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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 36139/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4784/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4771/2018 depositata il 11/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Roma ha accolto, per quanto ancora rileva, la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] 2000, diretta a far accertare l’avvenuto compimento a proprio danno di atti di concorrenza sleale per confusione,realizzati da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Delt@Star, mediante utilizzazione dell’insegna ∆elt@Star, suscettibile di creare confusione a causa della vicinanza degli esercizi commerciali e dell’identità di attività svolta nell’ultimo biennio, nonché mediante l’invio di alcune missive tese a richiedere denaro per evitare l’intrapresa di attività concorrenziale.

Iltribunale ha rigettato, di contro, la riconvenzionale del Sarno e la correlata sua domanda di risarcimento dei danni.

Il gravame del predetto Sarno è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4771 del 2018, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Ragioni della decisione

I. – Col primo mo tivo il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2958, n. 1, cod. civ., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei requisiti per il legittimo uso dell’insegna ∆elta 2000da parte del Ranieri fino al 2003; ciò in base alle risultanze della DD 1699/2000 e del dinego di autorizzazione opposto dal Comune di Roma fino all’installazione della diversa insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000.II. - Il motivo , che sottende un errore nell’apprezzamento del preuso,è inammissibile perché riflette una critica di merito , oltre tutto non conducente rispetto a quanto specificamente affermato in sentenza.

La corte d’appello, infatti, ha per un verso confermato l’assunto del tribunale secondo il quale Ranieri già utilizzava l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 quanto meno dall’anno 2000, tanto che il rifiuto opposto dal comune aveva avuto a oggetto solo il tipo di insegna a bandiera bifacciale, e non anche l’insegna in sécon la dicitura su di essa apposta; e per altro verso ha smentito, poiché non provata, la tesi (ancora oggi inammissibilmente sostenuta dal ricorrente in questa sede di legittimità) per cui il tribunale avrebbe confuso l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 con quella (∆elta 2000) invece riferita a Sarno; per altro verso ancora, e risolutivamente, ha escluso la rilevanza del preuso eccepito da Sarno, perché egli aveva mancato di utilizzare il segno per un periodo di tempo assai lungo.

Da quest’ultimo punto di vista la sentenza non risulta punto censurata.

Tanto è sufficiente a rendere il motivo di ricorso inammissibile, perché neppure in astratto la critica sarebbe decisiv a secondo la funzione propria del giudizio di cassazione.

III. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., e l’omesso esame di fatto decisivo, a proposito della negazione della diversità di insegna tra [OSCURATO:PERSONA] 2000 di Ranieri e ∆elta 2000 di Sarno.

La corte d’appello, secondo il ricorrente, non avrebbe operato un vero raffronto tra i segni e non avrebbe rilevato la circostanza che la prima insegna del Ranieri era stata rimossa nel 2002, cosicché quella nuova sarebbe stata utilizzata solo a partire dal 2003.

IV. -Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi.

La corte d’appello ha confermato l’accertamento del giudice di primo grado secondo il quale la concorrenza sleale era consistita nell’avvenuto utilizzo, da parte di Sarno, dell’insegna ∆ elt@Star , suscettibile di creare confusione con l’attività svolta da Ranieri sotto l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 , al di là della divergenza di scrittura della consonante “D” secondo l’alfabeto romano o quello greco.

In tal modo la corte ha mostrato di operare giustappunto il raffronto tra i segni, che il ricorrente dice non esser stato fatto.

Quanto all’avere Ranieri utilizzato la prima insegna in modo abusivo, si tratta di affermazione di cui la corte d’appello ha motivatamente escluso il fondamento.

Per cui insistere sulla divergente realtà implica una critica alla ricostruzione in fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità.

V. - I l controricorso della società [OSCURATO:PERSONA] 2000 è in ammissibile , e tanto rileva ai fini delle spese processuali.

La società difatti non è stata parte del giudizio di merito, che ha coinvolto il Ranieri quale imprenditore individuale.

Donde la sua posizione è assimilabile a quella di un interventore.

Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà è riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzion e del dante causa,oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (v.

Cass. Sez. 1n. 6774- 22, Cass. Sez. 3 n. 25423 - 19).

Tuttavia, non emerge dal controricorso se la posizione della società sia per l’appunto quella di un successore nel diritto controverso di Ranieri, non essendovi menzione dell’eventualità dell’avvenuto conferimento dell’azienda individuale nella societàstessa.

Èinvero il fenomeno di una azienda individuale conferita in società che, restando estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 cod. civ. (v.

Cass. Sez. 1 n. 5141-02, Cass. Sez. 3 n. 17425-19), configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda.

Questo postulerebbe dedotto il trasferimento (anche)del diritto controverso relativo alla concorrenza sleale subita dal conferente, ma a patto di considerare specificato ciò che (il conferimento)dal controricorso non si apprezza affatto.

Non devesi quindi provvedere sulle spese della controricorrente. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso e l a costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4784/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 103, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4771/2018 depositata il 11/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Roma ha accolto, per quanto ancora rileva, la domanda di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] 2000, diretta a far accertare l’avvenuto compimento a proprio danno di atti di concorrenza sleale per confusione,realizzati da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Delt@Star, mediante utilizzazione dell’insegna ∆elt@Star, suscettibile di creare confusione a causa della vicinanza degli esercizi commerciali e dell’identità di attività svolta nell’ultimo biennio, nonché mediante l’invio di alcune missive tese a richiedere denaro per evitare l’intrapresa di attività concorrenziale. Iltribunale ha rigettato, di contro, la riconvenzionale del Sarno e la correlata sua domanda di risarcimento dei danni. Il gravame del predetto Sarno è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 4771 del 2018, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2000. Ragioni della decisione I. – Col primo mo tivo il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2958, n. 1, cod. civ., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei requisiti per il legittimo uso dell’insegna ∆elta 2000da parte del Ranieri fino al 2003; ciò in base alle risultanze della DD 1699/2000 e del dinego di autorizzazione opposto dal Comune di Roma fino all’installazione della diversa insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000.II. - Il motivo , che sottende un errore nell’apprezzamento del preuso,è inammissibile perché riflette una critica di merito , oltre tutto non conducente rispetto a quanto specificamente affermato in sentenza. La corte d’appello, infatti, ha per un verso confermato l’assunto del tribunale secondo il quale Ranieri già utilizzava l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 quanto meno dall’anno 2000, tanto che il rifiuto opposto dal comune aveva avuto a oggetto solo il tipo di insegna a bandiera bifacciale, e non anche l’insegna in sécon la dicitura su di essa apposta; e per altro verso ha smentito, poiché non provata, la tesi (ancora oggi inammissibilmente sostenuta dal ricorrente in questa sede di legittimità) per cui il tribunale avrebbe confuso l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 con quella (∆elta 2000) invece riferita a Sarno; per altro verso ancora, e risolutivamente, ha escluso la rilevanza del preuso eccepito da Sarno, perché egli aveva mancato di utilizzare il segno per un periodo di tempo assai lungo. Da quest’ultimo punto di vista la sentenza non risulta punto censurata. Tanto è sufficiente a rendere il motivo di ricorso inammissibile, perché neppure in astratto la critica sarebbe decisiv a secondo la funzione propria del giudizio di cassazione. III. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., e l’omesso esame di fatto decisivo, a proposito della negazione della diversità di insegna tra [OSCURATO:PERSONA] 2000 di Ranieri e ∆elta 2000 di Sarno. La corte d’appello, secondo il ricorrente, non avrebbe operato un vero raffronto tra i segni e non avrebbe rilevato la circostanza che la prima insegna del Ranieri era stata rimossa nel 2002, cosicché quella nuova sarebbe stata utilizzata solo a partire dal 2003. IV. -Il motivo è inammissibile perché totalmente versato in fatto ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi. La corte d’appello ha confermato l’accertamento del giudice di primo grado secondo il quale la concorrenza sleale era consistita nell’avvenuto utilizzo, da parte di Sarno, dell’insegna ∆ elt@Star , suscettibile di creare confusione con l’attività svolta da Ranieri sotto l’insegna [OSCURATO:PERSONA] 2000 , al di là della divergenza di scrittura della consonante “D” secondo l’alfabeto romano o quello greco. In tal modo la corte ha mostrato di operare giustappunto il raffronto tra i segni, che il ricorrente dice non esser stato fatto. Quanto all’avere Ranieri utilizzato la prima insegna in modo abusivo, si tratta di affermazione di cui la corte d’appello ha motivatamente escluso il fondamento. Per cui insistere sulla divergente realtà implica una critica alla ricostruzione in fatto, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità. V. - I l controricorso della società [OSCURATO:PERSONA] 2000 è in ammissibile , e tanto rileva ai fini delle spese processuali. La società difatti non è stata parte del giudizio di merito, che ha coinvolto il Ranieri quale imprenditore individuale. Donde la sua posizione è assimilabile a quella di un interventore. Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà è riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzion e del dante causa,oppure ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (v. Cass. Sez. 1n. 6774- 22, Cass. Sez. 3 n. 25423 - 19). Tuttavia, non emerge dal controricorso se la posizione della società sia per l’appunto quella di un successore nel diritto controverso di Ranieri, non essendovi menzione dell’eventualità dell’avvenuto conferimento dell’azienda individuale nella societàstessa. Èinvero il fenomeno di una azienda individuale conferita in società che, restando estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 5141-02, Cass. Sez. 3 n. 17425-19), configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda. Questo postulerebbe dedotto il trasferimento (anche)del diritto controverso relativo alla concorrenza sleale subita dal conferente, ma a patto di considerare specificato ciò che (il conferimento)dal controricorso non si apprezza affatto. Non devesi quindi provvedere sulle spese della controricorrente. p.q.m. La Corte dichiara inammissibili il ricorso e l a costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] 2000. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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