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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23964/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28341/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], piazza Lotario n.6; CC 25.05.22 n.R.G. 28341.119 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3231/2019, pubblicata il 14 giugno 2019 e notificata via PEC in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello, in accoglimento dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e, in riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto l'opposizione siccome infondata, ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2001 che ha revocato, con condanna alle spese del grado a carico dell'opposto appellato. ma [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto atto di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta compagnia di assicurazioni, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 51.650,87, oltre interessi legali e spese della procedura, quale indennizzo dovuto in forza della polizza n. 63409397/12, asseritamente stipulata dallo stesso Sola il 27 dicembre 2001 presso l'agenzia della [OSCURATO:SOCIETA]. in Pompei, con scadenza quinquennale (in data 27 dicembre 2006) e versamento in un'unica soluzione del premio di Euro 48.861,62.

Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha premesso che era risultato che il sub agente, con sede nel , Comune di Tersigno, [OSCURATO:PERSONA], era stato imputato per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e condannato con sentenza del tribunale di Noia n. 89/2010 (allegata dal Sola unitamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) per aver incassato premi pagati dai clienti, anche relativamente all'asserita polizza per cui è causa, omettendo di versare il dovuto corrispettivo all'agenzia generale di Pompei che, a sua volta, avrebbe dovuto corrispondere le somme alla propria mandante ma [OSCURATO:SOCIETA] ed emettere i contratti di polizza; tanto premesso, la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, della 2 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conclusione del contratto di assicurazione, del pagamento del premio e del rilascio della relativa quietanza.

Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso.

La causa è stata fissata in trattazione camerale per il giorno 25 maggio 2022.

Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte.

Nessuna delle parti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo "Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. avendo il giudice di appello erroneamente attribuito alla sentenza penale valore di prova di un fatto estintivo del diritto fatto valer dall'attore con l'azione di adempimento - Violazione degli artt. 1326, 1882 e 2967 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." ed in particolare, che la Corte partenopea avrebbe erroneamente statuito in merito: 1) all'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure della sentenza penale del tribunale di Nola; 2) alle carenze probatorie della pretesa creditoria del Sola; 3) alla non sufficiente certezza della riferibilità degli assegni bancari alla presunta polizza per cui è causa.

In primo luogo, lamenta che sarebbe incontestato il fatto che tra le parti è stato stipulato un contratto di assicurazione-vita con effetto dal 27 gennaio 2001 e con scadenza 27 dicembre 2006 e che, a fronte del premio di Euro 48.861,62, veniva assicurato alla scadenza il pagamento dell'importo di Euro 51.650,00 (circostanze anche risultanti da quanto dedotto da parte appellante a pag. 4 dell'atto di appello).

In secondo luogo, evidenzia che il contratto de quo è stato stipulato da subagente [OSCURATO:PERSONA], di certo, legittimato alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 1903 c.c., per cui sarebbe irrilevante "il disconoscimento dei documenti esibiti in copia"; sul punto, richiama il principio di diritto secondo cui in tema di assicurazione, atteso che il subagente rientra tra i collaboratori dell'agente, il pagamento a questi effettuato si presume iuris ed de iure compiuto nelle mani dell'assicuratore; polizza e quietanza in originale 3 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi allegate nel fascicolo di parte nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Pertanto, la sentenza penale con la quale il subagente è stato condannato per appropriazione indebita, lungi dal fornire la prova del mancato incasso degli assegni, al contrario prova che gli stessi sono stati effettivamente pagati.

Infine, il ricorrente contesta il punto motivazionale ove la Corte di appello ha affermato che «l'appellante, oltre a fornire prova del mancato incasso del premio, giusto quanto emerso nel procedimento penale, abbia puntualmente disconosciuto (...) la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in mera copia fotostatica» (pag. 6 della sentenza impugnata) e osserva che l'assicuratore avrebbe dovuto provare il mancato pagamento e non il generico "mancato incasso" e ribadisce che il pagamento nelle mani del subagente si presume iuris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore; richiama, in proposito, il principio di diritto enunciato da Cass.16/02/2017 n. 4112 secondo cui in caso di sottoscrizione di una polizza R.C. auto e di rilascio all'assicurato dell'apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell'agente, l'assicurazione è sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., ma l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell'autenticità del contrassegno rilasciato all'assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.

Contesta ancora che il giudice di merito ha attribuito alla sentenza penale un valore di prova del fatto estintivo del preteso diritto di riscossione del premio che la stessa non poteva avere, in violazione dell'art. 116 c.p.c. (richiama, tra l'altro, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8802).

2. Con il secondo motivo "Falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."il ricorrente insiste nel ritenere la violazione delle norme evocate in quanto polizza e quietanza sono stati esibiti nel processo in originale come produzione di parte nel primo grado di giudizio avanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi "stranamente non rinvenuti nel giudizio di appello" (test. in ricorso pag. 19). 4 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

3. Con il terzo motivo "Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." il ricorrente contesta l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe stato onere del [OSCURATO:PERSONA] provare la riferibilità degli assegni dati in pagamento al subagente e da quest'ultimo incassati alla polizza per cui è causa, essendo tale prova offerta con l'esibizione in originale della polizza e della quietanza, ma anche con l'esibizione degli assegni per il pagamento del premio e della sentenza penale che afferma l'effettivo incasso degli assegni da parte del subagente.

4. Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per asserita violazione del principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, c.1, nn.3 e 6, c.p.c., anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo -menzionate nella più recente Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c.

Italia- non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).

Alla luce dei richiamati arresti, l'eccezione non può essere accolta atteso che il ricorrente, invero, ha dato conto, seppur sommariamente, dell'esposizione dei fatti di causa nonché del contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

5. i tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente attese le evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Sono inammissibili quanto alla dedotte violazioni di legge tenuto conto che si risolvono in una inammissibile rivalutazione di fatti e circostanze come accertate dal giudice di merito; invero, non vi è violazione artt. 1326, 1882 e 2967 c.c., né delle regole in tema di riproduzioni meccaniche art. 2712 e 2719 c.c. che sono state disconosciute e mai allegate in originale; né ancora in relazione al principio dell'onere della prova sul mancato incasso che avrebbe dovuto provare la Compagnia rispetto al mancato pagamento del premio. 5 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] riferimento all'onere della prova di un fatto negativo può richiamarsi il principio affermato da questa Corte, a mente del quale: "L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021).

Infondata è pure la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. tenuto conto che la Corte di merito ha formato il proprio convincimento in base a prove raccolte in un diverso giudizio ed in particolare, da quanto accertato dalla sentenza penale di condanna per appropriazione indebita del subagente [OSCURATO:PERSONA] il quale risulta avere incassato tre dei cinque assegni bancari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA]; correttamente, in proposito, la corte territoriale ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una 6 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018).

A riprova della non fondatezza delle doglianze del ricorrente, va sottolineato che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che lo stesso subagente ha riconosciuto -da quanto è emerso nel separato procedimento penale- «di avere incassato personalmente 3 dei 5 assegni bancari ricevuti dall'appellato [OSCURATO:PERSONA] "mentre per gli altri 2 assegni chiese la cortesia ad [OSCURATO:PERSONA], suo amico, di incassarli presso la banca [OSCURATO:PERSONA] sicché [OSCURATO:PERSONA] "li incassò per suo conto"» (pag. 6 della sentenza impugnata) e ha con chiarezza evidenziato che per i cinque assegni il Sola ha solo allegato ma non fornito prova che siano «"serviti per l'incasso" della presunta polizza per cui è causa», essendo «cosiddetti assegni "di giro", emessi dall'appellato Sola in favore di se stesso, poi girati al subagente nonché ad altro soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta.

Non senza aggiungere come gli assegni, neppure richiamati dalla copia della quietanza agli atti risultino datati 12-9-2001, data ben anteriore a quella della polizza che si assume stipulata il 27-12-2001; laddove va pure richiamato il generale principio dell'astrattezza cartolare del titolo di credito, insensibile alle vicende del negozio, tanto da ribaltare l'onere probatorio in capo al debitore che deve dimostrare in caso di contestazione, il collegamento dei titoli di credito con il rapporto sottostante» (pag. 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto ciò, coerentemente, la Corte di appello ha ritenuto assorbita la censura relativa all'eventuale responsabilità indiretta dell'assicurazione in relazione alla condotta del subagente.

5. In conclusione, il ricorso va respinto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 7 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres.

G. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28341/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 30; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], piazza Lotario n.6; CC 25.05.22 n.R.G. 28341.119 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3231/2019, pubblicata il 14 giugno 2019 e notificata via PEC in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello, in accoglimento dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e, in riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto l'opposizione siccome infondata, ha accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2001 che ha revocato, con condanna alle spese del grado a carico dell'opposto appellato. ma [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto atto di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta compagnia di assicurazioni, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 51.650,87, oltre interessi legali e spese della procedura, quale indennizzo dovuto in forza della polizza n. 63409397/12, asseritamente stipulata dallo stesso Sola il 27 dicembre 2001 presso l'agenzia della [OSCURATO:SOCIETA]. in Pompei, con scadenza quinquennale (in data 27 dicembre 2006) e versamento in un'unica soluzione del premio di Euro 48.861,62. Per quanto ancora qui rileva, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha premesso che era risultato che il sub agente, con sede nel , Comune di Tersigno, [OSCURATO:PERSONA], era stato imputato per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e condannato con sentenza del tribunale di Noia n. 89/2010 (allegata dal Sola unitamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) per aver incassato premi pagati dai clienti, anche relativamente all'asserita polizza per cui è causa, omettendo di versare il dovuto corrispettivo all'agenzia generale di Pompei che, a sua volta, avrebbe dovuto corrispondere le somme alla propria mandante ma [OSCURATO:SOCIETA] ed emettere i contratti di polizza; tanto premesso, la Corte ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, della 2 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conclusione del contratto di assicurazione, del pagamento del premio e del rilascio della relativa quietanza. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso. La causa è stata fissata in trattazione camerale per il giorno 25 maggio 2022. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. Nessuna delle parti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo "Violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. avendo il giudice di appello erroneamente attribuito alla sentenza penale valore di prova di un fatto estintivo del diritto fatto valer dall'attore con l'azione di adempimento - Violazione degli artt. 1326, 1882 e 2967 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." ed in particolare, che la Corte partenopea avrebbe erroneamente statuito in merito: 1) all'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure della sentenza penale del tribunale di Nola; 2) alle carenze probatorie della pretesa creditoria del Sola; 3) alla non sufficiente certezza della riferibilità degli assegni bancari alla presunta polizza per cui è causa. In primo luogo, lamenta che sarebbe incontestato il fatto che tra le parti è stato stipulato un contratto di assicurazione-vita con effetto dal 27 gennaio 2001 e con scadenza 27 dicembre 2006 e che, a fronte del premio di Euro 48.861,62, veniva assicurato alla scadenza il pagamento dell'importo di Euro 51.650,00 (circostanze anche risultanti da quanto dedotto da parte appellante a pag. 4 dell'atto di appello). In secondo luogo, evidenzia che il contratto de quo è stato stipulato da subagente [OSCURATO:PERSONA], di certo, legittimato alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 1903 c.c., per cui sarebbe irrilevante "il disconoscimento dei documenti esibiti in copia"; sul punto, richiama il principio di diritto secondo cui in tema di assicurazione, atteso che il subagente rientra tra i collaboratori dell'agente, il pagamento a questi effettuato si presume iuris ed de iure compiuto nelle mani dell'assicuratore; polizza e quietanza in originale 3 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi allegate nel fascicolo di parte nel ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, la sentenza penale con la quale il subagente è stato condannato per appropriazione indebita, lungi dal fornire la prova del mancato incasso degli assegni, al contrario prova che gli stessi sono stati effettivamente pagati. Infine, il ricorrente contesta il punto motivazionale ove la Corte di appello ha affermato che «l'appellante, oltre a fornire prova del mancato incasso del premio, giusto quanto emerso nel procedimento penale, abbia puntualmente disconosciuto (...) la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in mera copia fotostatica» (pag. 6 della sentenza impugnata) e osserva che l'assicuratore avrebbe dovuto provare il mancato pagamento e non il generico "mancato incasso" e ribadisce che il pagamento nelle mani del subagente si presume iuris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore; richiama, in proposito, il principio di diritto enunciato da Cass.16/02/2017 n. 4112 secondo cui in caso di sottoscrizione di una polizza R.C. auto e di rilascio all'assicurato dell'apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell'agente, l'assicurazione è sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., ma l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell'autenticità del contrassegno rilasciato all'assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Contesta ancora che il giudice di merito ha attribuito alla sentenza penale un valore di prova del fatto estintivo del preteso diritto di riscossione del premio che la stessa non poteva avere, in violazione dell'art. 116 c.p.c. (richiama, tra l'altro, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8802). 2. Con il secondo motivo "Falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."il ricorrente insiste nel ritenere la violazione delle norme evocate in quanto polizza e quietanza sono stati esibiti nel processo in originale come produzione di parte nel primo grado di giudizio avanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], poi "stranamente non rinvenuti nel giudizio di appello" (test. in ricorso pag. 19). 4 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Con il terzo motivo "Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." il ricorrente contesta l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe stato onere del [OSCURATO:PERSONA] provare la riferibilità degli assegni dati in pagamento al subagente e da quest'ultimo incassati alla polizza per cui è causa, essendo tale prova offerta con l'esibizione in originale della polizza e della quietanza, ma anche con l'esibizione degli assegni per il pagamento del premio e della sentenza penale che afferma l'effettivo incasso degli assegni da parte del subagente. 4. Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per asserita violazione del principio di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, c.1, nn.3 e 6, c.p.c., anche in relazione a recenti pronunzie della Corte di Strasburgo -menzionate nella più recente Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi et al. c. Italia- non deve essere interpretato in modo troppo formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendosi tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). Alla luce dei richiamati arresti, l'eccezione non può essere accolta atteso che il ricorrente, invero, ha dato conto, seppur sommariamente, dell'esposizione dei fatti di causa nonché del contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, segnalando la loro presenza negli atti del giudizio di merito. 5. i tre motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente attese le evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Sono inammissibili quanto alla dedotte violazioni di legge tenuto conto che si risolvono in una inammissibile rivalutazione di fatti e circostanze come accertate dal giudice di merito; invero, non vi è violazione artt. 1326, 1882 e 2967 c.c., né delle regole in tema di riproduzioni meccaniche art. 2712 e 2719 c.c. che sono state disconosciute e mai allegate in originale; né ancora in relazione al principio dell'onere della prova sul mancato incasso che avrebbe dovuto provare la Compagnia rispetto al mancato pagamento del premio. 5 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] riferimento all'onere della prova di un fatto negativo può richiamarsi il principio affermato da questa Corte, a mente del quale: "L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c. c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva posto a carico del vettore la prova della mancata stipulazione di polizza assicurativa, quale condizione, contrattualmente stabilita, di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della società assicuratrice che aveva risarcito, all'avente diritto assicurato, il danno derivante dal furto delle cose trasportate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021). Infondata è pure la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. tenuto conto che la Corte di merito ha formato il proprio convincimento in base a prove raccolte in un diverso giudizio ed in particolare, da quanto accertato dalla sentenza penale di condanna per appropriazione indebita del subagente [OSCURATO:PERSONA] il quale risulta avere incassato tre dei cinque assegni bancari ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA]; correttamente, in proposito, la corte territoriale ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una 6 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018). A riprova della non fondatezza delle doglianze del ricorrente, va sottolineato che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che lo stesso subagente ha riconosciuto -da quanto è emerso nel separato procedimento penale- «di avere incassato personalmente 3 dei 5 assegni bancari ricevuti dall'appellato [OSCURATO:PERSONA] "mentre per gli altri 2 assegni chiese la cortesia ad [OSCURATO:PERSONA], suo amico, di incassarli presso la banca [OSCURATO:PERSONA] sicché [OSCURATO:PERSONA] "li incassò per suo conto"» (pag. 6 della sentenza impugnata) e ha con chiarezza evidenziato che per i cinque assegni il Sola ha solo allegato ma non fornito prova che siano «"serviti per l'incasso" della presunta polizza per cui è causa», essendo «cosiddetti assegni "di giro", emessi dall'appellato Sola in favore di se stesso, poi girati al subagente nonché ad altro soggetto del tutto estraneo alla vicenda dedotta. Non senza aggiungere come gli assegni, neppure richiamati dalla copia della quietanza agli atti risultino datati 12-9-2001, data ben anteriore a quella della polizza che si assume stipulata il 27-12-2001; laddove va pure richiamato il generale principio dell'astrattezza cartolare del titolo di credito, insensibile alle vicende del negozio, tanto da ribaltare l'onere probatorio in capo al debitore che deve dimostrare in caso di contestazione, il collegamento dei titoli di credito con il rapporto sottostante» (pag. 7 della sentenza impugnata). Ritenuto ciò, coerentemente, la Corte di appello ha ritenuto assorbita la censura relativa all'eventuale responsabilità indiretta dell'assicurazione in relazione alla condotta del subagente. 5. In conclusione, il ricorso va respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 7 CC 25.05.22 n.R.G. 28341/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament
Decreto Cassazione n. 23964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris