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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47310/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Roma il 6 gennaio 2022.

Considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe chiarito le ragioni per le quali i motivi di appello formulati sul punto non hanno trovato accoglimento.

Rilevato che la doglianza formulata nel ricorso non tiene conto della motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha illustrato compiutamente il contenuto delle prove dichiarative e le ragioni della condanna.

Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. commesso in Roma il 6 gennaio 2022. Considerato che il ricorrente deduce carenza di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe chiarito le ragioni per le quali i motivi di appello formulati sul punto non hanno trovato accoglimento. Rilevato che la doglianza formulata nel ricorso non tiene conto della motivazione fornita dalla sentenza impugnata che ha illustrato compiutamente il contenuto delle prove dichiarative e le ragioni della condanna. Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris