CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 18276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 343/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3270/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18276/2025 Roma, lì, 15/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 589, commi 2 e 3, cod. pen. (capo A), per aver colposamente causato la morte di [OSCURATO:PERSONA], con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La Corte territoriale ha inoltre dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il reato di cui all’art. 187, comma 1-bis, cod. strada (capo B). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione poiché mancante, in relazione alle obiezioni difensive, e manifestamente illogica con riguardo al “contrasto con altra tesi ugualmente plausibile” (p. 2 ricorso). La Corte territoriale, si osserva, non ha in alcun modo preso in considerazione quanto riferito dall'imputato nel corso dell'interrogatorio, circa la presenza di una minicar alla sua sinistra che lo ha costretto a “rivolgere parte della sua attenzione”, così distraendolo ed impedendogli di “accorgersi dell’attraversamento del pedone” (pp. 2 - 3 ricorso). I giudici di merito non hanno considerato neppure l’oggettiva impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di avvistare il pedone, a causa della presenza di zone d’ombra, per come riferito da alcuni testimoni. Quanto, invece, allo stato di alterazione derivante dall’uso di cannabinoidi, ed alla sua sussistenza al momento dell’incidente, la Corte territoriale ha completamente omesso ogni riferimento alle doglianze contenute nel secondo motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B, ma non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza per cui lo stato di alterazione è stato desunto soltanto dall'esito dell'analisi delle urine. Si osserva al riguardo che tale esame è del tutto insufficiente, in quanto il suo esito può essere indicativo di una pregressa assunzione, e quindi non necessariamente dell’esistenza dello stato di alterazione al momento del sinistro. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolvere l'imputato applicando la regola dell'evidenza di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ed omessa motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che il ricorrente non aveva chiesto con l'atto di appello essendo stata inflitta dal Tribunale una pena superiore ad anni 2, ma che la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere una volta dichiarato prescritto il reato di cui al capo B, con conseguente rispetto del limite quod poenam. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria, sviluppando i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Allo scrutino dei motivi è utile premette che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 28 novembre 2013 l’imputato, postosi alla guida di un motociclo in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanza stupefacente, investiva [OSCURATO:PERSONA] mentre era impegnato ad attraversare a piedi il piazzale del Verano in Roma, così provocandone il decesso. Gli agenti intervenuti non rilevavano segni di frenata. All’impatto il [OSCURATO:PERSONA] giungeva conducendo il motociclo ad una velocità di circa 50 km/h, contenuta nel limite massimo vigente in quel tratto, ma ritenuta inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, e ciò sia perché il manto stradale risultava scivoloso (per la pioggia caduta in precedenza) sia per la presenza di rotaie, sia per le particolari condizioni di illuminazione, caratterizzate da coni di luce e di ombra dovuti alle pensiline ed alle paline delle fermate degli autobus e degli alberi. Inoltre, secondo i giudici di merito, l’attraversamento di pedoni poteva e doveva essere previsto dal [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un luogo ordinariamente frequentato da persone per la presenza - debitamente segnalata - di fermate di mezzi pubblici. 2. Venendo alle singole doglianze, osserva innanzitutto il Collegio che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 - 01). 2.1. Il primo motivo è aspecifico. 2.1.1. Il ricorrente lamenta di essere stato “distratto” (p. 3 ricorso) dal sopraggiungere di una minicar alla sua sinistra, e dunque di non essersi avveduto – anche a causa della presenza di una zona d’ombra – della presenza del pedone, quantomeno in tempo utile per eseguire una manovra di emergenza. Tali profili, che il ricorrente reputa decisivi, da un lato non sarebbero stati valutati dai giudici di merito (da cui il vizio di omessa motivazione), dall’altro sarebbero tali da sorreggere una diversa “tesi ricostruttiva egualmente plausibile” (per cui la motivazione sarebbe sul punto “illogica”: p. 5 ricorso). [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che l’investimento avvenne – nell’ipotesi più favorevole per il ricorrente – nella parte centrale della carreggiata (larga oltre 15 metri: p. 3 sentenza di primo grado), su cui il ricorrente viaggiava di notte, a velocità non adeguata rispetto allo stato dei luoghi, ed in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Quanto alla violazione dell’art. 141 cod. strada, è stata desunta da una serie di circostanze, tra cui il fondo stradale bagnato, la presenza di un incrocio (riferita dallo stesso imputato nel suo interrogatorio), di un attraversamento pedonale, di fermate dei mezzi di trasporto, e delle rotaie della linea tramviaria nella carreggiata centrale (p. 3 sentenza ricorsa; pp. e ss. sentenza del Tribunale). Conclusione, questa, fondata su un complesso di dati probatori, non solo di carattere dichiarativo, ma anche tecnico, ivi compresi i rilievi eseguiti nell’immediatezza. I giudici di merito hanno inoltre escluso un attraversamento repentino della vittima, sia in relazione al punto in cui avvenne l’impatto, sia in relazione alle sue condizioni personali (persona di 71 anni, alto 160 cm e del peso di 94 kg). Proprio perché l’attraversamento era in parte completato, le concordi decisioni di merito hanno infine ritenuto irrilevante l’estemporaneo “disturbo” derivante dalla presenza della minicar, per come riferita dal ricorrente – di cui quindi si da conto nelle decisioni (p. 2 sentenza ricorsa, pp. 3 - 4 sentenza del Tribunale). Tra l’altro, è stato lo stesso ricorrente, come ricordano i giudici di merito, a sostenere di aver prima rallentato – in ipotesi per evitare la minicar – e poi nuovamente aumentato la velocità, così investendo la vittima (“ho ridato in po' di gas”). Quanto alla concreta possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di avvistare il pedone (la cui presenza era comunque prevedibile, come si afferma in sentenza sulla base di incontestati indicatori fattuali), i giudici di merito l’hanno affermata pur tenendo in debita considerazione il “cono d’ombra” cui allude il ricorrente, facendo riferimento alle dichiarazioni della Gentile (che da 200 metri circa vide le fasi successive all’urto) ed ai rilievi effettuati nell’immediatezza; non senza evidenziare che, se esistente, una così severa limitazione alla visibilità, di notte, avrebbe comunque ed a maggior ragione imposto di rallentare significativamente il veicolo, ed eventualmente di arrestare la marcia (p. 4 sentenza del Tribunale). I giudici di merito hanno fatto quindi corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali. L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va infatti inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 41709 del 23/10/2024, Pinto, non mass.; Sez. 4, n. 17540 del 07/02/2024, Rindone, non mass.; Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01). Il conducente, infatti, deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. D’altra parte, proprio con specifico riguardo all’investimento del pedone, è principio costantemente affermato da questa Sezione, quello secondo il quale per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929 – 01; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. 255288 – 01, proprio in relazione all’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili). L’esclusione di responsabilità, pertanto, è ipotizzabile nel solo caso, per quanto detto non ricorrente nella specie, in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995 – 01). A fronte di tali argomentazioni il ricorrente si limita, come visto, a dedurre da un lato un inesistente difetto di motivazione e dall’altro un altrettanto inesistente profilo di illogicità. Infine, per quest’ultimo aspetto deve essere evidenziato come lo stesso ricorrente, pur denunciando il vizio di motivazione (poiché manifestamente illogica), sollecita a questa Corte la valutazione di “un'altra tesi ricostruttiva egualmente plausibile” (p. 5 ricorso). Così facendo, il ricorso si pone in aperto ed immotivato contrasto con consolidati principi giurisprudenziali: l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non consente infatti alla Corte di cassazione di operare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Non è superfluo, al riguardo, ricordare, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Né può ascriversi alla Corte di cassazione il compito di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione. Ed invero, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214567). 2.1.2. Quanto all’aggravante della guida in stato di alterazione i giudici di merito (p. 5 sentenza del Tribunale), contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno valorizzato non solo il (significativo) esito dell’esame delle urine, ma anche il comportamento tenuto subito dopo l’investimento, oltre alla condotta di guida. Al riguardo, si richiama il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto (così Sez., 4, n. 48632 del 05/10/2022, Guarino, Rv. 283927, nonché, più di recente, con riguardo alla specifica contravvenzione, Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099-01). In tal senso, il motivo, appuntandosi solo sulla tipologia di esame effettuato, è aspecifico, e comunque tendente ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto sotteso al riconoscimento dell’aggravante. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01; conf., Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679 – 01, secondo cui il giudice, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non può compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze emergenti "ictu oculi" dagli atti; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236 – 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445 - 01). La ratio della norma, d’altronde, è identificata in ragioni di economia processuale, tali da favorire la immediata declaratoria di cause di non punibilità (così, significativamente, la rubrica), nei casi in cui sia irrealizzabile la pretesa punitiva dello Stato. Sicché, coerentemente con tale principio, e con la immediatezza con la quale occorre dichiarare la causa di non punibilità, la norma esige che il proscioglimento nel merito, per poter prevalere, emerga con eguale immediatezza percettiva, ovvero in termini di evidenza. Ciò posto, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod. proc. pen. essendo evidente l'insussistenza del fatto, in quanto i giudici hanno ricavato la prova dello stato di alterazione soltanto dall'analisi delle urine. Anche per questo profilo valgono le stesse considerazioni: il ricorrente non si confronta con il più ampio percorso motivazionale (p. 5 sentenza del tribunale) che fa leva non solo sul significativo superamento del valore soglia in ordine alla presenza dei metaboliti (oltre 10 volte), ma anche su ulteriori indicatori; tale valutazione, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, esclude in radice l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale, è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum il principio per cui, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; conf., Sez. 2, n. 4775 del 12/12/2024, dep. 2025, Morana, non mass., in un caso in cui la richiesta era stata formulata in sede di conclusione del giudizio di appello). Nel caso in esame deve escludersi la prospettata violazione di legge, o comunque qualsivoglia difetto di motivazione, in quanto l'imputato, nel corso del giudizio di secondo grado, non ha fatto alcuna richiesta in ordine al beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. (come si riconosce anche in ricorso: pp. 8 – 9). Contrariamente poi a quanto afferma il ricorrente, non sembra al Collegio che una diversa conclusione si imponga avuto riguardo alle richieste formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nel giudizio di appello, ovvero di dichiarare estinto per intervenuta prescrizione anche il reato di cui all’art. 589 cod. pen.; ciò sia perché, ovviamente, tali conclusioni non erano affatto vincolanti per la Corte territoriale, sia perché il ricorrente poteva certo prefigurarsi l’applicazione del raddoppio dei termini di prescrizione, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Montagni