CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8974/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 89/1/2014, depositata il 26 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza dell’8 marzo 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Operazioni di raccolta delle giocate – Esenzione ex art. 10 d.P.R. n. 633/72 -[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perché sia dichiarata estinta la causa, a spese compensate, per intervenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di accertamento per gli anni 2006 e 2007, con cui riteneva indebita l’esenzione Iva ex art. 10, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, fruita dalla società, venendo in rilievo non la raccolta delle giocate sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, ma lo svolgimento di servizi e prestazioni ulteriori e diverse, quali la messa a disposizione dei locali, la custodia degli apparecchi e l’informazione agli utenti. L’impugnazione della società era accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo, cui la contribuente resiste con controricorso. La società, nelle more del giudizio, presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di alcuna nuova istanza di trattazione e il deposito del le ricevute che attestano il regolare adempimento dei pagamenti dovuti. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il processo per cessazione d