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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 13953/2024

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ricorso n. 6339/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 47; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3015 / 15 /20 19 , depositata l’11luglio 2019.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 6339/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 47; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato,in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3015 / 15 /20 19 , depositata l’11luglio 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 10 gennaio 2024con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13953/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris