CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 10880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 12/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - mancata acquisizione di prova decisiva costituita dai filmati delle telecamere di sorveglianza; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la fattispecie di rapina in luogo di quella di furto. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo si deduce violazione di legge per omessa assunzione di prova decisiva sebbene il procedimento si sia svolto con le forme del rito abbreviato e quindi con la piena utilizzabilità di tutti gli atti e le dichiarazioni acquisite al fascicolo del pubblico ministero; circostanza questa che esclude un diritto della parte ad ottenere prove nuove rimesse alla discrezionalità del giudice di appello che nel caso di specie ha escluso la loro necessità. Il secondo motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla dichiarazione dell'addetto alla sicurezza che aveva affermato di essere stato violentemente aggredito dall'imputato dopo avere sorpreso lo stessoóccultare alcuni liquori sottratti al supermercato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsiglie