Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 agosto 2021

Cassazione n. 05820/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, e depositata in data 3 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati concernenti le sostanze stupefacenti. /(b Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, quale soggetto preposto principalmente alla vendita al dettaglio di sostanze droganti, con condotta commessa dal maggio 2019, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico.

Si deduce che il Tribunale ha illegittimamente affermato che il ricorrente è gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché erroneamente ha ritenuto che lo stesso avrebbe proceduto sistematicamente e con continuità ad acquisti di droga da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si premette che, come precisato nell'informativa dei Carabinieri, l'attuale ricorrente avrebbe acquistato droga dai due coindagati appena indicati solo in due occasioni, il 19 giugno 2019 e il 12 luglio 2019, ed avrebbe avuto contatti con gli stessi intorno al 19 agosto 2019.

Si rappresenta, poi, che: -) per quanto riguarda l'episodio del 19 agosto 2019, le conversazioni intercettate escludono consegne ed evidenziano lamentele dei coindagati perché impegnati in vane attese, né l'utenza cellulare n. 353 3319880 è riferibile all'attuale ricorrente, sia perché a lui non intestata, sia per l'assenza di qualunque elemento utile in tal senso; -) con riferimento all'episodio del 12 luglio 2019, l'unico indizio è costituito dalla cella "agganciata" dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], ma questo non consente di individuare chi sia la persona incontrata, o comunque di identificarla nell'attuale ricorrente, né di comprendere se vi sia stata consegna di sostanza drogante; -) relativamente all'episodio del 19 giugno 2019, gli elementi sono costituiti da mere parole di contenuto ambiguo pronunciate nel corso di conversazioni intercettate, in assenza di qualunque riscontro obiettivo.

Si osserva, quindi, che, in ogni caso, occorre distinguere tra concorso in uno o più reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, e che, nella specie, la sporadicità dei contatti, esclude un ruolo funzionale dell'attuale ricorrente nelle dinamiche operative di un ente precostituito (si cita Sez. 6, n. 16563 del 07/04/2011), ovvero un contributo del i7) medesimo all'attuazione di un programma criminale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate

2. Le censure muovono dal presupposto che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, occorre un contributo del soggetto all'attuazione del programma criminale e osservano che, nella specie, emergono solo rapporti sporadici tra il ricorrente ed i supposti sodali, anche per l'equivocità o labilità degli elementi da cui è stata inferita la sussistenza di alcuni contatti con costoro.

2.1. Per l'esame delle censure, appare opportuno richiamare innanzitutto l'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata in tema di individuazione della condotta integrante la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, specie con riferimento all'acquirente sistematico di sostanze stupefacenti.

In particolare, si è ripetutamente affermato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Arante, Rv. 278440-01, la quale ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati).

Inoltre, si è osservato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01).

In questa prospettiva, si ritiene che, per ritenere la sussistenza di un vincolo reciproco durevole, tale da superare la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, elementi significativi sono costituiti dalle i 3 I modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, ad esempio, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01).

2.2. L'ordinanza impugnata procede dapprima a delineare gli elementi da cui inferire l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e poi espone i dati ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato di partecipazione a tale sodalizio illecito.

Con riguardo all'esistenza di un'associazione per delinquere, si premette che da molti anni nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia ed Arienzo si registra lo svolgimento di un'attività di spaccio di droga gestita dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e che, in particolare, questi, unitamente ad altri indagati nel presente procedimento, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente a condotte protratte dal settembre 2011 al 10 ottobre 2014 in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello.

Si rappresenta, poi, che, mediante il ricorso ad intercettazioni telefoniche e tra presenti, è stata accertata, in termini gravemente indiziari, l'esistenza di un gruppo operante nel traffico di droga in di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia, Arienzo e comuni limitrofi a partire dal maggio 2019.

Si segnala, in particolare, che le attività di indagine hanno consentito di individuare: -) i mezzi dell'associazione criminale, costituiti da autovetture, telefoni cellulari e luoghi per la custodia dello stupefacente, come un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], incensurato e dedito a lavoro lecito, ovvero basi operative, quale l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per "lavorare" le partite di droga o per occultare le stesse nelle auto adibite al trasporto; -) le fonti di finanziamento, costituite da proventi di vendita di partite di droga di significativa entità, come dimostrato, tra l'altro, dal debito dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], pari a 3.600,00 euro, di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata del 22 giugno 2019; -) il controllo del territorio anche mediante l'eliminazione dei concorrenti, come [OSCURATO:PERSONA] o tale "Mimmariello"; -) la continuativa disponibilità di droga da maggio a dicembre 2019, dimostrata da plurimi sequestri di hashish e di cocaina, e dalle dichiarazioni di diversi clienti o indagati, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento alla sussistenza della condotta di partecipazione dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], si richiamano una pluralità di contatti del medesimo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunti dalle conversazioni intercettate, siccome ritenuti indicativi sia di rapporti di confidenza e di reciproca fiducia, caratterizzati dalla concessione al primo di "crediti" e dilazioni, anche per consistenti importi, da parte dei secondi, sia dell'affidamento di costoro in ordine alla costante disponibilità dell'altro ad acquistare.

In particolare, si segnalano: -) una conversazione del 13 giugno 2019, nella quale il ricorrente parla con [OSCURATO:PERSONA] e Biondillo e dalla quale risulta un pagamento per una pregressa fornitura, nonché l'accordo per una fornitura di 250 grammi di droga da consegnare il successivo martedì; -) alcune conversazioni del 17, del 18 e del 19 giugno 2019, dalle quali si evince l'organizzazione di una consegna di droga in favore di [OSCURATO:PERSONA], poi effettuata in data 19 giugno nei pressi del negozio di giocattoli "[OSCURATO:PERSONA]"; -) una conversazione del 22 giugno 2019, da cui si desume la consegna di 800,00 euro da [OSCURATO:PERSONA] a Biondillo, con la precisazione, da parte del primo, della provenienza della somma da [OSCURATO:PERSONA], e la indicazione, da parte del secondo, dell'entità complessiva del debito del ricorrente per 3.700,00 euro; -) alcune conversazioni del 12 luglio 2019, da cui si inferisce l'effettuazione di una consegna di 200 grammi di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle direttive di Biondillo, previo prelievo della sostanza presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], conclusa con il regalo di 100,00 euro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; -) alcune conversazioni del 17, del 18 e del 19 agosto 2019, dalle quali emerge la prosecuzione dell'organizzazione di consegne da parte di Biondillo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di cautele da parte del medesimo, il quale vietava consegne al proprio domicilio, e il ricorso a trasportatori inaffidabili, con insuccesso di una consegna programmata presso un ristorante di S. Maria a Vico, dove erano convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) una conversazione del 10 settembre 2019, da cui si evince la destinazione di un'ulteriore partita di droga di Biondillo a [OSCURATO:PERSONA].

2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e della motivazione esposta dall'ordinanza impugnata, le conclusioni del Tribunale sono immuni da vizi.

Invero, l'ordinanza rappresenta l'esistenza non di tre isolati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l'attuale ricorrente, dall'altra, ma di una continuità di contatti aventi sempre ad oggetto l'organizzazione di forniture di droga per consistenti importi.

Le critiche del ricorrente in ordine alla ricostruzione degli episodi del 19 giugno, del 12 luglio e del 19 agosto 2019 si basano sul riferimento a singoli elementi, senza confrontarsi con il complesso dei dati utilizzati e richiamati dal Tribunale per attribuire il significato allo specifico contatto.

Si può rilevare, ad esempio, come, per negare valenza ai contatti del 12 luglio 2019, il ricorrente critica il richiamo al dato della cella "agganciata" dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], ma non considera il complesso delle conversazioni intercorse il medesimo giorno, in particolare, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, risulta corretta, allo stato, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] assicurava un importante contributo per l'operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, del contenuto economico delle transazioni, e della rilevanza obiettiva che egli ha rivestito per il sodalizio criminale.

In relazione a quest'ultimo profilo, può rilevarsi che la concessione di crediti e dilazioni nonostante l'importanza economica delle transazioni, pari a migliaia di euro, è un dato legittimamente valorizzabile al fine di affermare la fiducia dei sodali e l'affidamento dei medesimi nella continuativa collaborazione del ricorrente a procurare sbocchi sul mercato finale dei consumatori, e, quindi, la rilevanza obiettiva del contributo di [OSCURATO:PERSONA] per l'operatività del sodalizio criminale.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, e depositata in data 3 settembre 2021, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati concernenti le sostanze stupefacenti. /(b Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, quale soggetto preposto principalmente alla vendita al dettaglio di sostanze droganti, con condotta commessa dal maggio 2019, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico. Si deduce che il Tribunale ha illegittimamente affermato che il ricorrente è gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché erroneamente ha ritenuto che lo stesso avrebbe proceduto sistematicamente e con continuità ad acquisti di droga da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si premette che, come precisato nell'informativa dei Carabinieri, l'attuale ricorrente avrebbe acquistato droga dai due coindagati appena indicati solo in due occasioni, il 19 giugno 2019 e il 12 luglio 2019, ed avrebbe avuto contatti con gli stessi intorno al 19 agosto 2019. Si rappresenta, poi, che: -) per quanto riguarda l'episodio del 19 agosto 2019, le conversazioni intercettate escludono consegne ed evidenziano lamentele dei coindagati perché impegnati in vane attese, né l'utenza cellulare n. 353 3319880 è riferibile all'attuale ricorrente, sia perché a lui non intestata, sia per l'assenza di qualunque elemento utile in tal senso; -) con riferimento all'episodio del 12 luglio 2019, l'unico indizio è costituito dalla cella "agganciata" dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], ma questo non consente di individuare chi sia la persona incontrata, o comunque di identificarla nell'attuale ricorrente, né di comprendere se vi sia stata consegna di sostanza drogante; -) relativamente all'episodio del 19 giugno 2019, gli elementi sono costituiti da mere parole di contenuto ambiguo pronunciate nel corso di conversazioni intercettate, in assenza di qualunque riscontro obiettivo. Si osserva, quindi, che, in ogni caso, occorre distinguere tra concorso in uno o più reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, e che, nella specie, la sporadicità dei contatti, esclude un ruolo funzionale dell'attuale ricorrente nelle dinamiche operative di un ente precostituito (si cita Sez. 6, n. 16563 del 07/04/2011), ovvero un contributo del i7) medesimo all'attuazione di un programma criminale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate 2. Le censure muovono dal presupposto che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, occorre un contributo del soggetto all'attuazione del programma criminale e osservano che, nella specie, emergono solo rapporti sporadici tra il ricorrente ed i supposti sodali, anche per l'equivocità o labilità degli elementi da cui è stata inferita la sussistenza di alcuni contatti con costoro. 2.1. Per l'esame delle censure, appare opportuno richiamare innanzitutto l'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata in tema di individuazione della condotta integrante la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, specie con riferimento all'acquirente sistematico di sostanze stupefacenti. In particolare, si è ripetutamente affermato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Arante, Rv. 278440-01, la quale ha reputato immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). Inoltre, si è osservato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01). In questa prospettiva, si ritiene che, per ritenere la sussistenza di un vincolo reciproco durevole, tale da superare la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, elementi significativi sono costituiti dalle i 3 I modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, ad esempio, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 2.2. L'ordinanza impugnata procede dapprima a delineare gli elementi da cui inferire l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico e poi espone i dati ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato di partecipazione a tale sodalizio illecito. Con riguardo all'esistenza di un'associazione per delinquere, si premette che da molti anni nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia ed Arienzo si registra lo svolgimento di un'attività di spaccio di droga gestita dalla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], e che, in particolare, questi, unitamente ad altri indagati nel presente procedimento, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente a condotte protratte dal settembre 2011 al 10 ottobre 2014 in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello. Si rappresenta, poi, che, mediante il ricorso ad intercettazioni telefoniche e tra presenti, è stata accertata, in termini gravemente indiziari, l'esistenza di un gruppo operante nel traffico di droga in di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, Airola, Forchia, Arienzo e comuni limitrofi a partire dal maggio 2019. Si segnala, in particolare, che le attività di indagine hanno consentito di individuare: -) i mezzi dell'associazione