CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese per procura alle liti a margine del ricorso in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso il suo studio in Scafati, via Martiri d’Ungheria n. 132 sc. E. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec dei difensori. Controricorrenti avverso la sentenza n. 4049 della Corte di appello di Napoli, depositata il 6. 10. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 4. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 R.G. N. 30058/2017. Numero registro generale 30058/2017 Numero sezionale 828/2022 Fatti di causa e ragioni della decisioneNumero di raccolta generale 18073/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Con ricorso notificato l’11. 12. 2017 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione della sentenza n. 4049 del 6. 10. 2017 della Corte di appello di Napoli, notificata il 12. 10. 2017, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la decisione n. 561 del 19. 2. 2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la notifica dell’atto di impugnazione, eseguita via pec alle ore 21,04 del 22. 3. 2017, doveva ritenersi perfezionata, ai sensi dell’art. 16 septies decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, il giorno successivo, con l’effetto che l’atto di appello risultava proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella versione ratione temporis in vigore, considerata anche la sospensione del periodo feriale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 3 bis legge n. 53 del 1994, 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ. e falsa applicazione degli artt. 147 cod. proc. civ. e 16 septies decreto legge n. 179 del 2012, censurando la sentenza impugnata per avere applicato nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 16 septies decreto legge n. 179 del 2012 senza considerare che tale norma ha riguardo al perfezionamento della notifica per il destinatario e non anche per il notificante, per il quale rimane valida la data dell’invio. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’atto di impugnazione rilevando che la sua notifica era avvenuta via pec con invio alle ore 21,04 del 22. 3. 2017, ma che essa poteva reputarsi eseguita soltanto il giorno 23 successivo, alla luce della disposizione di cui all’16 septies decreto legge n. 179 del 2012, secondo cui se la notificazione con modalità telematica avviene dopo le ore 21, essa si considera perfezionata alle ore 7, del giorno successivo. Considerato il termine lungo di impugnazione di un anno, ratione temporis applicabile, essendo stato il giudizio iniziato nel 2008, e il periodo di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 R.G. N. 30058/2017. Numero registro generale 30058/2017 Numero sezionale 828/2022 31 giorni della sospensione feriale, la Corte territoriale ha quindi dichiaratoNumero di raccolta generale 18073/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 inammissibile l’appello perché proposto il 23. 3. 2017, un giorno dopo la scadenza del termine. Tanto precisato, il motivo è fondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16- septies decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, così applicando anche a tale fattispecie il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario. Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, l’atto di appello era tempestivo, risultando dall’esame degli atti che la ricevuta di accettazione della sua notifica via pec è stata generata il 22. 3. 2017, dovendosi far riferimento a tale data al fine di valutare il rispetto del termine di impugnazione Il secondo motivo di ricorso si dichiara assorbito. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa com