivamente false posto che sia il dato intercettativo sia la geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] ne rilevavano la lontananza dai luoghi, in cui si sarebbe dovuta tenere l'asta.

5.8.3. Dunque, al cospetto di tale puntuale ricostruzione storico - fattuale, basata su una rigorosa, attenta ed analitica valutazione del compendio probatorio, 34la doglianza difensiva non coglie nel segno, perché incentra l'attenzione su condotte di falsificazione non contestate.

Sebbene a tenere le aste, in relazione alle procedure in cui era interessata la società del [OSCURATO:PERSONA], era stata una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] - circostanza fattuale peraltro non ignorata e dunque non travisata per omissione dai Giudici di merito - ciò non incide affatto sulle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e non disarticola la intrinseca logicità dell'apparato motivazionale, su cui poggia l'epilogo decisorio.

E ciò per la semplice ed evidente ragione che al [OSCURATO:PERSONA], nel caso specifico, si contesta il concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel reato di falso ideologico avente ad oggetto la falsa compilazione dei rapporti di costatazione; solo in un unico caso anche del processo verbale di asta del 12 aprile 2013.

Dunque, l'analisi degli atti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evidenzia una condotta concertata volta ad attestare falsamente la presenza di entrambi presso la sede della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., luogo in cui si sarebbero dovuti svolgere gli esperimenti d'asta relativi ai beni pignorati.

Questi atti sono evidentemente diversi da quelli firmati dal banditore d'asta, [OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava della sottoscrizione dei verbali ufficiali relativi alle aste, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo di comune accordo, avevano redatto rapporti di constatazione attestanti accessi in loco, mai realmente verificatisi.

Tale distinzione - fondamentale per comprendere la natura delle condotte contestate e l'ambito delle responsabilità - destruttura il significato dele motivo di ricorso.

5.9. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato citato a giudizio per il reato di falso ideologico in atto fidefacente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e del reato di turbativa di asta (quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale), contestati cumulativamente al capo 28) della rubrica.

Secondo il tema di accusa - ritenuto in parte provato dai Giudici di merito sulla scorta della complessiva disamina del compendio probatorio basato essenzialmente sul dato intercettativo - l'imputato, legato da una solida e pregressa conoscenza con il [OSCURATO:PERSONA] (cfr pag. 153 della sentenza di primo grado), quale liquidatore della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", esecutata in due distinte procedure esecutive mobiliari, era riuscito - per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] ( che rivestiva la funzione di banditore di asta) e mediante la formazione del verbale di constatazione falso datato 3 giugno 2013 - ad ottenere il rinvio della procedura, posticipando i primi due esperimenti, in tal modo pervenendo al terzo, nel corso del quale i beni staggiti erano stati aggiudicati alla società "[OSCURATO:PERSONA] srl", di cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico.35 (22'5.9.1.

Il ricorso - i cui motivi sono stati oggetto di ulteriore approfondimento nelle memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen. - è inammissibile.

Generico, per aspecificità, è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova dichiarativa per omesso esame delle dichiarazioni rese dal teste Ardino, dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui si svolgevano le aste, nell'ambito della procedura esecutiva a carico della società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era liquidatore.

La sentenza impugnata non avrebbe scrutinato le dichiarazioni dell'indicato teste, rilevanti ai fini della prova della carenza dell'elemento oggettivo del reato di falso, per avere lo stesso riferito che le aste vennero tenute.

E' utile ribadire come, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di "travisamento della prova" - vizio che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti - è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (ex multis, Sez.6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv.278457) Tale decisività non è stata, tuttavia, prospettata dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione delle due sentenze di merito, là dove la prova della ricorrenza del falso è stata incentrata sulla analitica ricostruzione dei preesistenti rapporti di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto, spesso di una chiarezza disarmante, delle innumerevoli conversazioni telefoniche intercorse tra i due.

Ed infatti, secondo la motivazione sviluppata in sentenza, da un lato, è evidente la preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] di rinviare le aste, in modo da arrivare al terzo esperimento, e, dall'altro lato, è palese la effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], quale banditore di asta, ad attivarsi in tal senso (cfr. pag.154 e ss. della sentenza del Tribunale; pagg. 140 e ss. sentenza di secondo grado).

Il contenuto del ricorso si concentra esclusivamente sulle dichiarazioni del teste Ardino, obliterando, tuttavia, che le argomentazioni dei giudici di merito sono saldamente ancorate ad elementi probatori di valenza univoca, perché convergenti, ma soprattutto dotati di elevato spessore probatorio, perché oggettivamente affidabili.

Ed infatti, le informazioni probatorie sono state tratte: a) dai tabulati telefonici, con l'utilizzo, dunque, di dati oggettivi e certi; b) dal tenore dei colloqui inter partes, intrattenuti all'insaputa dei soggetti colloquianti, per cui - salva prova contraria- è ragionevolmente presumibile che, proprio per le modalità di captazione, gli interlocutori si siano espressi sinceramente, senza riserve mentali o secondi fini, esponendo la verità dei fatti.

In modo dunque logico e persuasivo i Giudici di merito hanno ritenuto che le conversazioni -spesso riportate per la parte di interesse nel testo motivazionale delle sentenze - non consentissero di sollevare alcun dubbio ai fini della affermazione del sicuro coinvolgimento dell'imputato nelle attività di falso.

365.9.2. Il secondo motivo è inammissibile, perchè generico e riversato in fatto.

A fronte di una adeguata motivazione, con cui i Giudici di merito, anche facendo riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate e ai dati della geolocalizzazione dell'utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA], hanno in modo convincente indicato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità e ragionevolmente spiegato la non sostenibilità della contraria lettura difensiva sulla base di parte delle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] ( cfr pag. 155 della sentenza del Tribunale), nulla di specifico è stato addotto dalla difesa.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a proporre la stessa versione dei fatti, non considerando che già il Tribunale, sulla base di argomentazioni puntuali e solidamente agganciate al dato probatorio, aveva escluso la presenza del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.10 sui luoghi d'asta e, quindi, dedotto logicamente la falsità del verbale del 3 giugno 2013.

Si legge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] «alle 11.04 si trovava a [OSCURATO:PERSONA] alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n 7, presso altro esecutato, e vi rimaneva per diverso tempo, posto che per 8 minuti si registrava in ambientale un colloquio con un collega».

Dunque, secondo la sentenza impugnata, nell'orario indicato in verbale, il banditore di asta si trovava in tutt'altra località e presso altro esecutato, ma soprattutto doveva escludersi con certezza che avesse potuto raggiungere i luoghi di asta (località Opera), percorrendo 17 km in soli sette - otto minuti (come ritenuto dalla difesa sulla scorta della "probabilità" riferita dal teste di [OSCURATO:PERSONA]).

E ciò, non solo in ragione della inverosimiglianza di una tale ipotesi (dovendosi presumere l'utilizzo di una moto, una velocità elevata, l'assenza di traffico), ma soprattutto in ragione del fatto che, in quel lasso di tempo, il predetto [OSCURATO:PERSONA] continuava a rimanere impegnato in un colloquio telefonico mentre si trovava a [OSCURATO:PERSONA] n. 7.

La Corte di cassazione - come già precisato in premessa- ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, di guisa che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento in contestazione: confronto critico che il ricorrente ha omesso di effettuare specificamente.

5.9.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è, infine, il terzo motivo in ordine alla violazione del "ragionevole dubbio" e alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Nel rimandare alle argomentazioni svolte in premessa in ordine al significato della regola di giudizio ivi indicata e ai rapporti di essa con il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione, va ulteriormente precisato che, nel caso specifico, il ricorrente ha sì prospettato una versione alternativa dei fatti, ma detta 37versione è stata, sulla base di argomentazioni, non sindacabili in questa sede, per intrinseca logicità, ritenuta inverosimile.

Inoltre, i Giudici di merito hanno, in modo altrettanto logico e convincente, rilevato come la versione, prospettata dalla difesa, fosse anche oggettivamente inconciliabile con la lettura complessiva e sinottica del compendio probatorio.

5.10. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico in atti fidefacenti, rispettivamente contestati ai capi 18 a) e 18 b) della rubrica.

La vicenda riguarda la procedura esecutiva mobiliare, attivata su istanza del creditore [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, di cui l'imputato era amministratore unico. 5.10.1.

Con un unico motivo di ricorso, viene dedotta l'omessa motivazione: la Corte di appello - ricorrendo alla motivazione per relationem - non avrebbe valutato le doglianze difensive sollevate con l'atto di gravame e inerenti alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è generico e aspecifico.

Per quanto la motivazione della sentenza impugnata sia sintetica, essa non è di mero stile, non è incongrua, non è illogica.

Ciò anche per il richiamo alla trama argomentativa della sentenza di primo grado che - sulla base di una puntuale disamina del compendio istruttorio e senza incorrere in travisamenti della prova-ha offerto una ricostruzione coerente, esaustiva e dettagliata della complessa vicenda per cui è processo con la individuazione delle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello non ha, dunque, derogato al suo compito, ovvero quello di valutazione autonoma e critica.

Di contro, il ricorrente, pur richiamando corretti principi di diritto anche mediante la citazione di sentenze della Corte, ha, tuttavia, omesso di confrontarsi in modo critico con le argomentazioni elaborate dai Giudici di merito.

Genericamente lamenta vulnus motivazionali, senza peraltro specificare in che termini eventuali carenze nella valutazione delle prove avrebbero disarticolato la logicità e congruità delle valutazioni compiute.

E' il caso di ribadire che anche eventuali incongruenze argomentative - che vanno comunque specificamente individuate - non danno luogo all'annullamento della sentenza, se non inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività.

6. Ciò premesso, sulla base degli enunciati principi di diritto, va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio38 7i)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di essi - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro.

7. Come già rilevato con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.2.5.), poiché il tema dell'errore materiale per omissione, relativo alla pena accessoria del divieto di contrattare con la P.A., accomuna i ricorrenti chiamati a rispondere dei delitti contro la pubblica amministrazione, i cui ricorsi sono stati nondimeno dichiarati inammissibili, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Milano perché provveda alla correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui non menziona la revoca della pena accessoria della interdizione perpetua di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte già in atti, insistendo per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per estinzione dei reati per prescrizione e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi;udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riconoscimento dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi di imputazione; udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale ex art.102 cod. proc. pen. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 16 giugno 2025 - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2022 - così provvedeva: -accolta la richiesta di concordato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di falso ideologico contestato al capo 32 b) perché estinto per prescrizione e rideterminava nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena in 6 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione in ordine alle residue imputazioni; -disponeva la revoca della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ex art. 317 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza; -confermava la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna alle spese processuali. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: 2- violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3, 599 - bis cod. proc. pen., art. 7 C.E.D.U., art. 24, comma 2, Cost., per avere la Corte di appello determinato la pena in 6 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione, in violazione del divieto di "reformatio in peius", avendo le parti, in sede di concordato, fissato la pena complessiva in anni 6 e mesi 6 di reclusione; - violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen., 317 - bis cod. pen. e 25, comma 2, Cost. per avere i Giudici di merito applicato la pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, benchè i fatti — reato in contestazione fossero disciplinati dalla legge del 6 novembre 2012 n. 190, antecedenti alla entrata in vigore della legge del 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti"), che appunto aveva introdotto tale ulteriore pena accessoria; - violazione di legge, in relazione all'art. 317- bis cod pen., per avere i Giudici di appello applicato la pena accessoria della interdizione perpetua dai [OSCURATO:PERSONA] in modo automatico e senza alcuna valutazione. 4. Ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Hanno dedotto: - vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni, per avere la Corte di appello affermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico aggravato di cui al capo 5 a) e 5 b), nonostante la mancanza di prova degli elementi costituitivi dei reati. Le conversazioni telefoniche - poste a base dell'epilogo decisorio - potevano essere oggetto di «letture alternative ed egualmente logiche». Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse prelevato due borse dal negozio dei ricorrenti non costituirebbe ex se prova dell'accordo corruttivo, vieppiù considerando l'intenzione di pagarle. In ordine poi al reato di falso, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandante, essendo stata la responsabilità della stessa evinta, illogicamente ed apoditticamente, solo dalla conversazione telefonica del 9 aprile 2023 n. 1810, nel corso della quale il marito [OSCURATO:PERSONA] le chiedeva se avesse fatto "quella roba là". 5. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: - vizio di motivazione per illogicità e travisamento in relazione al delitto di corruzione, non essendovi prova di un accordo corruttivo e avendo la Corte di 3appello travisato, attraverso la estrapolazione di frasi, il reale significato e contenuto del dato captativo. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., era stato citato, in veste di debitore esecutato, in due procedure esecutive, di cui una ordinaria e l'altra promossa dall'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta e deputato alla gestione della procedura, avrebbe semplicemente invitato il [OSCURATO:PERSONA] a trovare degli acquirenti dei beni pignorati. Nei colloqui intercettati, infatti, si parla di ricevute di pagamento e di fatture, oggettivamente incompatibili con qualsivoglia ipotesi corruttiva; - vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione al delitto di falso di cui al capo 3 b), per avere la Corte di appello desunto la falsità dei verbali dai dati tratti dalle celle telefoniche e nonostante si trattasse di moduli standard non compilati e nemmeno firmati dal [OSCURATO:PERSONA]. 6. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione e/o per motivazione apparente per non avere la Corte di appello esaminato i motivi di appello; - violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame delle doglianze di appello e per valutazioni errate e in contrasto con la sentenza del Tribunale. Secondo la Corte di appello le aste erano andate deserte grazie ai "buoni uffici" del [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia lo stesso Tribunale aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], in veste di banditore di asta, non avrebbe mai potuto impedire agli eventuali interessati di partecipare agli incanti; inoltre, in relazione alla consegna di somme di danaro che [OSCURATO:PERSONA] pare avesse chiesto al [OSCURATO:PERSONA] nel corso di alcune conversazioni intercettate, si tratterebbe non del prezzo della corruzione, ma, per una parte, del corrispettivo della vendita di un motorino usato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato grazie alla intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], e, per altra parte, di soldi che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla "Sivag" spa, per l'aggiudicazione dei beni; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di corruzione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen., essendo emerso che il [OSCURATO:PERSONA] sua sponte si "mettesse a disposizione degli esecutati" e "offrisse loro aiuto"; anche, in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico, il falso non era finalizzato ad arrecare danno ad alcuno, quanto piuttosto a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di presenziare a più aste e procedure esecutive nel corso della stessa giornata. 47. Ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: - vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere il Giudice di appello fondato l'epilogo decisorio sulla sentenza del Tribunale operando il rinvio per relationem alla motivazione adottata dai Giudici di primo grado; - vizio di motivazione per travisamento della prova intercettativa, per avere i Giudici del merito evinto dalle sole conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] l'accordo corruttivo, mentre, invece, sarebbe emersa la mera preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] per il pignoramento dei beni e la richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di alcuni consigli; - violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 319 - quater cod. pen, e vizio di motivazione per omissione quanto alla omessa valutazione delle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con tutti i debitori esecutati per aiutarli e dare loro supporto nello svolgimento delle procedura d'asta, di guisa che il reato avrebbe dovuto essere qualificato come induzione indebita a dare o promettere utilità; in relazione ai delitti di falso era emerso dalla istruttoria - i.e. deposizione del teste Mazza-che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato gli esperimenti di asta relativi a diverse procedure nello stesso giorno e nello stesso orario come da prassi invalsa negli uffici giudiziari, di guisa che la finalità dei falsi non era quella di danneggiare i creditori e/o avvantaggiare i debitori esecutati, ma di consentire al banditore di seguire più procedure; La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di valutare le doglianze in punto pena e le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali di cui agli artt. 323 - bis cod. pen. e 117 cod. pen. 8. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello motivato per relationem, senza valutare le doglianze difensive, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi in materia di motivazione rafforzata; - violazione di legge, in relazione all'art. 530 comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte distrettuale valutato le prove a discarico e ritenuto le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] prive di valore probatorio; - violazione di legge e vizio di motivazione per omessa derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen, per omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. per non avere considerato che 5il [OSCURATO:PERSONA] — stando alla prova dichiarativa acquisita - doveva svolgere nella stessa giornata diverse procedure di asta, di guisa che i "falsi" in contestazione non avevano alcuna finalità illecita, ma erano volti a consentire al [OSCURATO:PERSONA] di essere presente a più procedure contemporaneamente. 9. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: - vizio di motivazione per omissione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen, per avere la Corte di appello motivato per relationem, senza valutare le doglianze difensive; - violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello applicato l'art. 117 cod. pen. Il falso commesso dal [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzato ad avvantaggiare o arrecare danno ad alcuno; aveva solo finalità burocratiche posto che [OSCURATO:PERSONA] doveva nello stesso giorno e allo stesso orario definire diverse procedure di asta ed effettuare diversi esperimenti; - vizio di motivazione per omissione, in punto di mancato riconoscimento del beneficio della pena sospesa, pur avendo la difesa addotto motivi di salute e familiari, nonché rappresentato l'età avanzata del [OSCURATO:PERSONA] e la risalenza nel tempo dei precedenti, molti dei quali depenalizzati. 10. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: - vizio di motivazione per illogicità in relazione al reato di falso ideologico di cui al capo 37b). I documenti - di cui si assume la falsità - erano stati firmati dal banditore di asta [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, nel ricondurre la condotta criminis a [OSCURATO:PERSONA] e all'imputato e nel fondare la condanna sul presupposto che detti atti fossero stati firmati da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe dunque incorsa nel travisamento della prova. 11. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Ha dedotto: - vizio di motivazione per omessa valutazione di prova dichiarativa decisiva, rappresentata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, aveva riferito dell'espletamento delle aste, tuttavia andate deserte; - vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 533 cod. proc. pen., per travisamento del dato intercettativo e della deposizione del teste 6di accusa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte avrebbe assertivamente dato per certa una circostanza di fatto riferita dal teste di Pg, come "fatto probabile e non sicuro"; - vizio di motivazione e violazione del principio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di valutare la verosimile ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente. 12. Ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Ha dedotto: -violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello, senza rispondere alle doglianze difensive e motivando per relationem, ritenuto assertivamente che dal dato captativo fosse emersa la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. 13. Hanno presentato memorie scritte in replica alle conclusioni del Procuratore Generale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti, con cui hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma 4, cod. pen., per applicazione di pena accessoria illegale. 14. Alla odierna udienza, che si è svolta su istanza dei ricorrenti in forma partecipata, il Procuratore Generale e i difensori, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ante omnia rilevato che relativamente ai reati di corruzione in atti giudiziari e a quelli di falso ideologico aggravato ex art. 476, comma 2, cod. pen., rispettivamente contestati agli imputati e per i quali è stata confermata la condanna in sede di appello, è in astratto decorso il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo al tempus commissi delicti (i.e. anni 2013 -2014). La scadenza di tale termine, considerate l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione e le cause di sospensione ex art. 159 cod. pen., si è verificata, al più tardi, alla data del 12 dicembre 2025, ovvero in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello e nelle more della fissazione del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.7 2'1/Per tale ragione assume rilevanza decisiva l'accertamento in ordine alla ammissibilità dei ricorsi. 1.1. Giova, a tal uopo, rilevare che la inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione. Questa Corte ha, invero, precisato che tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, sicchè impediscono la valida costituzione di un rapporto processuale e sono di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello: «la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilità, sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di ufficio»...«l'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice della impugnazione" comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non dà ingresso alla fase di legittimità- si è già formato» ( Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 — 01). 1.2. L'art. 129 cod. proc. pen., si è ribadito, non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 2. Ciò posto, va precisato che la complessa vicenda sub iudice, secondo la tesi di accusa recepita dai Giudici di merito, vede in primo luogo coinvolta la persona di [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta per conto della società "SIVAG" spa, delegata dal Tribunale di Milano per l'esecuzione delle gare nei pubblici incanti, e i debitori, a vario titolo interessati nelle procedure esecutive mobiliari incardinate nei loro confronti. 2.1. La Corte di appello — operando frequenti riferimenti all'analitico percorso motivazionale seguito dal primo Giudice e attenendosi ai medesimi criteri di valutazione del compendio probatorio - ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], in modo 8sistematico, dietro versamento di somme di danaro o ricevendo altre utilità, ritardasse la conclusione della procedura esecutiva, posticipando gli esperimenti di asta, redigendo verbali di accesso, di constatazione e di asta falsi. Attraverso tale "escamotage" consentiva ai debitori esecutati di acquistare i beni pignorati, o personalmente o per il tramite di prestanomi, al terzo esperimento (ove era possibile vendere al migliore offerente, senza limitazioni al ribasso), così ostacolando la partecipazione di potenziali acquirenti. 2.2. Di qui la contestazione di reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 - ter cod. pen., di falso ideologico in atti pubblici, aggravati ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., e di turbata libertà degli incanti (tale ultimo reato dichiarato in tutti i casi già estinto per prescrizione dal Giudice di primo grado). 3. In questo contesto, si collocano i ricorsi degli attuali imputati che, seppure - con diversi accenti - deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, attaccano la sentenza gravata in punto di valutazione della prova, negando il coinvolgimento nei fatti di causa, e segnatamente di avere corrisposto danaro o altra utilitas in favore del [OSCURATO:PERSONA] e confinando le "contestate falsità", riferibili al solo [OSCURATO:PERSONA], a ragioni di natura prettamente "burocratica". La prospettazione di questioni in parte sovrapponibili da parte di tutti i ricorrenti - con l'unica eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che ha definito il grado di appello con il concordato ex art. 599 - bis cod. proc. pen. - rende utile la perimetrazione dell'ambito del sindacato di legittimità ai fini della verifica (necessaria) della ammissibilità dei ricorsi. 3.1. I vizi di motivazione deducibili - a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. si sostanziano nella mancanza, nella manifesta illogicità e nella contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) della motivazione. Al riguardo, al netto dei casi di mancanza grafica della motivazione o della ipotesi di motivazione apparente, le Sezioni Unite hanno precisato che il vizio di motivazione o deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso. Esso, inoltre, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di logica, e non, invece, quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944 - 01). 9Si comprende, allora, come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia "un orizzonte circoscritto": è estranea al giudizio di legittimità la reinterpretazione e rilettura degli elementi di prova, valutati dal Giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01), di guisa che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). 3.2. In sede di legittimità, va, dunque, verificata l'esistenza di un logico e congruo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, con la precisazione che la stessa l'illogicità è sanzionabile come vizio della motivazione, ove percepibile "ictu °culi" (rectius se di macroscopica evidenza), con l'ovvia conseguenza che sono ininfluenti le minime incongruenze e sono da considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Anche il "travisamento della prova" va circoscritto a quei casi in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, sempre che la parte indichi l'atto che inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.281085 - 01). Si tratta, dunque, di una categoria che non va confusa con il "travisamento del fatto", che non integra un vizio di motivazione e di cui non è consentita la deduzione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 3.3. Ai fini poi ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, occorre anche evidenziare che la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, come accaduto nel caso in esame, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, 10 I Vha concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Nel giudizio di appello è, infatti, consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie per quanto si andrà ad esporre - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056 - 01). 3.4. In conclusione, l'obbligo della motivazione è adempiuto allorché il Giudice di merito abbia dato atto delle ragioni del suo convincimento, senza che, a tale fine, sia necessario l'esame di tutte le deduzioni difensive delle parti e delle risultanze processuali che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata: è sufficiente che lo stesso Giudice abbia indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (così Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209490 - 01). Al cospetto, infatti, di un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. 3.5. La violazione di legge - declinabile sotto il profilo dell'error in procedendo e dell'error in iudicando - è deducibile in caso di errata soluzione di una questione di diritto, attinente propriamente ad una erronea interpretazione della norma incriminatrice, oggetto di addebito, ovvero ad una sua erronea applicazione o alla inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Da ciò discende la non deducibilità della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa motivazione e/o l'omessa ed erronea valutazione degli elementi di prova, acquisiti od acquisibili. I limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme 11processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518 - 01). Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza "Filardo", hanno precisato che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 «...è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità»). 4. Altra questione comune ai ricorsi riguarda il tema della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e i rapporti con il vizio di motivazione. La locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", introdotta nel testo della norma citata a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, rinviene l'humus nel principio costituzionale della presunzione di innocenza e, come ribadito da questa Corte, ha fondamento nella cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Tale principio - occorre precisare - non ha, tuttavia, mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza ex art. 606 cod. proc. pen.. 4.1. La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere invocata per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, nel senso che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La Corte, infatti, è chiamata ad un controllo sulla 12persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519 - 01; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 - 01). 4.2. Il ragionevole dubbio conserva un suo spazio, nel caso in cui le alternative proposte dalla difesa sono logiche e sono fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Pertanto, la condanna può dirsi formulata oltre ogni ragionevole dubbio, là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto, Rv. 275299 - 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 - 01; Sez.1, n 5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801 - 01; Sez. 5, n 22334 del 10/03/2025, D.,Rv. 288272 - 01). 5. In questa prospettiva ermeneutica vanno esaminate le doglianze oggetto di ciascun ricorso, precisandosi, sin da ora, che va accolto, nei limiti che si vanno ad esporre, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], mentre va dichiarata la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi, con conseguente irrilevanza della compiuta prescrizione. 5.1. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello ha concordato la pena ex art. 599 — bis cod. proc. pen. rinunciando ai motivi in punto di an della responsabilità. 5.1.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione del divieto di "reformatio in peius", per avere la Corte di appello irrogato una pena detentiva diversa e più afflittiva rispetto a quella concordata. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla disamina degli atti, consultabili per la natura delle questioni dedotte, è emerso che, nel corso dell'udienza del 16 giugno 2025 - a seguito della sopravvenuta estinzione per prescrizione di uno dei delitti di falso (i.e. falso ideologico contestato al capo 32b)- il difensore dell'imputato e il Pubblico Ministero rettificavano l'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen., già intervenuto, rimodulando la pena complessiva in anni sei, mesi sei e giorni quindici di reclusione: ciò risulta dal verbale di udienza del 16 giugno 2025, che assume come tale valore fidefaciente. 13Si tratta, dunque, della stessa pena che è stata inflitta con la sentenza impugnata e che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha ricostruito nelle sue componenti in relazione ai reati in continuazione, preso atto dell'estinzione per prescrizione di uno di quelli che era stato originariamente incluso nell'accordo. 5.1.2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in relazione alla pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3, sent. n. 48526 del 05/11/2009, B., Rv. 245408 - 01; Sez. 6, n.13092 del 19/02/2025, Cropanise, Rv. 287919 - 01). Sicché anche nelle ipotesi di introduzione di una nuova pena accessoria deve operare il divieto di irretroattività della norma più sfavorevole al reo ex art. 2, comma 4, cod. proc. pen., non potendo detta pena applicarsi a fatti pregressi. Nel caso in esame, effettivamente i Giudici di merito sono incorsi nel dedotto error in iudicando, avendo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], benchè i reati di corruzione in atti giudiziari e di peculato ascrittigli fossero risalenti agli anni 2013 e 2014, detta nuova pena accessoria, nonostante fosse stata inserita nel testo dell'art. 317 - bis cod. pen., solo con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti"), successiva ai fatti di causa. 5.1.3. Assorbito è, in ultimo, il terzo motivo; motivo, in ogni caso, manifestamente infondato, essendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista al tempus commissi del/citi per il corrotto, nell'ipotesi di reato di cui all'art. 319 - ter cod. pen., e per il delitto di peculato. Tale pena era una conseguenza automatica della condanna complessiva superiore ai tre anni di reclusione per quei reati (Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 -01) e alla mancata concessione della circostanza speciale ivi prevista. 5.1.4. In forza delle esposte argomentazioni deve ritenersi che la fondatezza del ricorso sul punto dell'applicazione della pena accessoria sia riferibile a tutti i capi in relazione ai quali quella pena avrebbe dovuto dirsi indebitamente applicata, cioè i reati di corruzione e peculato contemplati dall'art. 317-bis cod. pen.: a ben guardare, può dirsi che vi sia stata valida instaurazione del rapporto processuale in relazione a quei capi di imputazione, agli effetti del decorso del termine di prescrizione (sul punto Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995 - 01). Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tutti i reati di corruzione in atti giudiziari e di peculato per i n 14quali [OSCURATO:PERSONA] ha ripostato condanna in sede di merito, perché estinti per decorso del termine massimo di prescrizione. Non è, per contro, ipotizzabile una più ampia formula di proscioglimento, in assenza di una situazione "evidenza della innocenza" ex art. 129 cod. proc. pen.. 5.1.5. Quanto, invece, ai reati di falso ideologico in atto pubblico fidefacente vanno ribaditi i principi sanciti dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268965), secondo cui, nel caso di ricorso avverso sentenza plurima o cumulativa dal punto di vista oggettivo, l'azione penale è autonoma, di guisa che sono plurimi i rapporti di impugnazione relativi ai diversi reati e ai relativi capi (e punti) della sentenza impugnata. L'autonomia dei singoli capi di imputazione era stata, peraltro, già affermata anche dalle precedenti Sezioni Unite "Tuzzolino" (sent. n. 1 del 28/06/2000, Rv. 216239) che, nel definire il capo come «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», aveva precisato che il capo è «un atto giuridico completo». Pertanto, «la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale». 5.1.6. Logico corollario è che, nel processo oggettivamente cumulativo, come quello in esame, essendo stati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ascritti diversi ed autonomi reati, la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, «onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale». Il giudicato parziale può, dunque, formarsi con riguardo ai "capi" proprio perché ciascuno di essi inerisce ad una singola imputazione, «tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza» e sebbene sia contenuto in una sentenza documentalmente unica. Ogni capo, conservando la propria individualità, passa dunque in cosa giudicato se non impugnato e/o se non investito dall'annullamento con rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione. 5.1.7. In questa prospettiva ermeneutica, l'annullamento senza rinvio, limitatamente ai capi inerenti ai reati di corruzione e di peculato, non ridonda i suoi effetti anche sugli ulteriori ed autonomi capi di imputazione, relativi ai residui delitti di falso, in ordine ai quali, peraltro, non è stato formulato alcun motivo di ricorso. Ne consegue, pertanto, che l'effetto estintivo per intervenuta prescrizione non spiega alcuna efficacia in relazione ai delitti in oggetto. 15Va dichiarato, dunque, irrevocabile il giudizio di responsabilità per i delitti di falso ideologico aggravato e conseguentemente disposto rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo a tali delitti. 5.2. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati, marito e moglie, sono stati ritenuti responsabili del reato di corruzione in atti giudiziari sub 5a), per avere retribuito, mediante la consegna di due borse "Versace" in vendita presso il negozio gestito e di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], banditore di aste, per agevolare ai danni dei creditori la predetta [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, nonché del delitto di falso sub 5b), per avere, in qualità di mandanti, contribuito a predisporre, in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], un falso verbale di ricognizione e di accesso, ove veniva attestato il furto dei beni pignorati, mai avvenuto. 5.2.1. Con un unico motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, lamentando la difesa l'omesso accesso da parte dei Giudici del merito a «letture alternative ed egualmente logiche» delle conversazioni telefoniche. Non vi sarebbe prova del patto corruttivo, anche perché [OSCURATO:PERSONA], come da lui stesso riferito, avrebbe avuto intenzione di pagare le borse; in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine al concorso della [OSCURATO:PERSONA] nel reato di falso ideologico, ad onta del contenuto criptico dell'unica conversazione telefonica a suo carico. 5.2.2. Il motivo è inammissibile perché generico e versato in fatto. I ricorrenti, nell'argomentare vizi motivazionali, adducono un difetto della struttura ricostruttiva in fatto della sentenza, che tuttavia si traduce nella proposta di diversi approdi delle risultanze processuali. Non deducono, infatti, aporie argomentative, ma sollevano un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi che sarebbero state proferite dai soggetti, di volta in volta coinvolti nelle vicende per cui è processo, nel corso delle conversazioni telefoniche oggetto di captazione. Operazione questa, come in premessa anticipato, preclusa alla Corte di legittimità, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica. In sede di legittimità - si ribadisce - si può solo valutare l'esattezza e la logicità degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. 5.2.3. Nel caso specifico, la motivazione del provvedimento impugnato - succinto, ma congruo, anche per il puntuale richiamo al percorso argomentativo posto a fondamento della sentenza di primo grado, assai dettagliata per l'analisi16 fapprofondita degli elementi di prova acquisiti - si sottrae a censure di manifesta illogicità e contraddittorietà. Dal molteplice e variegato materiale probatorio (documentale e narrativo compendiatosi in attività di intercettazione telefonica e di o.p.c.), attentamente scrutinato dai Giudici di merito, si è conseguentemente rilevato come [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di banditore di asta, avesse intrattenuto rapporti diretti con [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della società "CMCT" srl, a sua volta debitrice esecutata in due distinte procedure esecutive mobiliari, iscritte rispettivamente negli anni 2011 e 2012. I decidenti di merito hanno escluso, in maniera logica e coerente con la prova acquisita, che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero del tutto casuali, desumendone la natura illecita dal tenore esplicito del dato captativo, ma anche dal "modus operandi" del [OSCURATO:PERSONA]. Il suddetto, infatti, nella gestione delle procedure esecutive si muoveva sempre secondo lo stesso schema operativo, ovvero avvicinando i debitori esecutati, rinviando le aste, in modo da giungere al terzo esperimento e consentire l'acquisto dei beni a condizioni favorevoli o allo stesso debitore o a terzi prestanome, o anche redigendo verbali di verifica in cui si attestava falsamente il mancato rinvenimento della merce pignorata. E ciò dietro versamento di corrispettivo o di altra utilitas. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] - hanno rilevato i Giudici - si era recato diverse volte al negozio dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e, almeno in due occasioni, aveva prelevato due borse "Versace", tra le più costose in vendita nel negozio, senza pagarle, regalandole alla moglie e alla figlia. Le borse, secondo la ricostruzione operata nelle due conformi sentenze di merito, rappresentavano il corrispettivo per "l'intervento agevolatore" del [OSCURATO:PERSONA], che, nel caso specifico, si era tradotto nella redazione di un verbale di costatazione, in cui si attestava falsamente l'assenza della merce pignorata per un pregresso furto (mai avvenuto), denunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 132 sent. di appello e pagg. 79 e ss. della sentenza di primo grado). 5.2.4. Le argomentazioni che, per la difesa, dovrebbero destrutturare la logicità dell'apparato motivazionale si risolvono semplicemente nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, basata su una diversa lettura del dato intercettativo; ricostruzione alternativa che i Giudici di merito hanno, convincentennente, ritenuto come oggettivamente inverosimile: in primo luogo, perché non conciliabile con una lettura sinottica del compendio probatorio, a cui hanno fatto accesso i Giudici di merito e che invece non è stata "effettuata" dalla difesa, là dove - ad esempio per sostenere la tesi della estraneità della [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso - ha preferito estrapolare espressioni e frasi che, decontestualizzate, assumono valenza probatoria neutra, quando l'intero percorso ricostruttivo ha condotto i giudici di 17merito a ravvisare il diretto coinvolgimento della ricorrente nei fatti illeciti contestati; in secondo luogo, in considerazione della sistematica attività illecita svolta da [OSCURATO:PERSONA], aduso ad "intervenire" - in modo poco ortodosso- nelle procedure esecutive da lui gestite, favorendo i debitori "paganti" , a discapito dei creditori procedenti. E' il caso di precisare, al riguardo, come la remunerazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (come per la vendita della funzione) non debba necessariamente sostanziarsi nella dazione' di una "mazzetta" di denaro, ma possa consistere - giusta l'espressa previsione dell'"utilità" - in una qualunque prestazione che rappresenti un vantaggio indebito per il pubblico funzionario e/o l'incaricato di pubblico servizio, come accaduto nel caso in esame ove il [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto somme di danaro, ma costose borse griffate. 5.2.5. In ordine al tema dedotto con i motivi nuovi potrebbe in astratto rilevarsi che l'inammissibilità dei motivi originari produce ex se l'inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie, tuttavia, la questione è resa, in apparenza, più complessa dal fatto che la deduzione, incentrata sull'indebita applicazione di una pena accessoria, finisce per concernere l'illegalità della pena, come tale rilevabile anche in presenza di profili di inammissibilità del ricorso (sul punto, Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Senonché la censura ha ad oggetto un errore nella formulazione del dispositivo e non un errore di giudizio: la Corte ha invero richiamato la norma di riferimento, revocando nel dispositivo la sola interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma ha chiaramente spiegato in motivazione che avrebbe dovuto intendersi revocata anche l'incapacità di contrattare con la P.A., irrogata dal primo Giudice sulla base del medesimo errore che era all'origine anche dell'irrogazione dell'altra pena accessoria. Orbene, pur dovendosi in linea generale dare prevalenza al dispositivo sulla motivazione, non può dirsi che tale regola abbia valore assoluto, ben potendosi giungere ad una diversa valutazione sulla base di dati interpretativi inequivoci, tali da conferire primario rilievo al contenuto esplicativo della motivazione. In particolare, nel caso in esame, deve ribadirsi che la revoca è stata ordinata sulla base del rilievo della sopravvenienza della disposizione che prevede per i corruttori la pena accessoria erroneamente applicata, sopravvenienza tale da accomunare entrambe le pene accessorie di cui si discute: in tale ottica è decisiva la menzione nel dispositivo dell'articolo di riferimento nel quadro di un giudizio incentrato su quel profilo e dunque di valore totalizzante, come poi correttamente esplicitato nel dispositivo. Va del resto osservato che l'inquadramento del tema come errore incidente sulla formulazione e non sul giudizio, nel consentire il ricorso 18ad una procedura di correzione di un vero e proprio errore materiale per omissione, non si risolve in un pregiudizio per la parte interessata bensì in un concreto vantaggio, essendo sgomberato il campo da dubbi in ordine all'inapplicabilità dell'ulteriore pena accessoria. A tale correzione non può tuttavia procedere la Corte di cassazione, a fronte di un ricorso inammissibile (arg. ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen.), bensì la stessa Corte di appello, cui dovranno trasmettersi gli atti, perché provveda nel senso indicato. 5.3. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, esecutata in due procedure esecutive, una delle quali promossa dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" spa per un debito di oltre 900 mila euro, ha riportato condanna per il reato di corruzione ex art. 319 - ter cod. pen. sub 3 a) e per il reato di falso ideologico aggravato sub 3 b), per essersi accordato con il banditore [OSCURATO:PERSONA], affinchè le aste andassero deserte in modo da consentire alla società esecutata di rientrare nel possesso dei beni pignorati al terzo esperimento, riacquistando i beni pignorati a ribasso mediante compratori compiacenti. 5.3.1. La sentenza di appello - anche attraverso l'opportuno richiamo della trama argomentativa della sentenza del Tribunale, che ha nel dettaglio esaminato le prove (dichiarative e documentali) acquisite, riportando per esteso il contenuto delle più significative conversazioni telefoniche al fine di meglio rappresentare le dinamiche comportamentali degli imputati - ha congruamente posto in risalto quegli elementi istruttori, univocamente convergenti ai fini della prova dell'avvenuta stipula tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di un vero e proprio accordo corruttivo. Nelle due conformi sentenze di merito ci si è diffusamente soffermati sulle modalità operative del banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi come in relazione alla procedura esecutiva in oggetto, lo stesso si fosse prestato a redigere falsi verbali di asta, in modo da differire la vendita dei beni pignorati e consentire al [OSCURATO:PERSONA] di "sistemare le cose" (cfr. tra le tante conversazione n. 2690 del 3 maggio 2013, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] menzionava testualmente la società creditrice "Crosspolimeri" spa, rassicurando [OSCURATO:PERSONA] che l'asta sarebbe andata deserta: " la mandiamo deserta allora, ha capito?"- cfr. pagg 67 e ss della sentenza del Tribunale). I Giudici di merito, valorizzando il tenore delle conversazioni telefoniche - spesso esplicito per l'espresso riferimento alle procedure, ai differimenti dell'asta e ai soldi da elargire - e i dati estrapolati dai tabulati telefonici, utili ai fini della geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA], hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse attestato 191L-7che le prime due vendite all'asta erano andate deserte, benchè mai tenute, consentendo al [OSCURATO:PERSONA] di giungere al terzo esperimento, nel corso del quale i beni pignorati erano stati acquistati, a prezzo ridotto, da un certo "Fino"; appellativo questo utilizzato per identificare tale Bonfanti, persona che si prestava agli acquisti "per interposta persona" e ben conosciuta dagli imputati, che esprimevano un giudizio altamente positivo in termini di affidabilità ( "Fino è bravo"). [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato non per spirito di solidarietà o per amicizia ma dietro compenso è un dato di fatto che i Giudici del merito hanno evinto ancora una volta dalla lettura complessiva del dato intercettativo: [OSCURATO:PERSONA] aveva in più di un'occasione redarguito [OSCURATO:PERSONA], invitandolo a non presentarsi "a mani vuote" ( "mi raccomando non venire a mani vuote stavolta" ), e in relazione alla procedura "[OSCURATO:SOCIETA]" aveva preteso e ottenuto "un sovraprezzo" per l'esito assai favorevole e inaspettato della vendita ( "stiamo mettendo a posto i soldi per [OSCURATO:PERSONA]" " ..in questi casi l'amico [OSCURATO:PERSONA] aumenta, chiaro, è logico " cfr pag. 69 della sentenza di primo grado). A tal uopo, appariva altamente significativa, secondo la valutazione niente affatto illogica dei Giudici, la conversazione del 18 giugno 2013, da cui era emersa a chiare lettere la modifica oggettiva del pactum sceleris, con la ulteriore previsione della maggiorazione del compenso per i risultati ottenuti nella procedura [OSCURATO:SOCIETA], ove i beni erano stati venduti per 40 mila euro in luogo degli originari 100 mila previsti. 5.3.2. Al cospetto di tali valutazioni, il ricorrente - al fine di destrutturare l'apparato argomentativo - oppone l'assenza di congrue argomentazioni quanto alla prova del patto corruttivo; patto non conciliabile con il rinvenimento di fatture, con l'atteggiamento disinteressato del [OSCURATO:PERSONA], con la estraneità ai falsi del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva mai apposto alcuna firma in calce ai verbali. Ebbene, le doglianze difensive si sostanziano in rilievi che non attengono al vizio di motivazione, deducibile in questa sede, né tanto meno al travisamento della prova (cfr. le osservazioni di cui al § 3.1) in relazione alla valutazione delle intercettazioni (con particolare riguardo alle ragioni del rinvio delle aste e alla valenza da assegnare alle somme di danaro che [OSCURATO:PERSONA] doveva consegnare al [OSCURATO:PERSONA]). Si prospetta - a ben vedere - un travisamento "del fatto", là dove il ricorrente sollecita una rivisitazione dell'ermeneusi delle captazioni in una chiave stimata più corretta o plausibile, perchè più favorevole per l'imputato. Con ciò promuovendo uno scrutinio non consentito a questo Giudice di legittimità. Ed infatti, il riferimento a fatture e/o a ricevute di pagamento - che effettivamente emerge dalle conversazioni - non è affatto un elemento distonico con il contestato e ritenuto pactum sceleris e non si traduce, dunque, in un profilo di illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, 20infatti, oblitera la circostanza fattuale che la vendita dei beni rientrava nell'oggetto del patto corruttivo: i beni pignorati al [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere venduti al terzo esperimento con abbattimento del prezzo d'asta. Cosa che di fatto accadde, perché vennero acquistati da una testa di legno (tale Bonfanti alias "Fino" - di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlano nel corso di alcune conversazioni telefoniche) per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di rientrarne nel possesso. Questo era il "sistema" progettato e attuato, di guisa che nel ricostruito contesto fattuale appariva anche l'emissione di fatture e di ricevute di acquisto. 5.3.3. Allo stesso modo, in ordine all'ulteriore osservazione inerente ai delitti di falso ideologico, i falsi verbali di asta e di accesso, con esclusione di quello recante - la data del 5 aprile 2013, erano il tramite necessario per differire la procedura esecutiva e dare esecuzione al patto. Pertanto, la doglianza difensiva assume in parte qua valore neutro, essendo infatti del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento delle responsabilità e nello specifico ai fini della configurabilità del concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di falso, la mancata apposizione della firma da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] riportato condanna per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico aggravato ex art. 476, comma 2, cod. pen., contestati rispettivamente ai capi 38 a) e 38 b) della rubrica. Secondo la ricostruzione operata dalle due conformi sentenze di merito - anche in tal caso sulla scorta del tenore delle conversazioni telefoniche oggetto di monitoraggio e degli esiti dell'attività di o.p.c. - [OSCURATO:PERSONA] , in veste di banditore, aveva rinviato tre procedure esecutive incardinate nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012 nei confronti della società Calderoli, di cui era amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in modo da giungere alla terzo esperimento di asta nel corso della quale i beni pignorati erano stati aggiudicati a tale [OSCURATO:PERSONA], acquirente di comodo, indicata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] — stando alle valutazioni dei Giudici di merito - si era mosso secondo il solito e collaudato sistema, ovvero redigendo verbali di asta, in cui attestava falsamente l'assenza di acquirenti in modo da legittimare il rinvio della procedura. Ed infatti, si legge in sentenza, come l'attività di o.p.c. avesse consentito di appurare come in un caso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero allontanati dal luogo d'asta a bordo di un'auto e come negli altri casi il [OSCURATO:PERSONA], grazie ai dati acquisiti mediante la geolocalizzazione dell'utenza telefonica, si trovasse distante dai luoghi in cui si sarebbe dovuto svolgere l'esperimento di asta. 21In conclusione, secondo i decidenti di merito, [OSCURATO:PERSONA] attestava falsamente lo svolgimento dell'asta e la sua presenza in loco; in tal modo, aveva consentito al [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di un acquirente di comodo di acquistare a prezzo conveniente; il tutto ovviamente compensato dal versamento di somme di danaro (cfr. per una puntuale ricostruzione e indicazione delle prove pagg. 220 e ss della sentenza del Tribunale e pagg. 145 e ss della sentenza di appello) Che l'acquirente dei beni pignorati fosse una testa di legno è dato di fatto che i Giudici del merito hanno congruamente desunto oltre che dal tenore, spesso inequivoco, dei colloqui telefonici, anche dal fax inoltrato da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] il 18 gennaio 2013, ovvero il giorno prima del terzo esperimento, fissato appunto il 19 gennaio 2013, cui era allegata la fotocopia della carta di identità dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza di primo grado pag. 222). Quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto danaro come contropartita è anch'essa affermazione che il Tribunale e la Corte di appello hanno logicamente desunto dalla lettura complessiva di molteplici conversazioni telefoniche, molte delle quali trascritte nella parte di interesse nella sentenza di primo grado (pagg. 224 e ss. della sentenza del Tribunale). Dalle conversazioni traspare, infatti, ora la fretta del [OSCURATO:PERSONA] di essere pagato, tanto da rappresentare al suo interlocutore la assoluta necessità di ricevere i soldi in giornata ( "...però oggi devo prenderli "), ora la palese contrarietà per il comportamento serbato dal [OSCURATO:PERSONA], che prometteva di pagare e poi all'ultimo momento dilazionava di saldare (cfr. conv. n 607 e n 636 del 13 marzo 2013 "ascoltami una roba [OSCURATO:PERSONA]...non prendiamoci per il culo...perchè 25 telefonate hai capito? "perché se mi tiri scemo tutte le volte capito?"); molteplici invero sono i colloqui che i Giudici di primo grado hanno richiamato per evidenziare la morosità del [OSCURATO:PERSONA], il quale accampava continue scuse, dicendo di essere a casa a prendere i soldi, di essere al parcheggio per andare "all'Intesa" (i.e. in banca), di lasciarli nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in una busta chiusa a suo nome in portineria ("...io ti lascio la busta personale riservata con quattro pezzi di carta, con quattro pezzi di carta in portineria da me, ...trovi una busta con quattro pezzi di carta a nome tuo..."). 5.4.1. A fronte di tale obiettivo articolato quadro motivazionale, le censure dedotte con il ricorso e riprese con le memorie di replica si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ed infatti, correttamente i decidenti di merito non hanno negato la circostanza (obbiettivamente emersa dalle captazioni e valorizzata a discolpa dalla difesa), 22secondo la quale una parte dei soldi che [OSCURATO:PERSONA] doveva al [OSCURATO:PERSONA] rinvenisse la sua causale (lecita) in un contratto di compravendita di un motorino usato. Ma l'obbligazione ex contractu (lo stesso a dirsi per asseriti debiti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]) non esclude - sulla scorta della lettura complessiva del materiale istruttorio che ne ha, correttamente e in modo per nulla illogico, fatto la Corte di merito - l'esistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] anche di "debiti" dalla causale illecita. 5.4.2. Allo stesso modo ì Giudici della cognizione hanno bene illustrato le ragioni per le quali dovesse essere esclusa la inoffensività del falso e, quindi, la non rilevanza penale delle condotte in oggetto. Secondo la sentenza impugnata è, infatti, provato che [OSCURATO:PERSONA], quale banditore di asta nell'ambito della procedura esecutiva a carico del [OSCURATO:PERSONA], nel giorno e nell'orario in cui erano stati sottoscritti i verbali di asta, non si era recato sul luogo degli esperimenti, ove l'atto risulta testualmente che sia stato redatto e sottoscritto. Ora, sebbene il teste Mazza - indicato dal difensore come prova a discarico, a suo dire, non congruamente valutata in sede di merito - avesse riferito che i banditori di asta solitamente, nel corso della stessa giornata, presenziassero a diversi esperimenti, anche in luoghi diversi, di guisa che l'orario indicato sulla modulistica non era "tassativo", è tuttavia altrettanto indubbio, proprio sulla scorta delle circostanze fattuali indicate in sentenza e con cui il difensore non si confronta, che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non era presente in loco né nell'orario indicato né prima e né dopo tale orario. Come analogamente evidenziato nella trattazione della posizione di altri debitori esecutati, il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato nell'arco di tutta la giornata, tanto è vero che aveva sollecitato telefonicamente l'incontro con l'esecutato nei giorni immediatamente successivi, per completare il verbale con l'apposizione delle firme. 5.4.3. La motivazione della sentenza si presenta, dunque, ampiamente ragionevole, mentre di contro le deduzioni difensive poggiano su una visione parcellizzata e frammentaria degli elementi probatori, estrapolati da un contesto generale molto più articolato. Non è, dunque, sostenibile la tesi del falso innocuo, come pare voglia adombrare il difensore là dove ipotizza un falso giustificato da "ragioni burocratiche" e da motivi di mera efficienza. I falsi in contestazione, infatti, non erano solo "formali", ma sostanziali e contenutistici, certificando i verbali falsificati operazioni tecniche mai realizzate. E', poi, il caso di rammentare che la speciale categoria di documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., come i verbali di asta, di ricognizione e accesso di cui si discute, riceve ancor più spiccata tutela (dimostrata dal più elevato editto sanzionatorio della fattispecie incriminatrice 23aggravata ai sensi della citata disposizione). Si tratta, invero, di documenti destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (ex multis, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Virga, Rv. 286376 - 01; Sez. 5, n. 28047 del 11/4/2019, Magnelli, Rv. 277246 - 01; Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 01). Ciò spiega perché non sia invocabile la tesi del falso innocuo che si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 7/4/2017, Bautista, Rv. 270245; Sez. 5, n. 11498 del 5/7/1990, Casarola, Rv. 185132). Detto altrimenti, sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 47601 del 26/5/2014, Lamberti, Rv. 261812 - 01; Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01). Per quanto argomentato dai Giudici di merito, è allora evidente come la vicenda per cui è processo non sia assolutamente "catalogabile" in tal modo. 5.4.4. Anche le censure in punto di qualificazione giuridica non colgono nel segno. L'odierno ricorrente ha posto la quaestio iuris, già dedotta nel corso del giudizio di merito e ivi disattesa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "forniva aiuto" agli esecutati e "si metteva a disposizione", elargendo loro consigli. Dunque, secondo l'impostazione difensiva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto l'iniziativa e ciò sarebbe bastato per configurare il reato di induzione indebita in luogo di quella corruttiva. Ebbene, è noto che le Sezioni unite "Maldera'', nel distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere da quello di corruzione, hanno valorizzato non il profilo dell'iniziativa, quanto, piuttosto, l'aspetto della prevaricazione: «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di 24soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti» (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01; Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520 - 01; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750 - 01). Dunque, nella induzione indebita a dare o promettere, a differenza della corruzione, permane la soggezione psicologica dell'extraneus derivante dalla relazione intersoggettiva intercorrente con l'agente del reato: soggezione per concussione ed induzione; incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti nella corruzione. In tal senso, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., e non di quello di corruzione, solo quando sia esclusa qualsiasi forma di parità nei rapporti intercorsi tra le parti del rapporto illecito, dovendo, di contro, configurarsi la corruzione nel caso in cui l'erogatore delle somme «si sia determinato al pagamento per mero calcolo utilitaristico, anziché per timore» (così Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 - 01). 5.4.5. La Corte di appello si è attenuta a tale regula iuris. In punto di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] non fu indotto, non fu prevaricato e non fu intimorito. Certamente la disponibilità ad aiutare proveniva da [OSCURATO:PERSONA] che, per le funzioni assegnategli, svolgeva un ruolo importante nella procedura esecutiva. Ma evidentemente proprio il ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e le capacità in capo a costui di potere intervenire nella procedura indussero il [OSCURATO:PERSONA] a valutare come conveniente quella richiesta e a ritenere come redditizio ed utile corrispondere il denaro a titolo di contropartita per i "favori" ottenuti. Dunque, un rapporto paritario tra soggetti e, al di là del profilo formale della iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, un libero accordo corruttivo dettato da ragioni di convenienza. 5.4.6. E', infine, inammissibile anche il primo motivo con cui il difensore lamenta la mancata disamina dei motivi di appello: omissione che è stata declinata in termini assolutamente generici, non essendo stato né indicato il motivo né soprattutto la decisività della mancata valutazione ai fini dell'epilogo decisorio. Anzi, stando alle argomentazioni spese dai Giudici di appello, i motivi di gravame sono reiterativi di temi già analiticamente scrutinati dal primo Giudice, di talchè, per quanto la Corte territoriale abbia fatto riferimento e rinviato alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, non si sono sottratti dal fornire una valutazione analitica ed autonoma. 5.4.7. Deve da ultimo rimarcarsi la manifesta infondatezza della doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello rilevato la25 77)1/mancanza di deduzioni sul punto e avendo il ricorrente inammissibilmente contrapposto la circostanza che tramite i rilievi in tema di qualificazione e di attenuante ex art. 117 cod. pen. avrebbe dovuto intendersi devoluto il tema del quantum di pena, il che non può trovare accoglimento, venendo in rilievo punti diversi della decisione. 5.5. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata ha riportato condanna in relazione di reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico aggravato dalla fidefacenza, rispettivamente contestati ai capi 30 a) e 30 b) della rubrica, perché avrebbe concluso un patto corruttivo con il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], e concorso nella redazione di atti falsi al fine di ritardare la procedura esecutiva mobiliare a carico della "[OSCURATO:PERSONA] dei Colori "srl , di cui era amministratrice unica. 5.5.1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, riproposto con le memorie di replica del 20 marzo 2026- con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere il Giudice di appello confermato la condanna operando un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado- non è declinabile in questa sede. Si è già rilevato in premessa come non sia consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili (Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518 - 01). Analogamente non è ammessa, perché non consentito dall'art. 606 cod. proc. pen., la censura, peraltro generica, con cui si deduce la violazione di norme della Costituzione (art.111). L'inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non sono state proposte; oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge, cosa che nella fattispecie non è accaduta, ovvero ancora essere posta alla base di deduzioni circa l'inutilizzabilità di prove c.d. incostituzionali, profilo in alcun modo prospettato. 5.5.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova intercettativa, per avere i Giudici del merito desunto la prova del pactum sceleris sulla base delle conversazioni telefoniche, intercorse tra il banditore [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], mentre da tali colloqui sarebbe, invece, emersa la 26preoccupazione della debitrice per le conseguenze del pignoramento dei beni e l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] solo al fine di elargire i consigli del caso. Nelle memorie di replica del 20 marzo 2026 il difensore deduce, altresì, a sostegno del denunciato travisamento della prova, che il terzo esperimento - nel corso del quale vennero venduti i beni pignorati - venne presieduto dall'altro banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA]. Anche tali doglianze non sono deducibili perché generiche, manifestamente infondate e reiterative di questioni già efficacemente scrutinate nelle due conformi sentenze di merito. La Corte di appello (cfr pagg.141 e ss. della sentenza impugnata) - in modo sintetico ma congruo anche per il continuo richiamo e raffronto con le articolate ed esaustive argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 169-174 della sentenza del Tribunale di Milano) - ha posto a fondamento delle sua decisione essenzialmente il dato captativo; intercettazioni telefoniche che - anche per l'eloquenza e chiarezza dei colloqui, dovuta al fatto che gli interlocutori, soprattutto la [OSCURATO:PERSONA], erano soliti esprimersi "senza riserve", in modo diretto ed esplitito, non ricorrendo ad un linguaggio cifrato e criptico (cfr. conv. n. 94 del 27 febbraio 2013, tra le tante), hanno consentito di costruire nel dettaglio il modus operandi del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, si legge nella sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere di potere ritardare la procedura esecutiva, sempre mediante il rodato sistema della compilazione di un falso verbale di asta, in cui si attestava l'assenza di acquirenti, in modo da aggiornare la procedura e consentire alla debitrice esecutata di prendere tempo e di occultare parte del compendio pignorato, dietro versamento di somma di danaro: la mattina fissata per l'esperimento il [OSCURATO:PERSONA], infatti, come solitamente accadeva, era distante dai luoghi in cui si sarebbe dovuto procedere alla vendita dei beni pignorati e per giustificarsi con l'avvocato del creditore, che chiedeva spiegazioni, aveva falsamente riferito che l'asta si era tenuta ed era andata deserta (cfr. pagg. 169 e 170 della sentenza di primo grado in cui sono riportati stralci delle conversazioni d'interesse; progr. n 2528 del 29 aprile 2013 "perché mi ha chiamato l'Avv. , hai capito?... del creditore. E comunque lì non viene nessuno. Io gli ho detto che l'avevamo già fatta, hai capito? Alle nove e mezza, hai capito?"..) Secondo i Giudici dei merito, il [OSCURATO:PERSONA] non si adoperava in tal modo, peraltro in aperta violazione di specifici doveri ed obblighi, senza alcuna contropartita. Che ricevesse un corrispettivo per il "piacere " elargito alla [OSCURATO:PERSONA] è un dato di fatto che - si legge nelle due conformi sentenze di merito - era emerso da una serie di conversazioni, da cui traspariva nettamente che la [OSCURATO:PERSONA] stesse racimolando il danaro e che appena raggiunto il quantum debeatur avesse invitato il [OSCURATO:PERSONA] a 27recarsi presso la sede della società ove effettivamente dopo alcuni giorni veniva monitorato l'incontro ( cfr sentenza alle pagg. 174 ); analogamente, i Giudici hanno congruamente rilevato come si fossero registrate anche ulteriori telefonate di analogo tenore, nel corso delle quali la [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere una somma di denaro, nonché di successivi immediati incontri, sempre monitorati dalla Pg e finalizzati alla consegna del danaro. D'altronde, è stato correttamente indicato dai Giudici del merito come ulteriore tassello a comprova e supporto dell'accordo illecito il fatto obiettivo - ben rimarcato in sentenza - che [OSCURATO:PERSONA], in un'occasione, avesse rimproverato la [OSCURATO:PERSONA] a non parlare di soldi e a non essere così esplicita al telefono. 5.5.3. Al cospetto di tale trama motivazionale, priva di contraddizioni e di illogicità manifeste e aderente al dato probatorio, il ricorrente deduce che il banditore [OSCURATO:PERSONA] non potesse decidere se fare andare o meno deserte le aste e soprattutto evidenzia che la prova dichiarativa (teste Mazza) aveva acclarato che le aste non si svolgevano ad un orario fisso, essendo il banditore, nel corso della stessa giornata, impegnato in diversi luoghi e in diversi esperimenti. Ebbene, si tratta di allegazioni che, tuttavia, non si confrontano con il complessivo quadro probatorio che i Giudici di merito, soprattutto il Tribunale, hanno, in modo analitico e approfondito, evidenziato. Nel caso specifico, poi, il difensore oblitera il fatto - su cui i Giudici di merito si sono puntualmente soffermati per la evidente valenza probatoria della circostanza - che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di uno dei tanti colloqui telefonici, aveva lasciato chiaramente intendere alla [OSCURATO:PERSONA] di avere mentito all'avvocato del creditore procedente, riferendogli che l'asta si era tenuta alle 9.30 e che era andata deserta: circostanza oggettivamente non vera poiché, come convincentemente spiegato in sentenza, la geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] e tutti i successivi elementi probatori, prime fra tutte le intercettazioni, consentivano di appurare che il predetto non si fosse mai presentato presso la sede della società il giorno dell'asta. 5.5.4. Anche la ulteriore osservazione difensiva, secondo cui le valutazioni espresse dai Giudici di merito sarebbero intrinsecamente illogiche e non conciliabili con il fatto che, nel corso del terzo esperimento, il banditore di asta non fosse [OSCURATO:PERSONA] ma tale [OSCURATO:PERSONA], non coglie nel segno. In primo luogo, è una informazione probatoria di cui i Giudici di merito hanno tenuto conto (cfr. pag. 169 della sentenza del Tribunale) e che, nella ricostruzione della complessiva vicenda, così come sviluppata nelle sentenze di merito, è del tutto inidonea a destrutturare la logicità dell'iter motivazionale -argomentativo. Si è, infatti, ripetutamente dato atto in sentenza che l'obiettivo perseguito dai debitori esecutati fosse essenzialmente quello di procrastinare le aste e di giungere al terzo esperimento (ove non vi era limite al ribasso del prezzo di asta e ove 28solitamente ad acquistare i beni era un terzo soggetto compiacente). Quindi, proprio sulla base della motivazione sviluppata in sentenza, che il terzo esperimento, nel caso di specie, fosse stato tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente un'informazione neutra, perché non stravolge le valutazioni del Giudice in punto di affermazione dell'an della responsabilità. 5.5.5. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 319 - quater cod. pen. e vizio di motivazione per omissione quanto alla omessa valutazione delle doglianze difensive in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323- bis cod. pen. e dell'art. 117 cod. pen. Per ragioni di economia espositiva, si rimanda alle argomentazioni già svolte ai § 5.4.2. e 5.4.3 per la sovrapponibilità delle questioni poste in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie. Manifestamente infondata è la censura inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. Detta norma dispone testualmente che: «se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena». Dalla stessa dizione litterale della disposizione si intuisce che essa trova spazio nei soli casi in cui la qualifica soggettiva del concorrente comporti il mutamento del titolo di reato e non già quando, da detta qualifica, dipenda l'an stesso della rilevanza penale del fatto. Ne consegue, quindi, che - ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen. - è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Pertanto, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen. (Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia e altri, Rv. 241129), ferma restando la piena consapevolezza da parte dell'extraneus della qualità rivestita dall'intraneus. Assorbita è, infine, in ragione della qualificazione del fatto e, comunque in ragione dell'assenza dei presupposti in punto di fatto, la questione ulteriore inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. nelle sue diverse articolazioni. 5.5.6. Si richiamano i rilievi formulati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.4.7.) in ordine al profilo del trattamento sanzionatorio. 5.6. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] 29L'imputata è stata condannata per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico in atto pubblico fidefacente contestati rispettivamente ai capi Capo 9 a) e 9 b) della rubrica. La Corte di appello - nel richiamare la sentenza del Tribunale, basata su una motivazione molto articolata - ha consegnato un quadro probatorio lineare e chiaro in cui è stato analiticamente descritto e spiegato che [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.3616 del 2012 RGE, si era accordata con il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], al fine di procrastinare le vendite, redigendo verbali falsi, dietro versamento di somme di danaro. I Giudici di merito - per ricostruire i fatti e affermare le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - hanno fatto riferimento: a) a decine di conversazioni intercettate, di cui hanno spiegato il senso, la portata accusatoria e la loro "misura" confermativa rispetto alla prova del patto corruttivo; b) agli accertamenti investigativi che pure avevano avallato l'impianto e la tesi accusatoria; c) ai dati dei tabulati telefonici. Le conversazioni telefoniche - si legge nelle due conformi sentenze di merito - si presentavano in molteplici passaggi chiare per l'esplicito riferimento sia all'escamotage inventato dal [OSCURATO:PERSONA] per rinviare l'asta, senza destare sospetti nel creditore procedente ed estremamente efficace sul piano della tempistica ("...facciamo il chiuso... che ci passano un po' di mesi "), sia al "vantaggio "che ne sarebbe scaturito in favore del [OSCURATO:PERSONA] (ex multis cfr. conversazione del 6 maggio 2013 : [OSCURATO:PERSONA] " lei faccia il chiuso poi ci vediamo"- [OSCURATO:PERSONA]" non come l'altra volta però, eh "- [OSCURATO:PERSONA] " eh no, [OSCURATO:PERSONA] ... me li son tolti da proprio"- [OSCURATO:PERSONA] "lo so lo so basta basta va bene"), che, dunque, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, non rinviava per ragioni burocratiche, non elargiva consigli disinteressati e non si muoveva in posizione di terzietà rispetto alle parti del processo, intervenendo solo ed esclusivamente a favore del debitore "compiacente". Peraltro — come congruamente rilevato dai decidenti di merito — quanto già emerso dal dato captativo era ulteriormente avvalorato dagli accertamenti svolti nel corso dell'attività di o.p.c., avendo gli agenti di Pg assistito a diversi incontri tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] che, il giorno degli esperimenti giudiziali, si trovava distante dai luoghi in cui avrebbe dovuto svolgersi l'asta ( cfr. pagg. 134 e ss. della sentenza di appello e pagg. 94 e ss. della sentenza del Tribunale per una esposizione più analitica delle fonti di prova). 5.6.1. In questo contesto fattuale, le deduzioni difensive, sollevate con il ricorso e ulteriormente approfondite nelle memorie di replica del 20 marzo 2026, sono in parte manifestamente infondate e in parte generiche.30 2'v-VQuanto al primo motivo di doglianza, vanno richiamate le argomentazioni già spese al § 5.5.1. inerenti alla posizione della Liberati in ordine alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Manifestamente infondata è poi la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il Giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Ed invero, quando il Giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa della sentenza impugnata, deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla e deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480 - 01; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 -01). Tale obbligo, tuttavia, non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello - come accaduto nel caso di specie - si salda con quella precedente fino a formare - quasi sempre - un unico complesso argomentativo. 5.6.2. In relazione al secondo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per un verso richiama non meglio precisate prove a discarico e per altro verso le proprie dichiarazioni, che tuttavia presentano il carattere della mera assertività, perché non provate e non armonizzabili con gli specifici, univoci e convergenti elementi di prova, su cui poggiano le sentenze di primo e secondo grado. La ricorrente, inoltre, senza confrontarsi con la significativa mole di elementi a suo carico e che i Giudici di merito hanno puntualmente valorizzato, non indica quale sia l'elemento probatorio specifico e dirimente non considerato, da cui potere eventualmente desumere che nessun patto corruttivo venne stipulato. Specificità tanto più necessaria, là dove, come nel caso in esame, di quel patto il Tribunale e la Corte hanno configurato l'oggetto, la portata, la composizione soggettiva e il contenuto. 5.6.3. Analogamente, manifestamente infondato è il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa derubricazione nella ipotesi prevista dall'art. 319 - quater cod. pen, per omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 117 cod. pen. e per omessa considerazione delle "ragioni burocratiche", da individuare nella circostanza - riferita anche dal teste Mazza - in base alla quale il banditore di asta, [OSCURATO:PERSONA], era impegnato in diverse procedure esecutive, di guisa che i "falsi" in contestazione erano privi di 31finalità illecita, non arrecavano danno ad alcuno ed erano semplicemente funzionali a consentire al Celle di presenziare a diverse procedure. Tutte le dedotte questioni comune anche ad altri imputati (i.e. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sono state già vagliate e disattese nei precedenti paragrafi, cui si rimanda per motivi di economia espositiva. 5.6.4. Si rinvia anche in questo caso ai rilievi formulati con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.4.7.) in ordine al tema del trattamento sanzionatorio. 5.7. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il concorso nel reato di falso ideologico aggravato dalla natura fidefacente degli atti sub 14 a) e nel reato di turbativa di asta sub 14 b), quest'ultimo dichiarato estinto per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la contestazione - recepita dalle due conformi sentenze di merito - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore e socio della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società nei cui confronti era pendente il procedimento esecutivo mobiliare per il recupero di un credito di oltre 27 mila euro, aveva, in accordo con il banditore di asta [OSCURATO:PERSONA], concorso nella formazione di verbali di asta nonchè di ricognizione ed accesso falsi, al fine di rinviare la procedura esecutiva ai danni del creditore procedente. Tutte le circostanze puntualmente rammentate nelle sentenze di merito, soprattutto se lette unitamente tra loro, sorreggono agevolmente sul piano logico la conclusione cui i Giudici di appello sono pervenuti: la redazione di falsi verbali, in cui o si attestava che l'asta fosse andata deserta benchè di fatto non esperita o che parte dei beni pignorati era stata "buttata" perché inservibili e logori, era ,strumentale a favorire il debitore esecutato in danno dei creditori procedenti. 5.7.1. Le considerazioni difensive - riproposte con le memorie di replica del 20 marzo 2026 - sono obiezioni di puro fatto, già per questo non sindacabili in questa sede, ma sono, altresì, puramente ipotetiche, perché non sorrette da risultanze istruttorie, anche soltanto difficilmente conciliabili con la ricostruzione dei fatti concordemente compiuta dai giudici di merito. Quanto alla dedotta omissione motivazionale e alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre a richiamare le valutazioni innanzi esposte (cfr. § 5.6.1.), va evidenziata la genericità della doglianza, vieppiù nel caso in oggetto là dove i motivi di appello sono reiterativi di questioni ampiamente vagliate dai Giudici di primo grado. Peraltro, occorre anche rilevare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogo sempre e comunque a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ne' 32determina incompletezza della motivazione della sentenza. Si è già detto innanzi come, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto può considerarsi implicitamente disatteso, se incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidencli della sentenza medesima. Pertanto, se è vero che il Giudice del gravame deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dall'atto di appello, è, tuttavia, altrettanto vero che non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione. 5.7.2. In ordine al secondo motivo si rimanda al § 5.4.1., ove è stata trattata la questione comune della configurabilità del reato di falso nell'ambito degli atti pubblici fidefacenti e il tema della mancata applicabilità della norma di cui all'art. 117, comma 2, cod. pen. 5.7.3. Inammissibile, perché reiterativo di questioni già congruamente scrutinate e comunque riversato in fatto, sollecitando un diverso apprezzamento delle informazioni processuali, è l'ultimo motivo inerente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In modo niente affatto illogico e nel rispetto della regula iuris posta dall'art. 165 cod. pen., il Tribunale (cfr. pag. 237) ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa e che, per ottenerlo una seconda volta, occorreva che sussistessero i presupposti ex lege previsti, tuttavia, non presenti nel caso di specie. E comunque - ha persuasivamente aggiunto il Tribunale- il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato diverse condanne, di cui alcune per reati depenalizzati ed abrogati (come pure rilevato dal difensore), ma altre (ben cinque) per altri reati. In questo contesto è, dunque, ineccepibile e non arbitraria la valutazione cui sono concordemente giunti i Giudici di merito, secondo cui la formulazione di un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di altri reati sia di difficile, se non di ardua, sostenibilità. 5.8. Posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari sub 37 a) e per i delitti di falso ideologico aggravato dalla natura degli atti di cui al capo 37 b): in qualità di titolare della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., debitrice esecutata nell'ambito di due procedure esecutive mobiliari, avrebbe, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], banditore di asta, contribuito a redigere falsi rapporti di constatazione, rispettivamente recanti la data del 08 marzo 2013, del 05 aprile 2013 e del 10 maggio 2013, nonché in data 12 aprile 2013 anche un falso verbale 33di incanto, al fine di posticipare le vendite dei beni staggiti in modo da trovare possibili acquirenti compiacenti. Ciò dietro ricompensa del [OSCURATO:PERSONA] per i "piaceri" ottenuti. 5.8.1. Con l'unico articolato motivo di ricorso, la difesa deduce il travisamento della prova in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di falso rilevando che i verbali di asta erano stati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA]. Le aste - che avevano interessato i beni pignorati alla società del [OSCURATO:PERSONA] - erano state tenute da altro banditore di asta, di guisa che la ricostruzione operata dai Giudici di merito era basata su informazioni probatorie e presupposti fattuali completamente travisati. 5.8.2. Così perimetrato il devolutum, per la verifica della fondatezza delle doglianze, è opportuno richiamare, con la dovuta sintesi, i principali passaggi argomentativi svolti nella sentenza del Tribunale (che si connota per un contenuto molto più analitico e dettagliato rispetto a quella di secondo grado - pagg. 201 e ss.), fatti propri e puntualmente richiamati dalla sentenza di appello (c.d. doppia conforme) Il Tribunale, con specifico riferimento ai reati di falso, ha, infatti, rilevato che: a) il rapporto del 08 marzo 2013 era stato compilato da [OSCURATO:PERSONA], mentre il verbale di incanto venne redatto da altro banditore, [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno - si legge in sentenza - l'attività intercettativa, congiuntamente all'attività di o.p.c. e ai dati dei tabulati, aveva consentito di verificare che, alla data indicata, né [OSCURATO:PERSONA] nè [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati e che l'incontro per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di apporre la firma sul verbale avvenne il successivo 12 marzo, ovvero dopo la data fissata per l'asta; b) il rapporto di constatazione del 05 aprile 2013, pur attestando l'accesso sul posto del [OSCURATO:PERSONA], risultava, tuttavia, redatto e compilato il giorno prima, come anche accertato dall'incontro avvenuto il giorno prima con il [OSCURATO:PERSONA]; c) il rapporto di constatazione del 10 maggio 2013 era stato firmato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante in quel giorno fra i due non fosse stato registrato alcun incontro; il [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti, per due volte, sollecitato il [OSCURATO:PERSONA] ad incontrarsi per apporre la firma sul rapporto, in modo da attestare l'accesso dei banditori e quindi l'incanto; anche i dati dei tabulati telefonici supportavano quanto emerso già chiaramente dai colloqui telefonici, essendo stata la posizione del [OSCURATO:PERSONA] localizzata lontano dalla sede della società del [OSCURATO:PERSONA], ove si sarebbe dovuta tenere l'asta; d) il verbale di incanto del 12 aprile del 2013 attestava la presenza del banditore e la effettuazione dell'esperimento d'asta, informazioni oggettivamente false posto che sia il dato intercettativo sia la geolocalizzazione del [OSCURATO:PERSONA] ne rilevavano la lontananza dai luoghi, in cui si sarebbe dovuta tenere l'asta. 5.8.3. Dunque, al cospetto di tale puntuale ricostruzione storico - fattuale, basata su una rigorosa, attenta ed analitica valutazione del compendio probatorio, 34la doglianza difensiva non coglie nel segno, perché incentra l'attenzione su condotte di falsificazione non contestate. Sebbene a tenere le aste, in relazione alle procedure in cui era interessata la società del [OSCURATO:PERSONA], era stata una persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] - circostanza fattuale peraltro non ignorata e dunque non travisata per omissione dai Giudici di merito - ciò non incide affatto sulle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e non disarticola la intrinseca logicità dell'apparato motivazionale, su cui poggia l'epilogo decisorio. E ciò per la semplice ed evidente ragione che al [OSCURATO:PERSONA], nel caso specifico, si contesta il concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel reato di falso ideologico avente ad oggetto la falsa compilazione dei rapporti di costatazione; solo in un unico caso anche del processo verbale di asta del 12 aprile 2013. Dunque, l'analisi degli atti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evidenzia una condotta concertata volta ad attestare falsamente la presenza di entrambi presso la sede della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s., luogo in cui si sarebbero dovuti svolgere gli esperimenti d'asta relativi ai beni pignorati. Questi atti sono evidentemente diversi da quelli firmati dal banditore d'asta, [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava della sottoscrizione dei verbali ufficiali relativi alle aste, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agendo di comune accordo, avevano redatto rapporti di constatazione attestanti accessi in loco, mai realmente verificatisi. Tale distinzione - fondamentale per comprendere la natura delle condotte contestate e l'ambito delle responsabilità - destruttura il significato dele motivo di ricorso. 5.9. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato citato a giudizio per il reato di falso ideologico in atto fidefacente, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e del reato di turbativa di asta (quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale), contestati cumulativamente al capo 28) della rubrica. Secondo il tema di accusa - ritenuto in parte provato dai Giudici di merito sulla scorta della complessiva disamina del compendio probatorio basato essenzialmente sul dato intercettativo - l'imputato, legato da una solida e pregressa conoscenza con il [OSCURATO:PERSONA] (cfr pag. 153 della sentenza di primo grado), quale liquidatore della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", esecutata in due distinte procedure esecutive mobiliari, era riuscito - per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] ( che rivestiva la funzione di banditore di asta) e mediante la formazione del verbale di constatazione falso datato 3 giugno 2013 - ad ottenere il rinvio della procedura, posticipando i primi due esperimenti, in tal modo pervenendo al terzo, nel corso del quale i beni staggiti erano stati aggiudicati alla società "[OSCURATO:PERSONA] srl", di cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico.35 (22'5.9.1. Il ricorso - i cui motivi sono stati oggetto di ulteriore approfondimento nelle memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen. - è inammissibile. Generico, per aspecificità, è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova dichiarativa per omesso esame delle dichiarazioni rese dal teste Ardino, dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui si svolgevano le aste, nell'ambito della procedura esecutiva a carico della società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era liquidatore. La sentenza impugnata non avrebbe scrutinato le dichiarazioni dell'indicato teste, rilevanti ai fini della prova della carenza dell'elemento oggettivo del reato di falso, per avere lo stesso riferito che le aste vennero tenute. E' utile ribadire come, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di "travisamento della prova" - vizio che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti - è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (ex multis, Sez.6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv.278457) Tale decisività non è stata, tuttavia, prospettata dal ricorrente che non si è confrontato con la motivazione delle due sentenze di merito, là dove la prova della ricorrenza del falso è stata incentrata sulla analitica ricostruzione dei preesistenti rapporti di conoscenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto, spesso di una chiarezza disarmante, delle innumerevoli conversazioni telefoniche intercorse tra i due. Ed infatti, secondo la motivazione sviluppata in sentenza, da un lato, è evidente la preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] di rinviare le aste, in modo da arrivare al terzo esperimento, e, dall'altro lato, è palese la effettiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], quale banditore di asta, ad attivarsi in tal senso (cfr. pag.154 e ss. della sentenza del Tribunale; pagg. 140 e ss. sentenza di secondo grado). Il contenuto del ricorso si concentra esclusivamente sulle dichiarazioni del teste Ardino, obliterando, tuttavia, che le argomentazioni dei giudici di merito sono saldamente ancorate ad elementi probatori di valenza univoca, perché convergenti, ma soprattutto dotati di elevato spessore probatorio, perché oggettivamente affidabili. Ed infatti, le informazioni probatorie sono state tratte: a) dai tabulati telefonici, con l'utilizzo, dunque, di dati oggettivi e certi; b) dal tenore dei colloqui inter partes, intrattenuti all'insaputa dei soggetti colloquianti, per cui - salva prova contraria- è ragionevolmente presumibile che, proprio per le modalità di captazione, gli interlocutori si siano espressi sinceramente, senza riserve mentali o secondi fini, esponendo la verità dei fatti. In modo dunque logico e persuasivo i Giudici di merito hanno ritenuto che le conversazioni -spesso riportate per la parte di interesse nel testo motivazionale delle sentenze - non consentissero di sollevare alcun dubbio ai fini della affermazione del sicuro coinvolgimento dell'imputato nelle attività di falso. 365.9.2. Il secondo motivo è inammissibile, perchè generico e riversato in fatto. A fronte di una adeguata motivazione, con cui i Giudici di merito, anche facendo riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate e ai dati della geolocalizzazione dell'utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA], hanno in modo convincente indicato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità e ragionevolmente spiegato la non sostenibilità della contraria lettura difensiva sulla base di parte delle dichiarazioni rese dal teste di [OSCURATO:PERSONA] ( cfr pag. 155 della sentenza del Tribunale), nulla di specifico è stato addotto dalla difesa. Il ricorrente, infatti, si è limitato a proporre la stessa versione dei fatti, non considerando che già il Tribunale, sulla base di argomentazioni puntuali e solidamente agganciate al dato probatorio, aveva escluso la presenza del [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.10 sui luoghi d'asta e, quindi, dedotto logicamente la falsità del verbale del 3 giugno 2013. Si legge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] «alle 11.04 si trovava a [OSCURATO:PERSONA] alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n 7, presso altro esecutato, e vi rimaneva per diverso tempo, posto che per 8 minuti si registrava in ambientale un colloquio con un collega». Dunque, secondo la sentenza impugnata, nell'orario indicato in verbale, il banditore di asta si trovava in tutt'altra località e presso altro esecutato, ma soprattutto doveva escludersi con certezza che avesse potuto raggiungere i luoghi di asta (località Opera), percorrendo 17 km in soli sette - otto minuti (come ritenuto dalla difesa sulla scorta della "probabilità" riferita dal teste di [OSCURATO:PERSONA]). E ciò, non solo in ragione della inverosimiglianza di una tale ipotesi (dovendosi presumere l'utilizzo di una moto, una velocità elevata, l'assenza di traffico), ma soprattutto in ragione del fatto che, in quel lasso di tempo, il predetto [OSCURATO:PERSONA] continuava a rimanere impegnato in un colloquio telefonico mentre si trovava a [OSCURATO:PERSONA] n. 7. La Corte di cassazione - come già precisato in premessa- ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, di guisa che contenuto essenziale dell'atto di impugnazione deve essere il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento in contestazione: confronto critico che il ricorrente ha omesso di effettuare specificamente. 5.9.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è, infine, il terzo motivo in ordine alla violazione del "ragionevole dubbio" e alla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Nel rimandare alle argomentazioni svolte in premessa in ordine al significato della regola di giudizio ivi indicata e ai rapporti di essa con il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione, va ulteriormente precisato che, nel caso specifico, il ricorrente ha sì prospettato una versione alternativa dei fatti, ma detta 37versione è stata, sulla base di argomentazioni, non sindacabili in questa sede, per intrinseca logicità, ritenuta inverosimile. Inoltre, i Giudici di merito hanno, in modo altrettanto logico e convincente, rilevato come la versione, prospettata dalla difesa, fosse anche oggettivamente inconciliabile con la lettura complessiva e sinottica del compendio probatorio. 5.10. Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falso ideologico in atti fidefacenti, rispettivamente contestati ai capi 18 a) e 18 b) della rubrica. La vicenda riguarda la procedura esecutiva mobiliare, attivata su istanza del creditore [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA]" srl, di cui l'imputato era amministratore unico. 5.10.1. Con un unico motivo di ricorso, viene dedotta l'omessa motivazione: la Corte di appello - ricorrendo alla motivazione per relationem - non avrebbe valutato le doglianze difensive sollevate con l'atto di gravame e inerenti alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è generico e aspecifico. Per quanto la motivazione della sentenza impugnata sia sintetica, essa non è di mero stile, non è incongrua, non è illogica. Ciò anche per il richiamo alla trama argomentativa della sentenza di primo grado che - sulla base di una puntuale disamina del compendio istruttorio e senza incorrere in travisamenti della prova-ha offerto una ricostruzione coerente, esaustiva e dettagliata della complessa vicenda per cui è processo con la individuazione delle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha, dunque, derogato al suo compito, ovvero quello di valutazione autonoma e critica. Di contro, il ricorrente, pur richiamando corretti principi di diritto anche mediante la citazione di sentenze della Corte, ha, tuttavia, omesso di confrontarsi in modo critico con le argomentazioni elaborate dai Giudici di merito. Genericamente lamenta vulnus motivazionali, senza peraltro specificare in che termini eventuali carenze nella valutazione delle prove avrebbero disarticolato la logicità e congruità delle valutazioni compiute. E' il caso di ribadire che anche eventuali incongruenze argomentative - che vanno comunque specificamente individuate - non danno luogo all'annullamento della sentenza, se non inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività. 6. Ciò premesso, sulla base degli enunciati principi di diritto, va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio38 7i)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di essi - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si stima equo fissare in tremila euro. 7. Come già rilevato con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (retro, 5.2.5.), poiché il tema dell'errore materiale per omissione, relativo alla pena accessoria del divieto di contrattare con la P.A., accomuna i ricorrenti chiamati a rispondere dei delitti contro la pubblica amministrazione, i cui ricorsi sono stati nondimeno dichiarati inammissibili, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello dì Milano perché provveda alla correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui non menziona la revoca della pena accessoria della interdizione perpetua di contrattare con la [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris