CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha riformato quella del Tribunale palermitano e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il delitto previsto dall'art. 494 cod. pen.; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e nullità della sentenza in ordine alla revoca dell'esame dell'imputato- è manifestamente infondato. Dall'esame dei verbali non risulta che vi sia stata una eccezione di nullità immediatamente a seguito della revoca. E bene, la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 - 01; conf.: N. 51522 del 2013 Rv. 257892 - 01, N. 9761 del 2015 Rv. 263210 - 01, N. 2511 del 2017 Rv. 269050 - 01). Il principio si attaglia anche all'esame dell'imputato, tanto più che la revoca dell'esame non interveniva all'ultima udienza, cosicché ben poteva essere richiesto nuovamente l'esame; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'eccessività della pena -è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto con una valutazione complessiva, che riduce la pena eccessiva determinata in primo grado e nega le circostanze attenuanti generiche confermando la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto il diniego giustificato per la personalità del reo, i precedenti penali innumerevoli e gravi, elementi ostativi sufficienti a giustificare il diniego, non sussistendone di positivi. L'appello sul punto si limitava, nella sua genericità, solo a introdurre il tema del contegno processuale per le spontanee dichiarazioni rese: a ben vedere la Corte di appello ha richiamato i precedenti penali e ha valorizzato il contegno processuale per la riduzione della pena, escludendo che tale elemento dovesse essere prevalente, così fornendo adeguata motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il cons