CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 32164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputata, in data 31 maggio 2024, ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, per saltum, a norma dell'art. 608 comma 4 cod. proc. pen., contro la sentenza del Tribunale monocratico di Catania del 4 ottobre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di rituale querela della persona offesa in relazione al delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen., ovvero con le aggravanti della violenza sulle cose e su bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede, come accertato in data 8 agosto 2017. Trattandosi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, divenuto perseguibile a querela, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avrebbe dovuto formalizzare la condizione di procedibilità entro il 30 marzo 2023, a norma dell'art. 85 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022. Il pubblico ministero, alla prima udienza utile successiva a tale scadenza - il 5 aprile 2023 - ha modificato l'imputazione contestando l'aggravante della commissione del fatto su "cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità" e all'udienza successiva, in accoglimento dell'eccezione difensiva che ha dedotto la tardività della contestazione suppletiva per lo spirare del termine previsto per il deposito della querela della persona offesa, non presentata, il decidente ha pronunciato il verdetto liberatorio oggetto dell'attuale impugnazione. Secondo il giudice a quo, il capo d'imputazione non recava la puntuale descrizione della circostanza aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile di ufficio e tale lacuna non avrebbe potuto essere colmata con la contestazione suppletiva (da interpretarsi dunque tamquam non esset) una volta acquisito il diritto dell'imputata all'immediata declaratoria della causa di improcedibilità del difetto di querela, non avanzata nel termine previsto dalla disciplina transitoria, come del resto già più volte affermato dalla giurisprudenza nel caso omologo dell'intervenuta remissione di querela dopo una modifica normativa di diritto sostanziale, favorevole al reo, in tema di regime di procedibilità e nel caso della rilevata estinzione del reato per prescrizione. Una tale conclusione sarebbe suggerita dalla volontà del legislatore della riforma, intesa ad alleggerire per quanto possibile, con un ampliamento della perseguibilità a querela, il carico dei processi penali e a ridurne i tempi di definizione. 2.L'atto d'impugnazione ha dedotto violazione della legge penale, concentrata sulla tesi dell'erroneità del vaglio di tardività della contestazione suppletiva della circostanza aggravante operata dal pubblico ministero, dotato di un potere esclusivo nell'esercizio dell'azione penale, come già sostenuto da taluni, recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Il pubblico ministero aveva regolarmente elevato contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e segg. cod. proc. pen., rendendo il reato perseguibile di ufficio. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento. 1.11 Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per difetto di querela, in applicazione del disposto dell'art. 624 comma 3 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. i) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, anche se aggravato, salve alcune eccezioni - per le quali continua a procedersi di ufficio - tra le quali è d'interesse per il presente procedimento quella dell'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., attinente alla commissione del fatto su cose "destinate a pubblico servizio". In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ovvero prima del 30 dicembre 2022 (come quello all'attenzione del collegio), l'art. 85 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 ha sancito che per i reati perseguibili a querela in base alle innovazioni normative (tra cui il delitto di cui agli artt. 624,625 comma 1 n. 2 e n. 7 cod. pen. - dati circostanziali, quest'ultimi, espressamente riferiti ad litteram all'uso della violenza sulle cose e all'esposizione alla pubblica fede del punto di accesso alla rete), il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data quando la persona offesa (come nel caso di specie) abbia avuto in precedenza notizia del fatto di reato. 2.All'udienza dibattimentale del 5 aprile 2023 - dopo due udienze di mero rinvio, dunque alla prima udienza utile nella vigenza della c.d. riforma Cartabia, testè menzionata - il pubblico ministero ha espressamente formulato ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. la contestazione suppletiva della circostanza aggravante suddetta (nella parte relativa al "fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità") e il giudice, sentite le parti, si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunciato la sentenza oggetto del ricorso. 3.La conclusione così rassegnata non può essere condivisa ed il giudice del processo non avrebbe potuto pronunciare sentenza di improcedibilità per difetto di querela, sul presupposto - che pare trasparire dagli enunciati della decisione impugnata - della sua irreversibile operatività "ora per allora", così da esautorare gli effetti della potestà del pubblico ministero di elevare la contestazione suppletiva. 4.11 pubblico ministero è il "dominus" esclusivo dell'azione penale (da ultimo, sez. 2, n. 9039 del 17 gennaio 2023, Palunnbo; ma v. anche in motivazione l'ancor più recente sez. U n. 49935 del 28/09/2023, Domingo) e costituisce suo potere-dovere e conseguente facoltà la modificazione dell'imputazione a norma degli artt. 516 e segg. del codice di rito (cfr. ora anche gli artt. 423, comma 1 bis e 554 bis commi 5 e 6 cod. proc. pen., introdotti dal D. Lgs. n. 150 del 2022), anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, senza alcuna necessità di elementi sopravvenuti (sez. U n. 4 del 28/10/1988, Barbagallo); non è richiesto alcun "nulla osta" del giudice ai fini della validità del mutamento dell'imputazione e dell'integrazione di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. - inclusa la introduzione nell'addebito di ulteriori circostanze aggravanti - e fa solo eccezione l'ipotesi, che qui non rileva, della contestazione di un "fatto nuovo" (art. 518 cod. proc. pen.), in relazione al quale essa è consentita nel corso del dibattimento in cui la pubblica accusa richiede di formalizzarla soltanto se il giudice concede in tal senso autorizzazione, una volta raccolto il consenso dell'imputato. In definitiva, ben può il giudice disattendere la prospettazione accusatoria nei suoi elementi costitutivi e/o accessori, e dunque assolvere od escludere le circostanze aggravanti contestate, ma non può impedire al pubblico ministero di esercitare le proprie attribuzioni, né, una volta formalizzata l'accusa di natura suppletiva, pretermettere l'efficacia processuale delle sue contestazioni, tra l'altro di notoria copertura costituzionale (artt. 107 ult. co. e 112 Cost.). 4.1. La regola posta dall'art. 129 comma 1 c.p.p. vale a stabilire un criterio di prevalenza delle formule di proscioglimento dalla medesima elencate, siano esse sostanziali o processuali - quando queste si presentino chiare e, per così dire, "libere" rispetto a qualsiasi attività processuale ulteriore e concomitante, quand'anche volta ad approfondimenti istruttori in favore dell'imputato. E in tale contesto processuale che si inscrivono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata, ovvero quelli condivisi da sez. 5, n. 24687 del 2010, che ha stabilito (come poi ribadito da sez. 2 n. 45160 del 22/10/2015, Gioia; sez. 5, n. 4746 del 12/02/1996) che l'obbligo della immediata declaratoria d'improcedibilità per mancanza della querela non autorizza ulteriori accertamenti in fatto (dunque ulteriore attività istruttoria) e da sez. 5, n. 48205 del 10 settembre 2019, la cui portata decisoria — analogamente agli altri arresti menzionati - non è in contrasto con le osservazioni che di seguito si formuleranno, perché riguarda la diversa ipotesi della contestazione di una circostanza aggravante, mossa dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, tale da ampliare il termine di maturazione della prescrizione in relazione ad una imputazione di un reato già precedentemente prescritto (esegesi, quest'ultima, ripresa da sez. U Donningo, cit., che ha sancito la prevalenza della causa estintiva precedentemente perfezionatasi, a presidio di valori costituzionali indiscutibili: artt.2,3,13, commi 1 e 2,24 comma 2,25 comma 2,27 commi 1 e 2,111 commi 1 e 2 Cost.). 4.2. Come è stato opportunamente sottolineato (in motivazione, sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua; sez. 5, n. 19206 del 03/04/2024, Fiaschè, n.m.), il rapporto fra l'art. 517 e l'art. 129 cod. proc. pen. — con particolare riferimento alla ipotesi della declaratoria di improcedibilità per difetto di valida querela - inerisce ad una situazione processuale diversa da quelle testè menzionate, perché specificamente pertiene ad una possibile interferenza tra l'esercizio delle prerogative procedinnentali di esclusiva titolarità del pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado e, più in generale, dopo l'esercizio dell'azione penalq (sul punto, in motivazione, sez. U n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA]) e le scelte decisorie, non ancora adottate, in relazione ad una fattispecie di reato completa nei suoi elementi essenziali, non perseguibile perché è di ostacolo l'assenza di una condizione dotata di natura comunque processuale, un ostacolo, tuttavia, concretamente ed immediatamente rimovibile dall'attivazione supplementare della pubblica accusa che renda il reato perseguibile di ufficio; il che è altra cosa rispetto agli effetti dirompenti, determinati da un istituto di carattere prettamente sostanziale, come la prescrizione, che estingue definitivamente il reato; ed è altra cosa rispetto ai casi in cui il giudice, in assenza di differenti iniziative, produttive di effetti processuali incompatibili con l'epilogo proscioglitivo, sia tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità per mancanza di querela. E non solo, perché un'interpretazione diversa - se calata, come doveroso, nello scenario normativo prodotto dalla c.d. riforma Cartabia nella tematica della estensione del regime di procedibilità a querela di taluni reati, come quello di furto - potrebbe generare serie perplessità di coerenza della disciplina con taluni principi di rango costituzionale, come quelli che discendono dagli artt. 3 e 112 Cost., se si considera che alla persona offesa, eventualmente già costituita parte civile (e dunque parte processuale in senso proprio), sarebbe stata concessa dal legislatore, con il regime transitorio, la facoltà di "recuperare" i diritti ad essa riconosciuti con l'opzione della presentazione della querela entro il 30 marzo 2023, mentre alla parte pubblica, una volta sottratto lo strumento delle contestazioni suppletive, alcuna possibilità di reazione sarebbe consentita pur in assenza di potenziali censure di negligenza o disattenzione, perché in precedenza, per i fatti commessi sino al 30 dicembre 2022, il reato di furto aggravato anche da una sola delle circostanze di cui all'art.625 cod. pen. era perseguibile di ufficio. 4.3.E' però indispensabile una puntualizzazione, perché il collegio ritiene che l'indiscussa facoltà dell'organo inquirente e requirente di modulare ed integrare la contestazione attraverso i meccanismi disciplinati dagli artt. 516 e segg. cod. proc. pen. debba essere conciliata, a sua volta, con le molteplici espressioni del diritto di difesa, tra le quali vanno annoverati, e qui rapidamente elencati in rassegna, il diritto dell'imputato di essere informato non solo dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti: e le modalità dell'informazione possono essere le più varie, purché adeguate allo scopo; il diritto dell'imputato alla ragionevole durata e alla semplificazione del processo in favor rei e dunque a beneficiare di una pronuncia liberatoria nel più breve tempo possibile (cfr. in motivazione sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali), in linea del resto con la regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la cui rubrica - obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - è di percepibile e peculiare pregnanza sistemica (sez. U Domingo, cit.). Se a tali parametri di eminente significato valoriale gli organi giurisdizionali debbono inevitabilmente ispirarsi, una scelta di equilibrio e di adeguato contemperamento impone di affermare che al pubblico ministero non possa essere consentito, sine die, nel corso del processo di primo grado, di operare la contestazione della circostanza aggravante in relazione ai reati sub judice, ma sia suo dovere adoperarsi in tale direzione alla prima occasione utile della fase dibattimentale che sia successiva alla vigenza delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 150 del 2022; e che, in caso di inerzia o di sua protrazione non incolpevoli oltre tale limite temporale, il rispetto delle garanzie difensive, di taglio costituzionale e convenzionale, appena citate, debba in ogni caso prevalere e determinare l'effetto proscioglitivo per l'assenza della condizione di procedibilità. Più in particolare, reputa il collegio, in conformità ad indirizzo di recente espresso da questa Corte di legittimità (sez.5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, non mass.), che il potere del pubblico ministero di procedere, nel contraddittorio processuale, alla contestazione suppletiva dell'aggravante debba trovare spazio esplicativo nel caso di inattività processuale della persona offesa che non abbia proposto querela nel periodo 30 dicembre 2022-30 marzo 2023, come previsto dalla citata normativa transitoria, da ritenersi fase "latente" in esito alla quale all'organo dell'accusa sia consentita, ed imposta, una tempestiva "reazione" volta a prevenire il rischio di una declaratoria di improcedibilità del reato. 5.0rbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, il pubblico ministero ha legittimamente ed efficacemente formulato la contestazione suppletiva della circostanza aggravante nel primo momento utile successivo all'entrata in vigore della Riforma, in occasione dell'udienza del 5 aprile 2023, dopo l'apertura del dibattimento; la sentenza di improcedibilità per carenza di querela è dunque errata in diritto, perché il pubblico ministero ha correttamente contestato la circostanza aggravante che ha reso il delitto perseguibile di ufficio. 6.Ma la vicenda processuale condotta all'attenzione della Corte di legittimità permette invero di affermare illico et immediate, ed ancor prima delle riflessioni svolte, la sussistenza della violazione di legge, denunciata dalla parte pubblica, sotto altro dirimente profilo, perché l'attribuzione agli imputati della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato a pubblico servizio - così perseguibile d'ufficio, come lamentato dal Procuratore generale ricorrente - deve trarsi dal perspicuo ed univoco tenore dell'imputazione originaria e, dunque, reputarsi già regolarmente contestata, senza bisogno di ulteriori precisazioni integrative. 6.2.In proposito, la tematica oggetto del presente scrutinio deve essere affrontata tenendo presente un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che la ritualità e completezza della formulazione dell'imputazione, che rappresenta il fulcro dell'editto accusatorio con il quale deve misurarsi l'esercizio del diritto di difesa, rinvenga il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituzionali (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a) della CEDU), nei contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni "letterali" e "numeriche" degli articoli di legge che espressamente la disciplinino. L'elaborazione interpretativa così formatasi ha alimentato la questione della "contestazione in fatto", con cui si intende - anche a riguardo delle circostanze aggravanti - una elezione dell'imputazione che non sia espressa nella proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale o nell'individuazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U n.24906 del 18/04/2019, Sorge; cfr. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). 6.3.Lo snodo fondamentale della pronuncia "Sorge" del massimo consesso nomofilattico, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione "in fatto" delle circostanze aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l'elemento circostanziale sia nell'imputazione per così dire "autoevidente" - non richieda cioè particolari enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplificativo, quello del delitto commesso in danno di un "minore", o commesso con l'uso di "un' arma") - da quello in cui, invece, la conformazione dell'aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile dalle più comuni e diffuse conoscenze ed esiga una informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere "valutativo". A tale seconda categoria è suscettibile di appartenere, a parere del collegio, la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che rende indispensabile, pertanto, un apprezzamento in termini giuridici e/o fattuali del caso concreto condotto all'attenzione del giudice (perché, ad esempio, nulla vieta che anche un privato possa procurarsi autonomamente fonti energetiche); in assenza, della indicazione esplicita della norma della legge penale o della diretta riproduzione del testo di essa, inequivocabilmente espressive della avvenuta contestazione, è necessario che l'articolazione dell'incolpazione possieda "connotati evocativi" ragionevolmente chiari e idonei a dar conto della volontà dell'organo dell'accusa di attribuire l'elemento aggravatore in aggiunta qualificatrice rispetto alla condotta di base. D'altro canto, nemmeno si pretende di dettare un criterio inflessibile ed omnicomprensivo sulle modalità di redazione di una contestazione chiara e precisa del fatto aggravatore (così in parte motiva sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua), nel senso che l'analisi deve investire il caso concreto e valutare se l'elaborazione dell'imputazione e la descrizione degli indicatori di aggravamento del comportamento siano stati efficacemente rispettosi dell'inviolabile diritto di difesa del singolo; nel caso che ne occupa, in particolare, può ritenersi esauriente anche un modello di contestazione non formale, che sia congegnato in modo tale da rendere inequivoco il rimprovero all'imputato di aver sottratto un bene posto a soddisfacimento di un bisogno della collettività e a suo diretto vantaggio (sez.5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.; sez. 5, n. 19209 del 11 aprile 2024, Lombardo, non mass.). 6.4.La condotta addebitata all'imputata consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno dell'ENEL - acronimo di [OSCURATO:PERSONA] per l'energia elettrica - che pacificamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell'interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica del servizio reso da tale Ente pronnana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l'arti della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico". Gli elementi descrittivi del comportamento oggetto dell'addebito richiamano, inoltre, le modalità della sua attuazione, consistita nella sottrazione all'ENEL di energia elettrica mediante <allaccio diretto> alla rete esterna di erogazione. Risalta dunque di ogni evidenza, dal medesimo tenore del testo imputativo, ancorchè scevro della specificazione letterale dell'effetto aggravatore connesso all'illecito, che ai prevenuti si attribuisca un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asportazione mediante un collegamento diretto con la rete di distribuzione (cfr. da ultimo, per un caso analogo, la già citata sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291); non tanto, dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo che distribuisce l'energia, che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della riprovazione, quanto piuttosto per i connotati oggettivi di un servizio reso da quell'ente ad una indiscriminata comunità di persone. 7.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania ai