criminale, costituiti da autovetture, telefoni cellulari e luoghi per la custodia dello stupefacente, come un immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], incensurato e dedito a lavoro lecito, ovvero basi operative, quale l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per "lavorare" le partite di droga o per occultare le stesse nelle auto adibite al trasporto; -) le fonti di finanziamento, costituite da proventi di vendita di partite di droga di significativa entità, come dimostrato, tra l'altro, dal debito dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], pari a 3.600,00 euro, di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultante da una conversazione intercettata del 22 giugno 2019; -) il controllo del territorio anche mediante l'eliminazione dei concorrenti, come [OSCURATO:PERSONA] o tale "Mimmariello"; -) la continuativa disponibilità di droga da maggio a dicembre 2019, dimostrata da plurimi sequestri di hashish e di cocaina, e dalle dichiarazioni di diversi clienti o indagati, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla sussistenza della condotta di partecipazione dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], si richiamano una pluralità di contatti del medesimo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunti dalle conversazioni intercettate, siccome ritenuti indicativi sia di rapporti di confidenza e di reciproca fiducia, caratterizzati dalla concessione al primo di "crediti" e dilazioni, anche per consistenti importi, da parte dei secondi, sia dell'affidamento di costoro in ordine alla costante disponibilità dell'altro ad acquistare. In particolare, si segnalano: -) una conversazione del 13 giugno 2019, nella quale il ricorrente parla con [OSCURATO:PERSONA] e Biondillo e dalla quale risulta un pagamento per una pregressa fornitura, nonché l'accordo per una fornitura di 250 grammi di droga da consegnare il successivo martedì; -) alcune conversazioni del 17, del 18 e del 19 giugno 2019, dalle quali si evince l'organizzazione di una consegna di droga in favore di [OSCURATO:PERSONA], poi effettuata in data 19 giugno nei pressi del negozio di giocattoli "[OSCURATO:PERSONA]"; -) una conversazione del 22 giugno 2019, da cui si desume la consegna di 800,00 euro da [OSCURATO:PERSONA] a Biondillo, con la precisazione, da parte del primo, della provenienza della somma da [OSCURATO:PERSONA], e la indicazione, da parte del secondo, dell'entità complessiva del debito del ricorrente per 3.700,00 euro; -) alcune conversazioni del 12 luglio 2019, da cui si inferisce l'effettuazione di una consegna di 200 grammi di droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle direttive di Biondillo, previo prelievo della sostanza presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], conclusa con il regalo di 100,00 euro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; -) alcune conversazioni del 17, del 18 e del 19 agosto 2019, dalle quali emerge la prosecuzione dell'organizzazione di consegne da parte di Biondillo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di cautele da parte del medesimo, il quale vietava consegne al proprio domicilio, e il ricorso a trasportatori inaffidabili, con insuccesso di una consegna programmata presso un ristorante di S. Maria a Vico, dove erano convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) una conversazione del 10 settembre 2019, da cui si evince la destinazione di un'ulteriore partita di droga di Biondillo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e della motivazione esposta dall'ordinanza impugnata, le conclusioni del Tribunale sono immuni da vizi. Invero, l'ordinanza rappresenta l'esistenza non di tre isolati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e l'attuale ricorrente, dall'altra, ma di una continuità di contatti aventi sempre ad oggetto l'organizzazione di forniture di droga per consistenti importi. Le critiche del ricorrente in ordine alla ricostruzione degli episodi del 19 giugno, del 12 luglio e del 19 agosto 2019 si basano sul riferimento a singoli elementi, senza confrontarsi con il complesso dei dati utilizzati e richiamati dal Tribunale per attribuire il significato allo specifico contatto. Si può rilevare, ad esempio, come, per negare valenza ai contatti del 12 luglio 2019, il ricorrente critica il richiamo al dato della cella "agganciata" dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], ma non considera il complesso delle conversazioni intercorse il medesimo giorno, in particolare, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, risulta corretta, allo stato, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] assicurava un importante contributo per l'operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, del contenuto economico delle transazioni, e della rilevanza obiettiva che egli ha rivestito per il sodalizio criminale. In relazione a quest'ultimo profilo, può rilevarsi che la concessione di crediti e dilazioni nonostante l'importanza economica delle transazioni, pari a migliaia di euro, è un dato legittimamente valorizzabile al fine di affermare la fiducia dei sodali e l'affidamento dei medesimi nella continuativa collaborazione del ricorrente a procurare sbocchi sul mercato finale dei consumatori, e, quindi, la rilevanza obiettiva del contributo di [OSCURATO:PERSONA] per l'operatività del sodalizio criminale. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda
Sentenza Cassazione n. 05820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris