CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 22208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13759/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del p rocuratore , quale p rocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],in persona del l egale r appresentante , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paolo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1403/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 1403/2019, in rigetto dell’impugnazione proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., ha integralmente confermato la sentenza n. 1147/2014 con la quale il [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda proposta dall’Istituto di credito, aveva dichiarato inefficace nei confronti dello stesso istituto l’atto con il quale il Riceci aveva venduto alla propria moglie Delsignore l’immobile sito in Saltara, frazione Calcinelli, via Macerata 3/B. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso i coniugi Delsignore-Riceci. Hanno resistito con distinti controricorsi: -la Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità UBI), che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; -la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione dell’ordinanza entro il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’intervento nel presente giudizio: dapprima, della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice della società [OSCURATO:SOCIETA].; e, poi, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di mandataria/procuratrice della società [OSCURATO:SOCIETA]., non è ammissibile.In punto di fatto, si rileva che in data 22 giugno 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA] - per e ffetto di un provvedimento della Banca d’Italia del 26 gennaio 2016 e nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafogli di crediti pecuniari di titolarità di REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - ha stipulato con quest’ultima un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra i quali anche quello per cui è ricorso. Il credito ceduto si è trasferito in capo alla società cessionaria per effetto della pubblicazione dell’intervenuta cessione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Con memoria 13 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è costituita quale mandataria/procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese già formulate. In punto di diritto, occorre ribadire che, nel giudizio di legittimità, non è ammissibile l’atto di intervento del successore nel diritto a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.: a riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ormai ammesso il successore all'impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente, esclude l'ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità, per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (così, ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 2017). Ne consegue che, essendo stata resa sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., questa è certamente l’unica legittimata. D’altronde, un’intervenuta cessione non priva di per sé sola la cedente della sua legittimazione, ogni qual volta la cedente sia stata comunque destinataria della notifica del ricorso.2. Tutto ciò posto, si rileva che il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (e, precisamente, dell’art. 1936 c.c. in correlazione con gli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché dell’art.1957 c.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha qualificato come contratto autonomo di garanzia la fideiussione da essi prestata in favore dell’istituto di credito. Secondo i ricorrenti, tanto sarebbe avvenuto erroneamente sia per il nomen iurisindicato dalle parti (“fideiussione generica limitata”) sia per l’assenza della clausola di pagamento “senza eccezioni”; con la conseguenza che, trattandosi di fideiussione, sarebbe applicabile l’art. 1957 c.c., che prevede un termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per promuovere istanze contro il debitore; e con l’ulteriore conseguenza che, poiché la banca non ha osservato tale termine (non avendo promosso alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA].), l’obbligazione di garanzia si sarebbe estinta per decorso del termine. Osservano in particolare che l’intervenuto contratto di garanzia, all’articolo 2, espressamente prevede che Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa ; e che la disciplina prevista dall’art.1310 c.c. sulle obbligazioni solidali in generale non è applicabile al contratto autonomo di garanzia, di guisa che tale disposizione sarebbe sintomatica della natura accessoria della garanzia rispetto alla obbligazione principale come avviene nella fidejussione. 2.2. Con il secondo motivo, articolato in via subordinata rispetto al precedente, denunciano violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, e, in particolare, la consapevolezza del pregiudizio da parte del garante Ricci ed il consilium fraudis.Osservano che, proprio in ragione della qualificazione dell’atto quale contratto autonomo di garanzia, la corte territoriale ha erroneamente affermato che il garante assume la qualità di debitore al momento della stipula del contratto di garanzia, in quanto la contestualità del sorgere del debito del garante e del debitore principale presuppone che vi sia identità della prestazione, ma tale identità non ricorre nel contratto autonomo di garanzia, nel quale non si verifica una prestazione omogenea rispetto a quella del debitore principale, attesa la natura indennitaria della relativa obbligazione. Con la conseguenza che il garante assume la qualità di debitore solo a seguito della messa in mora da parte dell’istituto di credito, che nel caso di specie è addiritturaassente. Sostengono che il debito è sorto in capo al garante Riceci soltanto allorquando il 1° dicembre 2012 questi ha ricevuto la missiva 24/09/2012 della Banca delle [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto “revoca affidamenti concessi alla [OSCURATO:SOCIETA].” e, dunque, in data successiva alla stipula dell’atto di compravendita impugnato che reca la data del 12/06/2012. E che, a fronte della vendita dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA], il garante Riceci era entrato nella disponibili tà della somma di € 100.000,00, cioè di un importo addirittura superiore al debito nei confronti della banca (pari ad € 72.349,08). Non sussisterebbe quindi neppure il pregiudizio economico, erroneamente ritenuto dai giudici di merito. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Inammissibile è il primo motivo, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 3678/2011), la qualificazione di un negozio come contratto di fideiussione o come contratto autonomo di garanzia è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione, che nel caso di specie non sussistono.D’altronde, parte ricorrente non censura idoneamente la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 7) ha affermato che Alla luce della richiamata giurisprudenza la contestazione dell’inesistenza del credito, dovuta alla asserita applicazione di pattuizioni contrarie alla legge, non rileva nel presente giudizio . Invero, in via dirimente può osservarsi che anche una ragione di credito contestata può legittimare l’attore in revocatoria a proporre tale azione, salva poi, eventualmente conseguita la pronuncia di inefficacia dell’atto, ogni ulteriore questione in sede di accertamento di quella ragione di credito e dell’azionamento dell’eventuale titolo così conseguito. 3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, in quanto le censure si risolvono in una ricostruzione del fatto, alternativa a quella effettuata (peraltro in maniera sostanzialmente corrispondente) da entrambi i giudici di merito e senza che sia criticata l’applicazione del ragionamento presuntivo in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 1785 del 2018, punto 4.1. delle ragioni della decisione). 4. All’inammissibilità del ricorso e dell’atto di intervento consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di