CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 27 settembre 2021 il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Società cooperativa sociale multiservizi e soluzioni possibili scrl, avverso il decreto di sequestro preventivo del 16 agosto 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per i reati ex artt. 256, comma 1, lett. a) e b), 259 d.lgs. n. 152 del 2006 e 648 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante, deducendo il vizio della motivazione. Il Tribunale del Riesame avrebbe errato nel ritenere che l'assenza di tracciabilità e di documentazione della merce presente all'interno del container fosse circostanza riconducibile ad una spedizione di rifiuti speciali in altro paese, potendo al più configurare un illecito amministrativo per violazione delle norme doganali. Il container ispezionato non sarebbe di proprietà della «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.I.», di cui l'imputato è legale rappresentante; il materiale riconducibile alla società sarebbe stato analiticamente dichiarato. Il Tribunale avrebbe, quindi, statuito sulla base di elementi non provati e sarebbe giunto a conclusioni contraddittorie con la realtà fattuale documentata dall'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; si deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, anche mediante argomentazioni puramente in fatto, mentre avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen