CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 32588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso age , [OSCURATO:PERSONA] < 1. Viene in esame la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Castrovillari con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di 150 euro di multa per il reato di percosse commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alle spese processuali. L'imputata è accusata di aver dato uno schiaffo sulla guancia alla persona offesa all'esito di una lite scaturita da una discussione sui rapporti lavorativi esistenti tra i rispettivi mariti delle due protagoniste della vicenda. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti, che tuttavia si incentrano entrambi sull'eccezione - duplice e sovrapposta, nella prospettazione difensiva - della violazione di legge e del travisamento della prova, dovuti, da un lato, alla mancata comunicazione dell'udienza di rinvio in applicazione della disciplina emergenziale da COVID 19 e, dall'altro, alla mancata adesione alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa, volta a riascoltare i testimoni sentiti in primo grado. La ricorrente, infatti, deduce una serie di incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali (e nell'accertamento medico, eseguito dalla vittima soltanto il giorno dopo la denunciata aggressione), che determinano incertezza in relazione alla prova del reato. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'eccezione di nullità è genericamente formulata, quasi incomprensibile, priva di riferimenti precisi alla violazione del diritto di difesa che si sarebbe consumata ai danni della ricorrente e priva anche di elementi minimi dai quali comprendere di quale notifica di rinvio la ricorrente lamenti l'omessa effettuazione, in relazione alla disciplina ennergenziale nel periodo pandennico che ha interessato l'anno 2020. In ogni caso, la censura è stata dedotta, oltre che genericamente, anche quasi confusamente e ripropone, per la seconda volta in sede di legittimità, le eccezioni utilizzate per ottenere la restituzione in termini per proporre ricorso, decisione favorevole e già adottata nei suoi confronti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da questa Sezione.Si deduce, infatti, o almeno così pare, una nullità delle modalità di rinvio dell'udienza, secondo la disciplina COVID. Tuttavia, in tema di disciplina processuale emergenziale da COVID-19, la comunicazione ai difensori di fiducia del rinvio dell'udienza fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e I'll maggio 2020, effettuata mediante l'invio degli elenchi delle cause e delle nuove date di udienza al Consiglio dell'Ordine, secondo le modalità predeterminate con provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio, non integra ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che il mezzo prescelto si dimostri inidoneo (Sez. 4, n. 5136 del 2/2/2022, Arlotta, Rv. 282602), circostanza questa che la genericità della prospettazione difensiva neppure evoca, e sempre che non vi sia stata anticipazione d'udienza non notificata (evenienza che non risulta neppure dal ricorso), secondo le indicazioni di Sez. 5, n. 37876 del 8/9/2021, Mennet, Rv. 281971. 2.1. Anche il motivo sulla rinnovazione istruttoria è genericamente formulato, in relazione al denunciato vizio di travisamento della prova e rispetto alla convincente motivazione del giudice d'appello, che ha già risposto a molte delle obiezioni oggi riproposte dalla ricorrente. Invero, il Collegio rammenta che costituisce orientamento consolidato ritenere che il ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell