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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 05897/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21507/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Mazzini n. 55 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per definizione agevolata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO –SEZ.

DIST.

LATINAn. 899/2016depositata il 19/02/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Intema di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di intermediazione nel commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna, era attinta da avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di componenti negativi del reddito ritenuti non deducibili.

Conseguente avviso di accertamento era emesso nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA], che adiva il giudice di prossimità, rappresentando nel proprio ricorso gli stessi argomenti fatti valere dalla società predetta.

La sentenza di primo grado era parzialmente favorevole alla parte contribuente e veniva confermata in appello.

Donde ricorre per cassazione la socia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difesa in pubblica udienza.

Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al decreto-legge numero 119 del 2018 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso.

In via pregiudiziale di rito deve essere esaminata la dichiarazione di definizione agevolata con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In assenza di riscontro documentale sulla regolarità della procedura di definizione agevolata, l'istanza di parte vale quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, cui segue l'inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva sostanziale del Patrono di parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21507/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Mazzini n. 55 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per definizione agevolata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO –SEZ. DIST. LATINAn. 899/2016depositata il 19/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Intema di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di intermediazione nel commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna, era attinta da avviso di accertamento sull'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di componenti negativi del reddito ritenuti non deducibili. Conseguente avviso di accertamento era emesso nei confronti della socia [OSCURATO:PERSONA], che adiva il giudice di prossimità, rappresentando nel proprio ricorso gli stessi argomenti fatti valere dalla società predetta. La sentenza di primo grado era parzialmente favorevole alla parte contribuente e veniva confermata in appello. Donde ricorre per cassazione la socia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difesa in pubblica udienza. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui al decreto-legge numero 119 del 2018 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. In via pregiudiziale di rito deve essere esaminata la dichiarazione di definizione agevolata con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In assenza di riscontro documentale sulla regolarità della procedura di definizione agevolata, l'istanza di parte vale quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, cui segue l'inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva sostanziale del Patrono di parte pubblica. P.Q.M. La Corte dichiarainammissibile
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